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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2026

Cassazione n. 26362/2026

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corrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale3515 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1775/2019 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 1186/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8734/2020 Numero di raccolta generale 26362/2026Numero sezionale 3515/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 07/10/20261.[OSCURATO:SOCIETA] a r.l. aveva contestato dinanzi alTribunale di Milano un verbale unico di accertamento enotificazione INPS, in particolare chiedendo, nei confrontidell’INAIL, di dichiarare non dovuti i premi assicurativi maturatisu somme erogate in busta paga come “trasferta forfettaria” nelperiodo tra marzo 2010 e gennaio 2015 e, in subordine, didichiarare che le somme erogate a detto titolo, nei periodiindicati, a soci e capi squadra erano soggette al regimecontributivo di cui all’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986e, quindi, ricalcolare i premi assicurativi.1.1 Il primo giudice aveva accolto la domanda subordinatalimitatamente alle posizioni dei capisquadra, respingendo nelresto il ricorso; la decisione è stata appellata e la Corteterritoriale di Milano ha respinto il gravame con la sentenza n.1775/2019 che in questa sede la [OSCURATO:PERSONA] contesta sullabase di due motivi.2.

Resiste l’Inail con controricorso.3.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 16 settembre2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per i seguenti due motivi.1.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, deld.P.R. n. 917/1986, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.1.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, quinquies, comma1, del d.l. m. 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, exart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2.

La Corte ha così motivato.Numero registro generale 8734/2020 Numero di raccolta generale 26362/2026Numero sezionale 351-5/L20a2 6Cooperativa fa parte del [OSCURATO:SOCIETA] cDhaeta ipl u2b9bl icazione 07/10/2026agosto 2007 ha stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] un appalto aventead oggetto la preparazione e la spedizione di piatti e preparatidi pesce, la movimentazione e il trattamento di prodotto ittici, illavaggio delle attrezzature connesse alla lavorazione emovimentazione dei prodotti, la pulizia di ambienti, uffici,macchinari e attrezzature del centro pesce.-A seguito di accertamento ispettivo veniva riscontrato cheSintesi impiegava circa 180 dipendenti, di cui 160 al “centropesce” di Biandrate: nei contratti dei lavoratori transitati daSigest a [OSCURATO:SOCIETA] o non era indicata la sede di lavoro o la sedeera lo stabilimento di Biandrate ed era prevista lacorresponsione di una indennità di trasferta, la cui erogazione èstata accertata a seguito dell’esame delle buste paga (in cui gliimporti erano indicati senza specificazione dell’importo base edel periodo di riferimento), senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbiafornito documentazione giustificativa.-Con il primo motivo di gravame viene invocata l’applicazionedell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986.-Posto che grava sull’impresa che invoca il diritto agli sgraviprovare la sussistenza dei relativi requisiti, nella specie: perparte dei lavoratori non è nemmeno indicata nella busta paga lasede ordinaria di lavoro e per la parte restante è indicata la sededi Biandrate, ovvero il luogo in cui quei lavoratori prestanoabitualmente la propria attività; in entrambi i casi non sussistequindi il requisito della temporaneità dell’adibizione ad una sedediversa rispetto alla sede di lavoro abituale.-Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i lavoratori, sino agiugno 2008, erano tutti adibiti al deposito di Pioltello e che inseguito erano stati comandati a Biandrate e solosuccessivamente trasferiti definitivamente ma non ha fornitoNumero registro generale 8734/2020 Numero di raccolta generale 26362/2026Numero sezionale 351p5/2r0o2v6 a delle proprie allegazioni, ammettendo di non eDsastae rpeu binbl icazione 07/10/2026possesso di lettere di trasferta dei dipendenti ai quali ha erogatola indennità, mentre la documentazione fornita dall’Inail provache sin da giugno 2008 i dipendenti erano stati trasferiti aBiandrate.-Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] invoca l’applicazionedell’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986 per i soci deputatia svolgere attività itinerante di pulizia e manutenzionestraordinaria dei macchinari, posto che l’attività di tali addetti,adibiti ad operare nei circa 100 negozi [OSCURATO:SOCIETA] del Nord Italia,porterebbe necessariamente a qualificarli come trasfertisti,essendo la temporaneità in re ipsa.-La tesi è smentita dallo stesso dato letterale della normainvocata, come interpretata autenticamente dall’art. 7quinquies, comma 1, del d.l. n. 193/2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 225/2016, che richiede lacontemporanea presenza di tre requisiti così statuendo: “Ilcomma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratoririentranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i qualisussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) lamancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione,della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativache richiede la continua mobilità del dipendente; c) lacorresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimentodell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, diun'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa,recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.Numero registro generale 8734/2020 Numero di raccolta generale 26362/2026Numero sezionale 351-5/L20a2 6stessa cooperativa riconosce che nei contratti di Dpaartate p udbebil icazione 07/10/2026soci è espressamente indicata la sede di lavoro; quindi, per essimanca il requisito sub a).-Neppure si può sostenere che per i lavoratori chiamati asvolgere attività itinerante di pulizia il requisito dellospostamento temporaneo sia in re ipsa, posto che i lavoratoriben potrebbero essere assegnati continuativamente allemedesime sedi e le allegazioni sul punto sono generiche, di talchè la [OSCURATO:PERSONA] non ha assolto all’onere probatorio sullastessa gravante.3.

