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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2021

Cassazione n. 36252/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 14 gennaio 2022, emesso con procedura "de plano", la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, proposta ai sensi degli articoli 37 e ss. cod. proc. pen., dei componenti del collegio sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma nelle persone dei giudici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La dichiarazione di ricusazione è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci (i primi due) e procuratori speciali (gli altri due) della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., i cui beni e attività economiche erano stati sottoposti a sequestro di prevenzione nell'ambito di un procedimento a carico del proposto [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto di questo procedimento di prevenzione erano i rapporti economici e imprenditoriali tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e talune società del proposto [OSCURATO:PERSONA], tra cui principalmente la Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del collegio del Tribunale che ha disposto il sequestro è stato anche il dott. [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:SOCIETA]. era stata sottoposta pure alla misura di cui all'articolo 34 d.lgs n. 159/11 nel procedimento n. 198/18 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] del collegio del Tribunale che ha disposto la misura è stato anche il dott. [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente, nello stesso procedimento, con decreto del 12 ottobre 2020 è stata revocata la misura di cui all'art. 34 e disposta quella di cui all'art. 34 bis d.lgs n. 159/11. [OSCURATO:SOCIETA] del collegio del Tribunale è stata anche la dott. [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 62/17 RGMP il Tribunale, composto anche dai dottori [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di relatrice) e Della Casa, ha rigettato il ricorso ex art. 666 cod. proc. pen. da Sabbi e dai Marsella.

La dichiarazione di ricusazione dei confronti dei giudici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Della Casa è stata presentata nel procedimento n. 198/2018 RG,MP, all'udienza del 29 novembre 2021, fissata per decidere sulla richiesta degli amministratori giudiziari di revoca della misura del controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis d.lgs n. 159/11 e nuova applicazione della misura di cui all'art. 34 d.lgs n. 159/11.

2. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod.proc.pen.

"per manifesta infondatezza dei motivi addotti".

Ha premesso che non vi è dubbio che debba «essere presa in considerazione la disposizione normativa di cui all'art. 37, nella sua portata normativa, alla luce della sentenza n. 283 del 14.7.2000 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma " nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto».

Ha, tuttavia, precisato che, «nel caso in esame, tutti i giudici ricusati non si sono mai pronunciati in un procedimento penale nei confronti dei ricusanti (meri terzi interessati), nella loro rispettiva qualità di soci o procuratori speciali della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come partecipi ad una associazione mafiosa o semplice, esprimendo "valutazioni di merito" su una ipotesi di qualsiasi tipo di penale responsabilità.

La citata sentenza della Corte costituzionale, quindi, non riguarda la posizione degli odierni giudici ricusati».

Ha quindi evidenziato che «nel procedimento di prevenzione, rispetto al procedimento penale, l'incompatibilità si verifica quando il giudizio deve essere formulato sulla base dei "medesimi fatti" valutati in sede penale, qualora invece, ricorrano altri elementi, non vi è alcuna coincidenza di giudizio, perché la pericolosità è desunta (anche) da ulteriori segmenti di vita della persona [.....] In sostanza, ritiene questo Collegio che seppure il procedimento di prevenzione presenti particolarità proprie, ponendosi fuori dal processo penale, la sua piena "giurisdizionalizzazione" comporti, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale costituzionale e di legittimità, di cui si è detto, la necessaria valutazione di accadimenti della vita del proposto che consistono in fatti - reato, per cui, anche se la valutazione dei medesimi fatti è "incidentale ed autonoma", non può non venire in rilievo l'imparzialità del giudice per l'eventuale sovrapposizione dei due giudizi (penale e di prevenzione), quando il giudice si sia espresso sulla "identica vicenda" e sul medesimo "soggetto".

Ne discende, che nel processo penale, rispetto al procedimento di prevenzione, l'incompatibilità si verifica quando il giudice si sia espresso sulla riferibilità del medesimo fatto alla persona nel procedimento di prevenzione, ponendo a fondamento della misura quell'accadimento che costituisce il segmento di vita utilizzato per formulare il giudizio di pericolosità.

Nel procedimento di prevenzione, rispetto al procedimento penale, l'incompatibilità si verifica quando il giudizio deve essere formulato sulla base "dei medesimi fatti valutati in sede penale", qualora, invece (come nel caso in esame: rapporti economici e imprenditoriali), ricorrano altri e diversi elementi, per cui, non vi sarebbe alcuna coincidenza di giudizio perché la pericolosità potrebbe essere desunta da ulteriori segmenti di vita della persona».

Applicando i suddetti principi, la Corte di appello ha escluso la sussistenza di situazioni di incompatibilità, svolgendo delle puntualizzazioni su ogni giudice ricusato.

3. Con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 41, comma 1, cod. proc. pen..

I ricorrenti evidenziano che con la dichiarazione di ricusazione si era fatto riferimento al contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione dell'applicabilità del rimedio di cui all'articolo 37, comma primo, cod. proc. pen. nel procedimento di prevenzione, allegando anche che, con ordinanza del 5 ottobre 2021, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite proprio al fine di dirimere il suddetto contrasto interpretativo.

Con una motivazione logicamente e giuridicamente incomprensibile e, comunque, contraddittoria, la Corte di appello nell'impugnata ordinanza, da un lato, ha affermato che non può disporsi ordinanza di inammissibilità "de piano" quando la questione sollevata dalla parte è controversa e, dall'altro, ha riconosciuto l'esistenza del contrasto giurisprudenziale sopra indicato; cionondimeno, in contraddizione con la propria premessa, ha dichiarato "de plano" l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione.

Quindi i ricorrenti, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, hanno censurato la decisione assunta con procedura "de plano" dalla Corte territoriale sebbene siano state articolate una serie di valutazioni nel merito della vicenda, tanto da riconoscere l'estrema complessità della questione al fine di escludere la sanzione processuale di cui all'articolo 44 cod. proc. pen. 3.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'articolo 37, comma primo, cod. proc. pen. 3.2.1.

Le doglianze attengono all'affermazione della Corte di appello secondo la quale l'incompatibilità è circoscritta ai soli due casi: nel procedimento penale, allorquando il giudice si è già espresso sui medesimi fatti in relazione alla medesima persona nel procedimento di prevenzione; nel procedimento di prevenzione, allorquando il giudice si è già espresso sui medesimi fatti e in relazione alla medesima persona nel procedimento penale.

Di conseguenza, secondo l'impugnata ordinanza, non vi sarebbe incompatibilità allorquando «(come nel caso di specie i rapporti economici e imprenditoriali) ricorrano altri e diversi elementi, per cui, non vi sarebbe alcuna coincidenza di giudizio perché la pericolosità potrebbe essere desunta da ulteriori segmenti di vita della persona».

Assumono i ricorrenti di non aver mai dedotto una incompatibilità nascente da una valutazione dei fatti avvenuta nel procedimento penale, tale da pregiudicare in capo al medesimo giudice la decisione in sede di prevenzione.

Essi, inoltre, non hanno mai assunto la veste né di imputati né di proposti e dunque di portatori di pericolosità sociale.

I ricorrenti sono "terzi interessati" nel procedimento di prevenzione n. 62/17 RG.MP ., nel quale hanno subito la confisca della partecipazione sociale detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in Italiana Bingo s.r.I.; sono al contempo destinatari "in proprio" delle misure di cui agli articoli 34 e 34 bis d.lgs n. 159/11 nel procedimento di prevenzione 198/18 RG.MP .

3.2.2. Le censure, poi, attengono all'affermazione, contenuta nell'ordinanza, secondo la quale nell'ambito del procedimento di prevenzione l'incompatibilità non si verifica quando si è in presenza di una nuova proposta o di proposta di aggravamento qualora vengano esaminati fatti nuovi.

Assumono i ricorrenti che, a sostegno della dichiarazione di ricusazione, si era evidenziato come vi fosse idem factum: ossia, tanto nel (cd pregiudicante) procedimento di prevenzione n. 62/17 RG.PM., quanto nel (cd pregiudicato) procedimento di prevenzione 198/18 RG.PM . vi è radicale ed oggettiva identità dei fatti storici e l'identità soggettiva.

E si era evidenziato che entrambi i procedimenti di prevenzione poggiavano solo e soltanto sul materiale indiziario raccolto nel procedimento penale n. 46213/13 RGNR, nel quale era emersa l'esistenza di relazioni economiche e imprenditoriali tra i ricorrenti, attraverso la [OSCURATO:SOCIETA], e il proposto [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto del giudizio è, in entrambi i procedimenti di prevenzione, solo l'esistenza storica e fattuale di compartecipazioni societarie tra la società dei ricorrenti e alcune società del proposto Scanzani, nonché il loro apprezzamento sul piano giuridico. 3.2.3.

I ricorrenti censurano inoltre l'ordinanza nella parte in cui ha escluso l'incompatibilità della dott. [OSCURATO:PERSONA] svolgendo, in via interpretativa, un parallelismo tra la misura cautelare / < / (sequestro) e quella definitiva (confisca) che nel procedimento di prevenzione sono affidate al medesimo organo giudicante.

Il ragionamento della Corte d'appello è erroneo, giacché tra le misure di cui all'art. 34 bis e all'art. 34 d.lgs n. 159/11 non sussiste il medesimo rapporto che vi è che tra il sequestro e la confisca.

Si tratta di misure diverse, basate su differenti presupposti rimessi all'apprezzamento del giudice e segnate da una invasività graduata, tanto che l'una non anticipa gli effetti dell'altra, né l'una assolve ad alcuna funzione cautelare rispetto all'altra.

