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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12611/2026

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foro di Padova, giustaprocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,- resistente–avverso la sentenza n. 9679/16/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio depositata in data 29.12.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.

L'Agenzia delle Entrate emetteva e notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, la quale non aveva presentato la dichiarazione dei redditi perl’anno di imposta 2007, l’avviso di accertamento n.

TK3036202654, con ilquale veniva accertato in via induttiva un reddito imponibile pari ad euro120.942,00, ai sensi degli artt. 39, II comma,40 e 41 del DPR 29.09.1973,conseguito dalla società nell'anno in esame, sia ai fini dell' Ires che ai finiIrap, sulla base di interrogazioni alla banca dati CLIFO, da cui era emersoNumero registro generale 16582/2017Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 12611/2026Data pubblicazione 05/05/2026che l’importo delle fatture attive emesse dalla società ammontava ad euro403.140,00, a cui veniva applicata una percentuale di redditività del 30%.2.

Sulla base del predetto avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate,direzione provinciale II di Roma, notificava a [OSCURATO:PERSONA], socio al50%, l'avviso di accertamento n.

TK501P308017, con il quale determinavaun maggior reddito Irpef e relative addizionali, derivante da utili extracontabili presuntivamente percepiti nell’anno 2007.3.

La C.T.P. di Roma, adita dal contribuente, rigettava il ricorso, sulpresupposto che l’accertamento societario era divenuto definitivo permancata impugnazione e che il ricorrente neppure aveva provato laminore redditività, a suo dire inferiore al 5%.4.

La C.T.R. del Lazio rigettava l’appello del contribuente.5.

Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.6.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.7.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].8.

In data 9.7.2025 la difesa del ricorrente ha dichiarato il decesso delricorrente, allegando il relativo certificato.1.

Preliminarmente, deve darsi atto che il decesso della parte ricorrente indata 17.1.2021, documentato dai difensori in data 9.7.2025, nondetermina l’interruzione del giudizio pendente presso la Corte dicassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio (Cassazione civile, sez.

VI,ordinanza 3 agosto 2021, n. 22194), per cui va esaminato il merito delricorso.2.

Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degliarticoli 5, 45 e 47 del T.U.I.R. e degli articoli 2727 e 2729 c.c. in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.», il ricorrente deduce che, oveNumero registro generale 16582/2017Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 12611/2026Data pubblicazione 05/05/2026dovesse ritenersi che la C.T.R. abbia implicitamente rigettato il motivo digravame con il quale era stata ribadita, in via subordinata, la richiestarideterminazione del reddito della società e di conseguenza il proprioreddito Irpef, la decisione sarebbe viziata da error in iudicando, posto chela definitività per mancata impugnazione dell’avviso di accertamentosocietario, di cui era venuto a conoscenza in quanto notificato unitamenteall’atto impositivo impugnato, non preclude il diritto del socio di metterloin discussione per quanto riguarda l’entità del reddito ( di partecipazione)a lui attribuito ed impone al giudice tributario di operare l’eventualerideterminazione del reddito societario, in virtù del principio di capacitàcontributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.3.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata e rubricato «nullitàdella sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. in relazione all’art.112 c.p.c. ed agli articoli 5, 45 e 47 del TUIR e degli articoli 2727 e 2729c.c.», il ricorrente deduce che, ove si ritenga trattarsi di omessapronuncia da parte della C.T.R., sulla richiesta avanzata in via subordinatae riproposta in appello, di rideterminare il reddito societario, al fine diquantificare il reddito del socio, si configurerebbe la violazione dell’art.112 c.p.c..4.

E’ fondato il primo motivo, proposto in via principale, ravvisandosi unrigetto implicito della doglianza e non già l’omessa pronuncia.4.1.

Nella sentenza di primo grado si legge che il contribuente non avevadimostrato che la percentuale di redditività fosse inferiore a quellaapplicata dall’Amministrazione finanziaria.4.2.

Dall’esame dell’atto di appello, in atti, risulta che la questione è statariproposta in sede di gravame, ma nella sentenza impugnata l’assunto èstato implicitamente respinto, sul presupposto della definitivitàdell’accertamento societario.4.3.

Questa Corte regolatrice ha avuto occasione di chiarire che, qualoral’accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito,Numero registro generale 16582/2017Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 12611/2026Data pubblicazione 05/05/2026tanto non esclude la possibilità per il socio di far valere le proprie ragioninel giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito(cfr., Cass. sez.

VI-V, 22.4.2021, n. 10723).

Nella recente sentenza n.6001/2025 è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il regime dipregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dallasocietà ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società dicapitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cuil’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perchégiudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessaimpugnazione dell’atto impositivo - come nel caso in esame - o di viziprocedurali dell’impugnativa proposta dalla società (ad esempio,l’impugnazione tardiva che dia luogo ad una pronuncia di inammissibilitàdel ricorso della società); in tali casi il socio può pertanto contestare, conriferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo lamancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, maanche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società”.4.4.

Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la C.T.R.ha respinto il gravame sulla base della definitività dell’accertamentoemesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per omessa impugnazione,menzionata nello svolgimento del processo, nonchè sul mancatoassolvimento dell’onere della prova posta in capo al socio, di dimostrareche gli utili extracontabili, dati per definitivamente accertati, fossero statireinvestiti ovvero accantonati dalla società, con ciò ponendosi in contrastocon i principi enucleati da questa Corte per i casi in cui l’avviso diaccertamento societario sia divenuto definitivo per mancataimpugnazione ovvero per impugnazione tardiva ossia per “motiviprocedurali”.5.

Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, commaprimo, n. 5, c.p.c..», lamenta l’omessa valutazione della documentazioneNumero registro generale 16582/2017Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 12611/2026Data pubblicazione 05/05/2026prodotta in primo grado con tempestiva memoria illustrativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e precisamente: copia della comparsa di costituzione e ripostaavanti il Tribunale civile di Perugia della ditta [OSCURATO:PERSONA] aseguito di citazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; copia atto di citazione avantiil Tribunale civile di Perugia della ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]., copia nota di credito n. 1 del 28.2.2009 attestante larestituzione della somma di euro 559.920,00 a seguito della chiusura delcontenzioso civile con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Tale documentazioneavrebbe inoppugnabilmente dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva operato inun quadro tutt’altro che normale, essendo condizionata da numerosecontroversie civilistiche e le forti ricadute negative nella gestione, comecomprovato dalla citata nota di credito.

Tali documenti erano statisbrigativamente ritenuti irrilevanti dalla C.T.P. e del tutto pretermessidalla C.T.R..5.1.

La censura è assorbita, per effetto dell’accoglimento del primomotivo.6.

Il giudice del rinvio dovrà pertanto esaminare la questione dellapercentuale di redditivita’ calcolata dall’Agenzia delle Entrate, a mentedell’avviso di accertamento societario n.

TK3036202654, emesso ai sensidegli articoli 39, II comma, 40 e 41 del DPR 29.09.1973 e notificato alcontribuente unitamente all’atto impositivo qui impugnato, all’esclusivofine dell’eventuale rideterminazione del reddito imputato per trasparenzaal socio Barbalato.7.