A fronte di tale articolato percorso motivazionale, il ricorso ènel complesso inammissibile.4.Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cuiha respinto il motivo di appello relativo all’art. 51, comma 5.4.1 La doglianza, dietro la parvenza di violazione di legge, inrealtà di traduce in una inammissibile richiesta di revisione delmerito della vertenza poiché non esplicita in cosa sarebbeconsistita la violazione della suddetta norma ma vorrebbesovvertire le conclusioni cui la Corte è pervenuta sulla base delladocumentazione in atti.4.2 Né il motivo si confronta con il fulcro decisionale, consistentenel fatto che, secondo il collegio del merito, la parte appellantenon aveva assolto all’onere, sulla stessa pacificamentegravante, di provare la sussistenza dei requisiti fondanti il dirittoallo sgravio rivendicato, non avendo dimostratodocumentalmente le trasferte dei dipendenti cui era stataerogata la relativa indennità.Si veda, ex multis, Cass. n. 9560/2025: «Richiamati i principiche presiedono al riparto dell'onere della prova, come delineatidalla giurisprudenza costante di questa Corte, è stato osservato(Cass. ord. n.16466/23) che sull'ente previdenziale incombe laNumero registro generpaler o87v34a/2 0c2h0e il lavoratore ha ricevuto dal datoreN duim laevroo droi r ascocmolmtae g enerale 26362/2026Numero sezionale 3515/2026 Data pubblicazione 07/10/2026a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro;per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussisteuna delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (Cass.,sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461, citata dalla parte ricorrente).Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sulsoggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possessodei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alladetrazione) di volta in volta invocato; "Chi rivendichi l'eccezionein senso riduttivo dell'obbligo ha l'onere di dedurre e provare ipresupposti che legittimano l'esonero (Cass., sez. lav., 10 luglio2018, n. 18160).

Grava dunque sul "datore di lavoro chepretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in casodi trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio,l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamentoa contribuzione" (Cass., 18 giugno 2018, n. 16033, punto 10 del"Considerato").

In virtù di tali enunciazioni, "l'INPS deve soloprovare l'ammontare complessivo delle somme erogate ailavoratori in costanza del rapporto di lavoro" e spetta, invece,al datore di lavoro "provare l'ammontare delle somme sottratteall'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsio indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate el'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascungiorno" (ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 9 del"Considerato").

Ne consegue che il datore di lavoro deveprovare "sia che vi erano state trasferte e indennità connesse atrasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n.917 del 1986, art. 51, comma 5" (ordinanza n. 16033 del 2018,cit., punto 11 del "Considerato")".

