CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 42637/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito in difesa di [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 21/10/2020, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 31/10/2017 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di truffa aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo due motivi: a. nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. con riferimento alle finalità dell'avvenuto utilizzo di scritture private false e alle ragioni per le quali le stesse erano state formate e per omessa valutazione degli specifici motivi di gravame. Assume che la corte di appello, nel confermare la tesi del rapporto di causa-effetto tra la presentazione dei documenti falsi e l'ottenimento di pagamenti (asseritamente indebiti) eseguiti dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], era incorsa in valutazioni illogiche e contradditorie in quanto non aveva considerato che le prestazioni effettuate dall'imputato prescindevano dalla futura vendita dell'immobile. Osserva, quindi, che risultava evidente che gli importi versati dalla [OSCURATO:PERSONA] avevano una loro precisa finalità in quanto erano stati corrisposti a fronte di una prestazione professionale (piano di frazionamento in fase di attuazione) e non certamente per la sua possibile ipotetica futura vendita; b. nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p. per mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento al diniego di accoglimento della richiesta di concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. Lamenta che la corte di appello aveva negato i doppi benefici di legge ricostruendo in modo erroneo i fatti contestati in termini di particolare gravità e non considerando che l'imputato non era mai incorso in condanne penali, al di fuori di un patteggiamento per bancarotta semplice. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le censure proposte con il primo motivo sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva. I giudici di appello, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, hanno correttamente ritenuto accertata la condotta truffaldina dell' imputato il quale, mediante artifizi e raggiri, aveva tratto in inganno la signora [OSCURATO:PERSONA] circa la bontà ed utilità delle prestazioni professionali affidate, e che avrebbero dovuto implicare il coinvolgimento del geom. Pochettino, di cui l'imputato redigeva un falso preventivo, e quanto all'intenzione di acquisto di un immobile di proprietà della vittima da parte della catena di supermercati IN'S, così inducendo la persona offesa a versargli la complessiva somma di euro 11.700,00 a fronte di asserite prestazioni professionali - in realtà mai rese- per il frazionamento dell'immobile ed il cambio di destinazione d'uso e, comunque, connesse all'apparente trattativa per la vendita dell'immobile in favore della catena di supermercati IN'S, trattativa in realtà mai esistita essendo risultata la società del tutto estranea ad essa. La corte territoriale, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie e che non risultano in alcun modo inficiate dalle censure di parte ricorrente, ha rilevato che l'imputato non aveva contestato né gli avvenuti versamenti né l'estraneità del geom. Pochettino rispetto al preventivo da lui esibito alla clientep né la formazione delle false scritture inerenti la vendita sostenendo, però, che della falsità di queste ultime la p.o. fosse a conoscenza e che in realtà, pur avendo contraffatto il preventivo a firma del professionista, esistevano rapporti di collaborazione con quest'ultimo per cui il suo "unico errore" sarebbe consistito nel mancato preavviso al predetto circa l'accettazione di un incarico professionale rispetto al quale lo stesso Pochettino avrebbe poi dovuto firmare le relative pratiche, tesi difensiva questa ritenuta smentita e contraddetta dalle risultanze processuali e segnatamente dalle dichiarazioni della persona offesa ritenuta pienamente attendibile in ragione della linearità ed univocità del narrato. A fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente - il quale con il suindicato motivo si limita a reiterare profili in fatto circa la correttezza del proprio operato - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato apparendo la motivazione congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui i giudici territoriali hanno disatteso la richiesta dei doppi benefici di legge in ragione della gravità della condotta dell'imputato e di un precedente per bancarotta (v. f. 13). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro Stemila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. )Sentenza a-nTortvazio - me • ir Così deciso in Ro