3.2.4. Con riferimento alla ricusazione della dott. [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso che la medesima abbia espresso valutazioni di merito concorrendo a deliberare il rigetto dell'opposizione ai provvedimenti del giudice delegato nel procedimento promosso ex art. 666 cod. proc. pen.

Evidenziano i ricorrenti che nella dichiarazione di ricusazione si era lamentato il fatto che gli amministratori giudiziari - denunziati in sede penale per la svendita dei beni dei terzi interessati- apparissero portatori di un interesse extra - istituzionale alla soccombenza dei signori Sabbi - Marsella; tant'è vero che nel procedimento di prevenzione n. 198/18 dapprima avevano espresso parere negativo alla richiesta dei soci finalizzata a dotare la [OSCURATO:SOCIETA]. di un modello organizzativo ex d.lgs n. 231/01, atto a rafforzare le visione del rischio da infiltrazioni o contaminazioni mafiose, e successivamente avevano proposto nella loro relazione la confisca della suindicata società.

Sostengono i ricorrenti che quello che più rileva è che il rigetto dell'opposizione da parte del collegio di cui ha fatto parte la dott. [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di relatrice) è stato motivato sulla scorta di un apprezzamento di merito e presa di cognizione degli atti di cui al procedimento di prevenzione n. 198/18, essendo stato attribuito nel provvedimento un peso rilevante proprio alla contestuale pendenza del suindicato procedimento di prevenzione.

Ai fini della ricusazione non è necessario che l'argomento, la questione o il punto oggetto di apprezzamento pregiudicante debba essere l'unico o quello determinante: è sufficiente che sia fra quelli posti a fondamento della decisione e che denoti una presa di cognizione degli atti, come avvenuto nel caso di specie.

3.2.5. Quanto alla posizione del giudice Della Casa, i ricorrenti evidenziano che questi ha concorso a deliberare il sequestro e la confisca di prevenzione nel procedimento di prevenzione n. 62/17 R.G.

M.P. ed ha, altresì, concorso a deliberare l'applicazione della misura di cui all'articolo 34 d.lgs n. 159/11 nel procedimento di prevenzione n. 198/18.

I ricorrenti censurano la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha richiamato per relationem le argomentazioni spese per la posizione della dott. [OSCURATO:PERSONA], assumendo che l'incompatibilità del dott.

Della Casa deriva dalla previa valutazione di merito da questi espressa nel proc. n. 62/17 in sede di confisca ed esplica il suo effetto pregiudicante nel proc. prev. 198/18 RG.MP.

I ricorrenti inoltre censurano l'interpretazione offerta dalla Corte di appello nella parte in cui esclude, a priori e in generale, che possa esservi incompatibilità del giudice allorquando la decisione coinvolge i "terzi interessati", che, non essendo portatori di pericolosità sociale né essendo attinti da indizi di fatti - reato, non godrebbero delle garanzie del giusto processo.

Questa tesi, assumono i ricorrenti, è smentita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che, da una parte, ha imposto un rafforzato standard in punto di onus probandi per la confisca in danno di terzi interessati e, inoltre, ha riconosciuto loro il diritto di partecipare al procedimento e di proporre impugnazione.

Peraltro, i terzi interessati sono gli unici legittimati ad impugnare la confisca disposta su beni a loro intestati, essendo esclusa la legittimazione del proposto.

Aggiungono i ricorrenti che a nulla vale il richiamo, offerto dall'ordinanza impugnata, alla peculiare fisionomia storica dell'idem factum ossia "le relazioni commerciali e imprenditoriali fra i terzi interessati e il proposto", per rimarcare l'inesistenza di fatti delittuosi o di condotte sintomatiche di pericolosità sociale.

Quel che rileva è che, assunta la veste sostanziale e processuale di terzi interessati nel procedimento n. 62/17 e di destinatari in proprio nel procedimento n. 198/18 RG.MP., data l'identità obiettiva del materiale storico e fattuale posto a base dei due procedimenti, vi è stato apprezzamento di merito e cognizione dei fatti: una prima volta in sede di confisca e una seconda volta in sede di applicazione delle misure di cui agli artt. 34 e 34bis d.lgs. n. 159/11.

4. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni qui di seguito indicate.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1. L'art. 41, comma 1, cod.proc.pen. prevede che l'istanza di ricusazione può essere dichiarata "senza ritardo" inammissibile con procedura de plano nei casi di assenza dei presupposti formali (istanza proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38) oppure nel caso di manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Quindi, nel caso di manifesta infondatezza della ricusazione il giudice deve pronunciare de plano la relativa declaratoria di inammissibilità, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza e avviso, in quanto l'art. 41 comma 1 cod. proc. pen. prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione del merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod.proc.pen.Indubbiamente la categoria della "manifesta infondatezza" pone dei margini di opinabilità, la cui valutazione è rimessa al giudice adito, il quale deve adottare le conseguenziali forme procedurali adeguate al tipo di decisione che intende assumere, tanto che questa Corte ha avuto modo di affermare che non sussiste incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata dall'imputato nei confronti di componenti del collegio in base a motivi manifestamente infondati, e la circostanza che il provvedimento dichiarativo, ancorché adottato "de plano", illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa (Sez. 3, Sentenza n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952; Sez. 4, Sentenza n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270770).

Va tuttavia considerato che la manifesta infondatezza dei motivi, che legittima la declaratoria di inammissibilità, non può che caratterizzarsi per una sommaria delibazione che si arresta in limine rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante ictu ocu/i, dei motivi che sorreggono l'atto (Sez. 6, Sentenza n. 37112 del 05/04/2012, Rv. 253462).

Non va trascurato, infatti, che l'ipotesi di inammissibilità della ricusazione "per la palese infondatezza dei motivi dedotti a sostegno della istanza" è stata introdotta dal vigente codice di rito, recependo "osservazioni formulate in relazione al Progetto del 1978", al fine di "scoraggiare l'uso strumentale dell'istituto", accentuando 'la funzione di filtro della pronuncia sulla ammissibilità" per la ravvisata necessità di chiarire "senza indugio (..) una situazione che incide sulla credibilità del giudice" (si veda Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale).

È evidente, allora, che, se i motivi dedotti con l'istanza di ricusazione sono oggetto di contrasti interpretativi, non si può adottare - come è accaduto nella specie - la decisione di inammissibilità con procedura de plano, perché la correlata valutazione non è ancorabile alla categoria della "manifesta infondatezza".

Dunque, è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. pen., quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza (Sez. 3, Sentenza n. 18147 del 29/05/2015 -dep. 02/05/2016- Rv. 266576; Sez. 1, Sentenza n. 1634 del 16/12/2014 -dep. 14/01/2015- Rv. 262001).

2.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha adottato la decisione di inammissibilità con procedura ex art. 41, comma primo, cod. proc. pen., sebbene fosse a conoscenza della rimessione alle Sezioni Unite (con ordinanza n. 38092/2021 di questa Sezione) della questione controversa sulla applicabilità o meno al procedimento di prevenzione del motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283) nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.Sono stati dunque violati i principi sopra evidenziati, peraltro con motivazione illogica e, comunque, contraddittoria, giacché la Corte territoriale, proprio in ragione dei contrasti interpretativi che caratterizzano la materia, ha articolato una serie di valutazioni nel merito della vicenda (tanto da riconoscere l'estrema complessità della questione al fine di escludere la sanzione processuale di cui all'articolo 44 cod. proc. pen.), che ha investito la verifica della sussistenza dei presupposti di legge da cui discendono le cause di ricusazione previste dall'art.37 cod. proc. pen.

In effetti, l'ordinanza in esame si è articolatamente pronunziata nel merito dell'istanza di ricusazione nei confronti di ogni singolo componente del collegio, sicché andava adottata nelle forme della procedura camerale prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Sez. 5, Sentenza n. 43761 del 06/11/2008, Rv. 241677; in senso conforme n. 4829 del 1999 rv. 216380 - 01, n. 2588 del 2000 rv. 217635 - 01, n. 9678 del 2003 rv. 223974).

2.3. Insomma, si deve ribadire il principio per cui la sommaria delibazione di manifesta infondatezza deve arrestarsi in limine, rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito, trattandosi della verifica esterna di corrispondenza al modello legale e concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante ictu ocu/i, dei motivi che sorreggono l'atto.

In proposito, va ulteriormente ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (22 novembre 2000 n. 32, [OSCURATO:PERSONA], e 22 marzo 2005 n. 23428, Bracale, con specifico riferimento alla previsione dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen.) hanno chiarito che la "metodica di accertamento" della manifesta infondatezza "è assolutamente conforme a quella indispensabile per dichiarare le altre cause di inammissibilità", c.d. intrinseche, e si risolve nella "absolutio ab 'stantia derivante dalla mera apparenza dell'atto", rispetto al modello tipizzato dalla legge processuale, tanto che la manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione.

3. Si impone dunque l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, perché illegittimamente emessa con procedura de plano e non - come previsto dall'art. 41 comma 3 cod.proc.pen. - all'esito di udienza ex art. 127 cod.proc.pen.

La rilevata illegittimità del rito procedurale prescelto, essendo pregiudiziale rispetto alla valutazione della fondatezza dell'istanza di ricusazione, esime questa Corte dall'esame degli altri motivi di ricorso, che devono ritenersi assorbiti, e che dovranno, pertanto, essere nuovamente valutati nel nuovo giudizio dinanzi alla Corte di appello, all'esito del corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. nel rispetto del contraddittorio.

3.1. È tuttavia opportuno osservare che, restituiti gli atti alla Corte territoriale perché proceda nelle forme sopra indicate, il nuovo provvedimento dovrà necessariamente confrontarsi con i principi sanciti dalla sentenza Sezioni Unite n. 16102 del 24/02/2022 ric.

Lapelosa, depositata il 6 luglio 2022.Le Sezioni Unite hanno affermato l'applicabilità dell'art. 37, comma 1, cod.proc.pen. in tema di incompatibilità del giudice della prevenzione, in quanto «è indubbio che l'esigenza di terzietà del giudice deve presiedere a qualunque "procedimento" perché precondizione della giurisdizione.

E la locuzione "giudizio" è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di procedimento...» (pag. 31).

È, infatti, irrilevante la circostanza per cui «spesso la proposta di applicazione di una misura di prevenzione verte anche su fatti diversi rispetto a quelli della valutazione pregiudicante [...] potendo l'imparzialità essere compromessa in ogni caso in cui il giudice si sia già espresso nel merito su circostanze che concorrono a definire la regiudicanda nel procedimento che si assume pregiudicato» (pag. 31).

La decisione delle Sezioni Unite ha ritenuto rilevante richiamare i «principi enunciati dalla Corte costituzionale secondo cui, ai fini della ricorrenza dell'effetto pregiudicante, non è sufficiente che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove o si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio [....].

La Corte costituzionale ha aggiunto che tale effetto non può essere limitato ai casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice può anche esprimersi nella forma del decreto, come nell'ipotesi del procedimento di prevenzione, o in altre forme eventualmente previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante» (pag. 26).

Sulla base di tali linee interpretative, è stata ritenuta la necessità che la disciplina sia «idonea ad evitare che il decidente possa essere, o anche solo apparire, condizionato da precedenti valutazioni espresse sulla medesima res iudicanda, tali da esporlo alla forza della prevenzione derivante dalle attività giudiziarie precedentemente esercitate» (pagg. 25-26).

Nell'esaminare la tipologia di casi che può presentare il procedimento di prevenzione, la sentenza Lapelosa ha evidenziato che non è rilevabile l'incompatibilità per le valutazioni espresse in sede cautelare dal giudice nell'esaminare la richiesta di sequestro di prevenzione, perché relativa a misura anticipatoria patrimoniale e in considerazione della giurisprudenza della Corte sul giudice di merito che, prima della definizione della fase di cognizione, sia stato incidentalmente chiamato a provvedere in tema di misure cautelari personali (pag. 29).

Tuttavia, l'indicazione specifica di tale esclusione, non sembra consentire interpretazioni restrittive dei casi in cui le Sezioni Unite hanno ritenuto ricorrere la situazione di incompatibilità ovvero dei casi in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto, nei confronti del medesimo soggetto, in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.

D'altronde, nel procedimento di prevenzione possono verificarsi una molteplicità di situazioni di "incompatibilità", non facilmente catalogabili.

3.2. Alla stregua degli enunciati principi, appare erronea nella specie l'affermazione fatta dalla Corte territoriale secondo la quale l'incompatibilità può essere circoscritta a soli due casi: nel procedimento penale, allorquando il giudice si è già espresso sui medesimi fatti in relazione alla medesima persona nel procedimento di prevenzione; nel procedimento di prevenzione, allorquando il giudice si è già espresso sui medesimi fatti e in relazione alla medesima persona nel procedimento penale.

Tale interpretazione restrittiva, infatti, finisce per escludere dalla sfera applicativa dell'art. 37, comma primo, cod. proc. pen. ì giudici che si pronunziano in procedimenti di prevenzione a carico di "terzi interessati", che, in quanto tali, non sono sottoposti a procedimento penale.

Si tratta di interpretazione che, però, non si confronta con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che, da una parte, ha imposto un rafforzato standard in punto di onus probandi per la confisca in danno di terzi interessati e, inoltre, ha riconosciuto loro il diritto di partecipare al procedimento e di proporre impugnazione (si veda, tra le tante, Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020 -deo. 22/02/2021- Rv. 280528).

D'altronde, i terzi interessati sono gli unici legittimati ad impugnare la confisca disposta su beni a loro intestati, essendo esclusa la legittimazione del proposto (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 -dep. 07/01/2021- Rv. 280249; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225).

Peraltro, nella specie va sottolineato che i ricorrenti sono "terzi interessati" solo nel procedimento di prevenzione n. 62/17 RG.MP., nel quale hanno subito la confisca della partecipazione sociale detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in Italiana [OSCURATO:SOCIETA].; invece, sono destinatari "in proprio" delle misure di cui agli articoli 34 e 34 bis d.lgs n. 159/11 nel procedimento di prevenzione 198/18 RG.MP ovvero nel procedimento nel quale è stata proposta la ricusazione.

3.3. Partendo proprio da tale ultima annotazione, non si può escludere in via generale che sia rilevabile una situazione di incompatibilità dei giudici che si pronunziano nei procedimenti finalizzati ad applicare le misure ex artt. 34 e 34 bis d.

Igs. 159/2011 e che si siano pronunziati in precedenza sugli stessi fatti che hanno giustificato i provvedimenti di sequestro e confisca di prevenzione in danno del proposto. pur vero che la misura di cui all'art. 34 d.

Igs. 159/2011 è geneticamente sganciata dai presupposti per l'applicazione del sequestro e della confisca, tanto da poter essere disposta quando non ricorrono i presupposti per la applicazione di altra misura di prevenzione, ed anzi innestata dal rilievo che il libero esercizio di attività economiche anche imprenditoriali, a causa di infiltrazione di delinquenza di tipo mafioso, possa agevolare le attività di sottoposti a misure di prevenzione o soggetti indagati per taluni gravi reati.

Tuttavia, va ricordato che, rispetto ad un pregresso assetto del sistema delle misure di prevenzione volto ad accertare e ad operare - coi mezzi ablativi del sequestro e della confisca - in presenza di una relazione tra situazioni di pericolosità soggettiva e accumulazione ingiustificata di beni, la misura di prevenzione patrimoniale della amministrazione giudiziaria, rinforzata nel 2017 con il potenziamento di quella del controllo giudiziario anche "volontario", rappresentano una risposta alternativa da parte del legislatore: perché alternativa è la finalità di queste, volte non alla recisione del rapporto col proprietario ma al recupero della realtà aziendale alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo (Sez. 1, n. 29487, del 07/05/2019, Rv. 276303).D'altronde, con riferimento all'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011 e a quello del controllo giudiziario a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio è doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie (si veda in tal senso, in motivazione, anche Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019 - Rv. 277156).

Va, inoltre, considerato che tra le misure di cui all'art. 34 bis e all'art. 34 d.lgs n. 159/11 non sussiste il medesimo rapporto che vi è che tra il sequestro e la confisca.

Si tratta di misure diverse, basate su differenti presupposti rimessi all'apprezzamento del giudice e segnate da una invasività graduata, tanto che l'una non anticipa gli effetti dell'altra, né l'una assolve ad alcuna funzione cautelare rispetto all'altra.

3.4. È evidente, allora, che non si può escludere in via generale la sussistenza di una situazione di incompatibilità scaturente dal rilievo di identità (oggettiva e soggettiva) dei fatti storici oggetto di valutazione nel procedimento di prevenzione a carico del proposto e in quello finalizzato ad applicare a carico di terzi le misure di cui agli artt. 34 e 34 bis d.lgs. n. 59/2011.

4. Il rilievo preliminare d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 14 gennaio 2022, emesso con procedura "de plano", la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, proposta ai sensi degli articoli 37 e ss. cod. proc. pen., dei componenti del collegio sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma nelle persone dei giudici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La dichiarazione di ricusazione è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci (i primi due) e procuratori speciali (gli altri due) della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., i cui beni e attività economiche erano stati sottoposti a sequestro di prevenzione nell'ambito di un procedimento a carico del proposto [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto di questo procedimento di prevenzione erano i rapporti economici e imprenditoriali tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e talune società del proposto [OSCURATO:PERSONA], tra cui principalmente la Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del collegio del Tribunale che ha disposto il sequestro è stato anche il dott. [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA]. era stata sottoposta pure alla misura di cui all'articolo 34 d.lgs n. 159/11 nel procedimento n. 198/18 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] del collegio del Tribunale che ha disposto la misura è stato anche il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, nello stesso procedimento, con decreto del 12 ottobre 2020 è stata revocata la misura di cui all'art. 34 e disposta quella di cui all'art. 34 bis d.lgs n. 159/11. [OSCURATO:SOCIETA] del collegio del Tribunale è stata anche la dott. [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 62/17 RGMP il Tribunale, composto anche dai dottori [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di relatrice) e Della Casa, ha rigettato il ricorso ex art. 666 cod. proc. pen. da Sabbi e dai Marsella. La dichiarazione di ricusazione dei confronti dei giudici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Della Casa è stata presentata nel procedimento n. 198/2018 RG,MP, all'udienza del 29 novembre 2021, fissata per decidere sulla richiesta degli amministratori giudiziari di revoca della misura del controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis d.lgs n. 159/11 e nuova applicazione della misura di cui all'art. 34 d.lgs n. 159/11. 2. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod.proc.pen. "per manifesta infondatezza dei motivi addotti". Ha premesso che non vi è dubbio che debba «essere presa in considerazione la disposizione normativa di cui all'art. 37, nella sua portata normativa, alla luce della sentenza n. 283 del 14.7.2000 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma " nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto». Ha, tuttavia, precisato che, «nel caso in esame, tutti i giudici ricusati non si sono mai pronunciati in un procedimento penale nei confronti dei ricusanti (meri terzi interessati), nella loro rispettiva qualità di soci o procuratori speciali della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come partecipi ad una associazione mafiosa o semplice, esprimendo "valutazioni di merito" su una ipotesi di qualsiasi tipo di penale responsabilità. La citata sentenza della Corte costituzionale, quindi, non riguarda la posizione degli odierni giudici ricusati». Ha quindi evidenziato che «nel procedimento di prevenzione, rispetto al procedimento penale, l'incompatibilità si verifica quando il giudizio deve essere formulato sulla base dei "medesimi fatti" valutati in sede penale, qualora invece, ricorrano altri elementi, non vi è alcuna coincidenza di giudizio, perché la pericolosità è desunta (anche) da ulteriori segmenti di vita della persona [.....] In sostanza, ritiene questo Collegio che seppure il procedimento di prevenzione presenti particolarità proprie, ponendosi fuori dal processo penale, la sua piena "giurisdizionalizzazione" comporti, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale costituzionale e di legittimità, di cui si è detto, la necessaria valutazione di accadimenti della vita del proposto che consistono in fatti - reato, per cui, anche se la valutazione dei medesimi fatti è "incidentale ed autonoma", non può non venire in rilievo l'imparzialità del giudice per l'eventuale sovrapposizione dei due giudizi (penale e di prevenzione), quando il giudice si sia espresso sulla "identica vicenda" e sul medesimo "soggetto". Ne discende, che nel processo penale, rispetto al procedimento di prevenzione, l'incompatibilità si verifica quando il giudice si sia espresso sulla riferibilità del medesimo fatto alla persona nel procedimento di prevenzione, ponendo a fondamento della misura quell'accadimento che costituisce il segmento di vita utilizzato per formulare il giudizio di pericolosità. Nel procedimento di prevenzione, rispetto al procedimento penale, l'incompatibilità si verifica quando il giudizio deve essere formulato sulla base "dei medesimi fatti valutati in sede penale", qualora, invece (come nel caso in esame: rapporti economici e imprenditoriali), ricorrano altri e diversi elementi, per cui, non vi sarebbe alcuna coincidenza di giudizio perché la pericolosità potrebbe essere desunta da ulteriori segmenti di vita della persona». Applicando i suddetti principi, la Corte di appello ha escluso la sussistenza di situazioni di incompatibilità, svolgendo delle puntualizzazioni su ogni giudice ricusato. 