CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15846/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 395/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 2671/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 febbraio 1977; avverso la sentenza del 15 novembre 2024 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del ricorso è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati fiscali contestati ai capi 38 e 39, per il reato di autoriciclaggio (contestato al capo 50) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 5 e 10), confermando, conseguentemente, le statuizioni civili pronunciate in primo grado nonché la confisca del profitto del reato, in accoglimento della richiesta di concordato presentata ai sensi dell’art. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15846/2025 Roma, lì, 23/04/2025 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni due e mesi dieci di reclusione la pena irrogata. 2. Il ricorso si articola in un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di bancarotta di cui ai capi 5 e 10 quale soggetto intraneus, nella veste di amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre egli doveva ritenersi concorrente extraneus e come tale doveva essere assolto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., come avvenuto per altri coimputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. E ciò in quanto, in linea generale, l'obbligo della motivazione deve essere concretamente rapportato al devolutum, che, a fronte della rinuncia ai motivi di appello, limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Principio la cui validità è stata espressamente riconosciuta anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). Cosicché, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 3. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]