Spetta, pertanto, al datore dilavoro fornire prova persuasiva dei presupposti che consentonodi fruire dell'esenzione accordata dall'art. 51, comma 5, delNumero registro generDale. 8P7.3R4/.2 0n20. 917 del 1986, anche con riferimento Naullm'oesrsoe rdvi aranczcao ldtae gi enerale 26362/2026Numero sezionale 3515/2026 Data pubblicazione 07/10/2026limiti di volta in volta sanciti per l'esenzione in esame».È stato altresì confermato (ord. n. 22926/2024 e n.22923/2024)il principio di diritto secondo cui il datore di lavoro, che pretendadi avere accesso ai benefici contributivi previsti in casodi trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese viaggio, ètenuto a dimostrare la causa di esonero dall'assoggettamento acontribuzione, provando sia le trasferte, che l'erogazionedelle indennità e l'ammontare di rimborsi ed indennità perciascun giorno.5.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con cui, ancorauna volta, dietro l’apparente violazione di legge si chiede aquesta Corte una rivisitazione del merito, non consentita inquesta sede.Il motivo, inoltre, non si confronta con l’intera ratio decidendi:infatti la Corte, dopo aver evidenziato che per una parte deilavoratori difettava il primo requisito richiesto dall’art. 51,comma, 6 (essendo nei contratti indicata la sede di lavoro), haaggiunto che non era possibile desumere il trasfertismo dal tipodi attività svolta (pulizia e manutenzione straordinaria), nonpotendo ritenersi in re ipa lo spostamento temporaneo, ed haevidenziato la genericità delle allegazioni della cooperativa inordine al fatto che gli addetti alle pulizie/manutenzioni fosseroeffettivamente sempre adibiti a sedi differenti, con conseguentedifetto di prova sul punto.Su tale snodo decisionale il motivo nulla argomenta.6.

Il ricorso va, pertanto, nel complesso dichiarato inammissibilecon condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, come liquidate in dispositivo.7.