In conclusione, accolto il primo motivo, respinto il secondo, assorbito ilterzo, la sentenza viene cassata per il profilo accolto e la causa rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 16582/2017Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 12611/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Corte accoglie il primo motivo, respinto il secondo, assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
foro di Padova, giustaprocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,- resistente–avverso la sentenza n. 9679/16/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio depositata in data 29.12.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. L'Agenzia delle Entrate emetteva e notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, la quale non aveva presentato la dichiarazione dei redditi perl’anno di imposta 2007, l’avviso di accertamento n. TK3036202654, con ilquale veniva accertato in via induttiva un reddito imponibile pari ad euro120.942,00, ai sensi degli artt. 39, II comma,40 e 41 del DPR 29.09.1973,conseguito dalla società nell'anno in esame, sia ai fini dell' Ires che ai finiIrap, sulla base di interrogazioni alla banca dati CLIFO, da cui era emersoNumero registro generale 16582/2017Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 12611/2026Data pubblicazione 05/05/2026che l’importo delle fatture attive emesse dalla società ammontava ad euro403.140,00, a cui veniva applicata una percentuale di redditività del 30%.2. Sulla base del predetto avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate,direzione provinciale II di Roma, notificava a [OSCURATO:PERSONA], socio al50%, l'avviso di accertamento n. TK501P308017, con il quale determinavaun maggior reddito Irpef e relative addizionali, derivante da utili extracontabili presuntivamente percepiti nell’anno 2007.3. La C.T.P. di Roma, adita dal contribuente, rigettava il ricorso, sulpresupposto che l’accertamento societario era divenuto definitivo permancata impugnazione e che il ricorrente neppure aveva provato laminore redditività, a suo dire inferiore al 5%.4. La C.T.R. del Lazio rigettava l’appello del contribuente.5. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.6. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.7. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].8. In data 9.7.2025 la difesa del ricorrente ha dichiarato il decesso delricorrente, allegando il relativo certificato.1. Preliminarmente, deve darsi atto che il decesso della parte ricorrente indata 17.1.2021, documentato dai difensori in data 9.7.2025, nondetermina l’interruzione del giudizio pendente presso la Corte dicassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio (Cassazione civile, sez. VI,ordinanza 3 agosto 2021, n. 22194), per cui va esaminato il merito delricorso.2. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degliarticoli 5, 45 e 47 del T.U.I.R. e degli articoli 2727 e 2729 c.c. in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.», il ricorrente deduce che, oveNumero registro generale 16582/2017Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 12611/2026Data pubblicazione 05/05/2026dovesse ritenersi che la C.T.R. abbia implicitamente rigettato il motivo digravame con il quale era stata ribadita, in via subordinata, la richiestarideterminazione del reddito della società e di conseguenza il proprioreddito Irpef, la decisione sarebbe viziata da error in iudicando, posto chela definitività per mancata impugnazione dell’avviso di accertamentosocietario, di cui era venuto a conoscenza in quanto notificato unitamenteall’atto impositivo impugnato, non preclude il diritto del socio di metterloin discussione per quanto riguarda l’entità del reddito ( di partecipazione)a lui attribuito ed impone al giudice tributario di operare l’eventualerideterminazione del reddito societario, in virtù del principio di capacitàcontributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.3. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata e rubricato «nullitàdella sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. in relazione all’art.112 c.p.c. ed agli articoli 5, 45 e 47 del TUIR e degli articoli 2727 e 2729c.c.», il ricorrente deduce che, ove si ritenga trattarsi di omessapronuncia da parte della C.T.R., sulla richiesta avanzata in via subordinatae riproposta in appello, di rideterminare il reddito societario, al fine diquantificare il reddito del socio, si configurerebbe la violazione dell’art.112 c.p.c..4. E’ fondato il primo motivo, proposto in via principale, ravvisandosi unrigetto implicito della doglianza e non già l’omessa pronuncia.4.1. Nella sentenza di primo grado si legge che il contribuente non avevadimostrato che la percentuale di redditività fosse inferiore a quellaapplicata dall’Amministrazione finanziaria.4.2. Dall’esame dell’atto di appello, in atti, risulta che la questione è statariproposta in sede di gravame, ma nella sentenza impugnata l’assunto èstato implicitamente respinto, sul presupposto della definitivitàdell’accertamento societario.4.3. Questa Corte regolatrice ha avuto occasione di chiarire che, qualoral’accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito,Numero registro generale 16582/2017Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 12611/2026Data pubblicazione 05/05/2026tanto non esclude la possibilità per il socio di far valere le proprie ragioninel giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito(cfr., Cass. sez. VI-V, 22.4.2021, n. 10723). Nella recente sentenza n.6001/2025 è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il regime dipregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dallasocietà ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società dicapitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cuil’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perchégiudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessaimpugnazione dell’atto impositivo - come nel caso in esame - o di viziprocedurali dell’impugnativa proposta dalla società (ad esempio,l’impugnazione tardiva che dia luogo ad una pronuncia di inammissibilitàdel ricorso della società); in tali casi il socio può pertanto contestare, conriferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo lamancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, maanche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società”.4.4. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la C.T.R.ha respinto il gravame sulla base della definitività dell’accertamentoemesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per omessa impugnazione,menzionata nello svolgimento del processo, nonchè sul mancatoassolvimento dell’onere della prova posta in capo al socio, di dimostrareche gli utili extracontabili, dati per definitivamente accertati, fossero statireinvestiti ovvero accantonati dalla società, con ciò ponendosi in contrastocon i principi enucleati da questa Corte per i casi in cui l’avviso diaccertamento societario sia divenuto definitivo per mancataimpugnazione ovvero per impugnazione tardiva ossia per “motiviprocedurali”.5. Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, commaprimo, n. 5, c.p.c..», lamenta l’omessa valutazione della documentazioneNumero registro generale 16582/2017Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 12611/2026Data pubblicazione 05/05/2026prodotta in primo grado con tempestiva memoria illustrativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e precisamente: copia della comparsa di costituzione e ripostaavanti il Tribunale civile di Perugia della ditta [OSCURATO:PERSONA] aseguito di citazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; copia atto di citazione avantiil Tribunale civile di Perugia della ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]., copia nota di credito n. 1 del 28.2.2009 attestante larestituzione della somma di euro 559.920,00 a seguito della chiusura delcontenzioso civile con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Tale documentazioneavrebbe inoppugnabilmente dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva operato inun quadro tutt’altro che normale, essendo condizionata da numerosecontroversie civilistiche e le forti ricadute negative nella gestione, comecomprovato dalla citata nota di credito. Tali documenti erano statisbrigativamente ritenuti irrilevanti dalla C.T.P. e del tutto pretermessidalla C.T.R..5.1. La censura è assorbita, per effetto dell’accoglimento del primomotivo.6. Il giudice del rinvio dovrà pertanto esaminare la questione dellapercentuale di redditivita’ calcolata dall’Agenzia delle Entrate, a mentedell’avviso di accertamento societario n. TK3036202654, emesso ai sensidegli articoli 39, II comma, 40 e 41 del DPR 29.09.1973 e notificato alcontribuente unitamente all’atto impositivo qui impugnato, all’esclusivofine dell’eventuale rideterminazione del reddito imputato per trasparenzaal socio Barbalato.7. In conclusione, accolto il primo motivo, respinto il secondo, assorbito ilterzo, la sentenza viene cassata per il profilo accolto e la causa rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 16582/2017Numero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 12611/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Corte accoglie il primo motivo, respinto il secondo, assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 12611/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris