CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; g-1-1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19/02/2026, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 23 I.n. 110/75 e 648 cod. pen. Premesso che «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); Ritenuto che con il primo motivo si ripropone la doglianza sulla ricostruzione in fatto dell'elemento soggettivo dell'imputato, ma la Corte territoriale con argomenti plausibili e convincenti, in ogni caso insindacabili in sede di legittimità, ha evidenziato come egli avesse disponibilità dei locali dove abitava la madre, assunse un atteggiamento di sfida con gli operanti, complimentandosi per il rinvenimento dell'arma e né lui né la madre avevano fornito indicazioni specifiche su chi potesse avere collocato l'arma rinvenuta dagli operanti; che sono manifestamente infondate le censure sulla carenza di prova della provenienza illecita, visto che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, «il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di fui ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma. (così da ultimo Sez. 1, n. 2678 del 31/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289303 - 01, con un principio affermato sin da Sez. 1, n. 3527 del 23/01/1997, Cardellicchio, Rv. 207227 - 01); che, quanto alla censura relativa all'art. 62-bis cod. pen., va ricordato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n: 4 2del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda agli elementi sintomatici della pericolosità dell'imputato (durante il controllo e la perquisizione per strada furono necessarie due pattuglie a fronte del suo contegno) e, apprezzando come elemento neutro l'asserita sua condotta collaborativa (in realtà limitata alla sola indicazione doverosa di quale fosse la sua attuale dimora), conclude per l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non nneritevolezza»; che, pertanto e conclusivamente, non vengono evidenziate specifici vizi logici ma si formulano nel ricorso mere argomentazioni controvalutative. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M