L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo aNumero registro genertailet o87l3o4 /2d0i2 0contributo unificato, pari a quello prevNiustmoe proe rd il ara cscteolstasa g enerale 26362/2026Numero sezionale 3515/2026 Data pubblicazione 07/10/2026impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 5000,00 per compensi, in €200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16 settembre2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale3515 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1775/2019 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 1186/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8734/2020 Numero di raccolta generale 26362/2026Numero sezionale 3515/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 07/10/20261.[OSCURATO:SOCIETA] a r.l. aveva contestato dinanzi alTribunale di Milano un verbale unico di accertamento enotificazione INPS, in particolare chiedendo, nei confrontidell’INAIL, di dichiarare non dovuti i premi assicurativi maturatisu somme erogate in busta paga come “trasferta forfettaria” nelperiodo tra marzo 2010 e gennaio 2015 e, in subordine, didichiarare che le somme erogate a detto titolo, nei periodiindicati, a soci e capi squadra erano soggette al regimecontributivo di cui all’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986e, quindi, ricalcolare i premi assicurativi.1.1 Il primo giudice aveva accolto la domanda subordinatalimitatamente alle posizioni dei capisquadra, respingendo nelresto il ricorso; la decisione è stata appellata e la Corteterritoriale di Milano ha respinto il gravame con la sentenza n.1775/2019 che in questa sede la [OSCURATO:PERSONA] contesta sullabase di due motivi.2. Resiste l’Inail con controricorso.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 16 settembre2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per i seguenti due motivi.1.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, deld.P.R. n. 917/1986, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.1.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, quinquies, comma1, del d.l. m. 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, exart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2. La Corte ha così motivato.Numero registro generale 8734/2020 Numero di raccolta generale 26362/2026Numero sezionale 351-5/L20a2 6Cooperativa fa parte del [OSCURATO:SOCIETA] cDhaeta ipl u2b9bl icazione 07/10/2026agosto 2007 ha stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] un appalto aventead oggetto la preparazione e la spedizione di piatti e preparatidi pesce, la movimentazione e il trattamento di prodotto ittici, illavaggio delle attrezzature connesse alla lavorazione emovimentazione dei prodotti, la pulizia di ambienti, uffici,macchinari e attrezzature del centro pesce.-A seguito di accertamento ispettivo veniva riscontrato cheSintesi impiegava circa 180 dipendenti, di cui 160 al “centropesce” di Biandrate: nei contratti dei lavoratori transitati daSigest a [OSCURATO:SOCIETA] o non era indicata la sede di lavoro o la sedeera lo stabilimento di Biandrate ed era prevista lacorresponsione di una indennità di trasferta, la cui erogazione èstata accertata a seguito dell’esame delle buste paga (in cui gliimporti erano indicati senza specificazione dell’importo base edel periodo di riferimento), senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbiafornito documentazione giustificativa.-Con il primo motivo di gravame viene invocata l’applicazionedell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986.-Posto che grava sull’impresa che invoca il diritto agli sgraviprovare la sussistenza dei relativi requisiti, nella specie: perparte dei lavoratori non è nemmeno indicata nella busta paga lasede ordinaria di lavoro e per la parte restante è indicata la sededi Biandrate, ovvero il luogo in cui quei lavoratori prestanoabitualmente la propria attività; in entrambi i casi non sussistequindi il requisito della temporaneità dell’adibizione ad una sedediversa rispetto alla sede di lavoro abituale.-Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i lavoratori, sino agiugno 2008, erano tutti adibiti al deposito di Pioltello e che inseguito erano stati comandati a Biandrate e solosuccessivamente trasferiti definitivamente ma non ha fornitoNumero registro generale 8734/2020 Numero di raccolta generale 26362/2026Numero sezionale 351p5/2r0o2v6 a delle proprie allegazioni, ammettendo di non eDsastae rpeu binbl icazione 07/10/2026possesso di lettere di trasferta dei dipendenti ai quali ha erogatola indennità, mentre la documentazione fornita dall’Inail provache sin da giugno 2008 i dipendenti erano stati trasferiti aBiandrate.-Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] invoca l’applicazionedell’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986 per i soci deputatia svolgere attività itinerante di pulizia e manutenzionestraordinaria dei macchinari, posto che l’attività di tali addetti,adibiti ad operare nei circa 100 negozi [OSCURATO:SOCIETA] del Nord Italia,porterebbe necessariamente a qualificarli come trasfertisti,essendo la temporaneità in re ipsa.-La tesi è smentita dallo stesso dato letterale della normainvocata, come interpretata autenticamente dall’art. 7quinquies, comma 1, del d.l. n. 193/2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 225/2016, che richiede lacontemporanea presenza di tre requisiti così statuendo: “Ilcomma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratoririentranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i qualisussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) lamancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione,della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativache richiede la continua mobilità del dipendente; c) lacorresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimentodell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, diun'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa,recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.Numero registro generale 8734/2020 Numero di raccolta generale 26362/2026Numero sezionale 351-5/L20a2 6stessa cooperativa riconosce che nei contratti di Dpaartate p udbebil icazione 07/10/2026soci è espressamente indicata la sede di lavoro; quindi, per essimanca il requisito sub a).