CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8056/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Parma via al Duomo n. 5, indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1885/03/2015, depositata in data 21 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 6 novembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica degli avvisi di accertamento ai fini IRPEF n. THL013101708 e n. Avv. [OSCURATO:PERSONA] 2005 e THL013101709, rispettivamente per gli anni d’imposta 2005 e 2006. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Parma - rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 4.363,00 per il 2005 e a € 13.671,00 per il 2006, e accertando un maggior reddito di € 91.234,83 per l’anno d’imposta 2005 e di € 96.238,28 per l’anno d’imposta 2006; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: immobile ad uso abitativo, rate di mutuo ad esso relative, acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata e acquisto di un immobile. 2. Avverso l’avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Parma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 148/07/2010, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Emilia-Romagna; si costituiva in giudizio anche la contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 1885/03/2015, depositata in data 21 settembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Emilia-Romagna, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e falsa applicazione dell'art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 (nella formulazione precedente al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122) e dell'art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha attribuito all’accertamento sintetico fondato sul redditometro valore di presunzione legale, ritenendolo quindi autosufficiente a fondare la pretesa tributaria, e su questa base ha statuito che la rinegoziazione del mutuo era circostanza priva di alcun valore probatorio in ordine alla rideterminazione del reddito. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della Sentenza per violazione dell’art. 2697 cod. civ. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha attribuito l’intero onere probatorio ad essa, soggetto passivo del rapporto processuale, avendo attribuito all’accertamento sintetico fondato sul redditometro valore di presunzione legale. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della Sentenza per violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha attribuito all’accertamento sintetico fondato sul redditometro valore di presunzione legale, così omettendo ogni valutazione delle prove, rappresentate dagli elementi indice presi in considerazione dall’ufficio, secondo prudente apprezzamento. 2. Va premesso che, in data 29 maggio 2024, la contribuente ha depositato tempestivamente atto di rinuncia al ricorso, attraverso un nuovo difensore regolarmente costituito, asserendo di aver aderito alla definizione agevolata (cd. “rottamazione ter”), la cui documentazione, relativa al perfezionamento, non si evince ex actis. 3. Essendo comunque intervenuta espressa rinuncia al ricorso per cassazione, proveniente dal difensore legittimato, va dichiarata l’estinzione del giudizio. In difetto di documenta zione della definizione agevolata e non essere intervenuta espressa accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, vanno liquidate le spese di questo giudizio; vieppiù che nella dichiarazione di rinuncia non vi neppure è richiesta di compensazione delle spese di rito (cfr. a contrario Cass.05/09/2022, n. 18368). Invero, è stato sostenuto (Cass. 01/12/2023, n. 33539) che, allorquando non vi è accettazione della rinuncia, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 10396/2021). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in