-Neppure si può sostenere che per i lavoratori chiamati asvolgere attività itinerante di pulizia il requisito dellospostamento temporaneo sia in re ipsa, posto che i lavoratoriben potrebbero essere assegnati continuativamente allemedesime sedi e le allegazioni sul punto sono generiche, di talchè la [OSCURATO:PERSONA] non ha assolto all’onere probatorio sullastessa gravante.3. A fronte di tale articolato percorso motivazionale, il ricorso ènel complesso inammissibile.4.Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cuiha respinto il motivo di appello relativo all’art. 51, comma 5.4.1 La doglianza, dietro la parvenza di violazione di legge, inrealtà di traduce in una inammissibile richiesta di revisione delmerito della vertenza poiché non esplicita in cosa sarebbeconsistita la violazione della suddetta norma ma vorrebbesovvertire le conclusioni cui la Corte è pervenuta sulla base delladocumentazione in atti.4.2 Né il motivo si confronta con il fulcro decisionale, consistentenel fatto che, secondo il collegio del merito, la parte appellantenon aveva assolto all’onere, sulla stessa pacificamentegravante, di provare la sussistenza dei requisiti fondanti il dirittoallo sgravio rivendicato, non avendo dimostratodocumentalmente le trasferte dei dipendenti cui era stataerogata la relativa indennità.Si veda, ex multis, Cass. n. 9560/2025: «Richiamati i principiche presiedono al riparto dell'onere della prova, come delineatidalla giurisprudenza costante di questa Corte, è stato osservato(Cass. ord. n.16466/23) che sull'ente previdenziale incombe laNumero registro generpaler o87v34a/2 0c2h0e il lavoratore ha ricevuto dal datoreN duim laevroo droi r ascocmolmtae g enerale 26362/2026Numero sezionale 3515/2026 Data pubblicazione 07/10/2026a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro;per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussisteuna delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (Cass.,sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461, citata dalla parte ricorrente).Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sulsoggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possessodei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alladetrazione) di volta in volta invocato; "Chi rivendichi l'eccezionein senso riduttivo dell'obbligo ha l'onere di dedurre e provare ipresupposti che legittimano l'esonero (Cass., sez. lav., 10 luglio2018, n. 18160). Grava dunque sul "datore di lavoro chepretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in casodi trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio,l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamentoa contribuzione" (Cass., 18 giugno 2018, n. 16033, punto 10 del"Considerato"). In virtù di tali enunciazioni, "l'INPS deve soloprovare l'ammontare complessivo delle somme erogate ailavoratori in costanza del rapporto di lavoro" e spetta, invece,al datore di lavoro "provare l'ammontare delle somme sottratteall'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsio indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate el'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascungiorno" (ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 9 del"Considerato"). Ne consegue che il datore di lavoro deveprovare "sia che vi erano state trasferte e indennità connesse atrasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n.917 del 1986, art. 51, comma 5" (ordinanza n. 16033 del 2018,cit., punto 11 del "Considerato")". Spetta, pertanto, al datore dilavoro fornire prova persuasiva dei presupposti che consentonodi fruire dell'esenzione accordata dall'art. 51, comma 5, delNumero registro generDale. 8P7.3R4/.2 0n20. 917 del 1986, anche con riferimento Naullm'oesrsoe rdvi aranczcao ldtae gi enerale 26362/2026Numero sezionale 3515/2026 Data pubblicazione 07/10/2026limiti di volta in volta sanciti per l'esenzione in esame».È stato altresì confermato (ord. n. 22926/2024 e n.22923/2024)il principio di diritto secondo cui il datore di lavoro, che pretendadi avere accesso ai benefici contributivi previsti in casodi trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese viaggio, ètenuto a dimostrare la causa di esonero dall'assoggettamento acontribuzione, provando sia le trasferte, che l'erogazionedelle indennità e l'ammontare di rimborsi ed indennità perciascun giorno.5. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con cui, ancorauna volta, dietro l’apparente violazione di legge si chiede aquesta Corte una rivisitazione del merito, non consentita inquesta sede.Il motivo, inoltre, non si confronta con l’intera ratio decidendi:infatti la Corte, dopo aver evidenziato che per una parte deilavoratori difettava il primo requisito richiesto dall’art. 51,comma, 6 (essendo nei contratti indicata la sede di lavoro), haaggiunto che non era possibile desumere il trasfertismo dal tipodi attività svolta (pulizia e manutenzione straordinaria), nonpotendo ritenersi in re ipa lo spostamento temporaneo, ed haevidenziato la genericità delle allegazioni della cooperativa inordine al fatto che gli addetti alle pulizie/manutenzioni fosseroeffettivamente sempre adibiti a sedi differenti, con conseguentedifetto di prova sul punto.Su tale snodo decisionale il motivo nulla argomenta.6. Il ricorso va, pertanto, nel complesso dichiarato inammissibilecon condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, come liquidate in dispositivo.7. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo aNumero registro genertailet o87l3o4 /2d0i2 0contributo unificato, pari a quello prevNiustmoe proe rd il ara cscteolstasa g enerale 26362/2026Numero sezionale 3515/2026 Data pubblicazione 07/10/2026impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 5000,00 per compensi, in €200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16 settembre2026.La PresidenteGabriella Marchese
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