3. Con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 41, comma 1, cod. proc. pen.. I ricorrenti evidenziano che con la dichiarazione di ricusazione si era fatto riferimento al contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione dell'applicabilità del rimedio di cui all'articolo 37, comma primo, cod. proc. pen. nel procedimento di prevenzione, allegando anche che, con ordinanza del 5 ottobre 2021, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite proprio al fine di dirimere il suddetto contrasto interpretativo. Con una motivazione logicamente e giuridicamente incomprensibile e, comunque, contraddittoria, la Corte di appello nell'impugnata ordinanza, da un lato, ha affermato che non può disporsi ordinanza di inammissibilità "de piano" quando la questione sollevata dalla parte è controversa e, dall'altro, ha riconosciuto l'esistenza del contrasto giurisprudenziale sopra indicato; cionondimeno, in contraddizione con la propria premessa, ha dichiarato "de plano" l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione. Quindi i ricorrenti, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, hanno censurato la decisione assunta con procedura "de plano" dalla Corte territoriale sebbene siano state articolate una serie di valutazioni nel merito della vicenda, tanto da riconoscere l'estrema complessità della questione al fine di escludere la sanzione processuale di cui all'articolo 44 cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'articolo 37, comma primo, cod. proc. pen. 3.2.1. Le doglianze attengono all'affermazione della Corte di appello secondo la quale l'incompatibilità è circoscritta ai soli due casi: nel procedimento penale, allorquando il giudice si è già espresso sui medesimi fatti in relazione alla medesima persona nel procedimento di prevenzione; nel procedimento di prevenzione, allorquando il giudice si è già espresso sui medesimi fatti e in relazione alla medesima persona nel procedimento penale. Di conseguenza, secondo l'impugnata ordinanza, non vi sarebbe incompatibilità allorquando «(come nel caso di specie i rapporti economici e imprenditoriali) ricorrano altri e diversi elementi, per cui, non vi sarebbe alcuna coincidenza di giudizio perché la pericolosità potrebbe essere desunta da ulteriori segmenti di vita della persona». Assumono i ricorrenti di non aver mai dedotto una incompatibilità nascente da una valutazione dei fatti avvenuta nel procedimento penale, tale da pregiudicare in capo al medesimo giudice la decisione in sede di prevenzione. Essi, inoltre, non hanno mai assunto la veste né di imputati né di proposti e dunque di portatori di pericolosità sociale. I ricorrenti sono "terzi interessati" nel procedimento di prevenzione n. 62/17 RG.MP ., nel quale hanno subito la confisca della partecipazione sociale detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in Italiana Bingo s.r.I.; sono al contempo destinatari "in proprio" delle misure di cui agli articoli 34 e 34 bis d.lgs n. 159/11 nel procedimento di prevenzione 198/18 RG.MP . 3.2.2. Le censure, poi, attengono all'affermazione, contenuta nell'ordinanza, secondo la quale nell'ambito del procedimento di prevenzione l'incompatibilità non si verifica quando si è in presenza di una nuova proposta o di proposta di aggravamento qualora vengano esaminati fatti nuovi. Assumono i ricorrenti che, a sostegno della dichiarazione di ricusazione, si era evidenziato come vi fosse idem factum: ossia, tanto nel (cd pregiudicante) procedimento di prevenzione n. 62/17 RG.PM., quanto nel (cd pregiudicato) procedimento di prevenzione 198/18 RG.PM . vi è radicale ed oggettiva identità dei fatti storici e l'identità soggettiva. E si era evidenziato che entrambi i procedimenti di prevenzione poggiavano solo e soltanto sul materiale indiziario raccolto nel procedimento penale n. 46213/13 RGNR, nel quale era emersa l'esistenza di relazioni economiche e imprenditoriali tra i ricorrenti, attraverso la [OSCURATO:SOCIETA], e il proposto [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto del giudizio è, in entrambi i procedimenti di prevenzione, solo l'esistenza storica e fattuale di compartecipazioni societarie tra la società dei ricorrenti e alcune società del proposto Scanzani, nonché il loro apprezzamento sul piano giuridico. 3.2.3. I ricorrenti censurano inoltre l'ordinanza nella parte in cui ha escluso l'incompatibilità della dott. [OSCURATO:PERSONA] svolgendo, in via interpretativa, un parallelismo tra la misura cautelare / < / (sequestro) e quella definitiva (confisca) che nel procedimento di prevenzione sono affidate al medesimo organo giudicante. Il ragionamento della Corte d'appello è erroneo, giacché tra le misure di cui all'art. 34 bis e all'art. 34 d.lgs n. 159/11 non sussiste il medesimo rapporto che vi è che tra il sequestro e la confisca. Si tratta di misure diverse, basate su differenti presupposti rimessi all'apprezzamento del giudice e segnate da una invasività graduata, tanto che l'una non anticipa gli effetti dell'altra, né l'una assolve ad alcuna funzione cautelare rispetto all'altra. 3.2.4. Con riferimento alla ricusazione della dott. [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso che la medesima abbia espresso valutazioni di merito concorrendo a deliberare il rigetto dell'opposizione ai provvedimenti del giudice delegato nel procedimento promosso ex art. 666 cod. proc. pen. Evidenziano i ricorrenti che nella dichiarazione di ricusazione si era lamentato il fatto che gli amministratori giudiziari - denunziati in sede penale per la svendita dei beni dei terzi interessati- apparissero portatori di un interesse extra - istituzionale alla soccombenza dei signori Sabbi - Marsella; tant'è vero che nel procedimento di prevenzione n. 198/18 dapprima avevano espresso parere negativo alla richiesta dei soci finalizzata a dotare la [OSCURATO:SOCIETA]. di un modello organizzativo ex d.lgs n. 231/01, atto a rafforzare le visione del rischio da infiltrazioni o contaminazioni mafiose, e successivamente avevano proposto nella loro relazione la confisca della suindicata società. Sostengono i ricorrenti che quello che più rileva è che il rigetto dell'opposizione da parte del collegio di cui ha fatto parte la dott. [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di relatrice) è stato motivato sulla scorta di un apprezzamento di merito e presa di cognizione degli atti di cui al procedimento di prevenzione n. 198/18, essendo stato attribuito nel provvedimento un peso rilevante proprio alla contestuale pendenza del suindicato procedimento di prevenzione. Ai fini della ricusazione non è necessario che l'argomento, la questione o il punto oggetto di apprezzamento pregiudicante debba essere l'unico o quello determinante: è sufficiente che sia fra quelli posti a fondamento della decisione e che denoti una presa di cognizione degli atti, come avvenuto nel caso di specie. 3.2.5. Quanto alla posizione del giudice Della Casa, i ricorrenti evidenziano che questi ha concorso a deliberare il sequestro e la confisca di prevenzione nel procedimento di prevenzione n. 62/17 R.G. M.P. ed ha, altresì, concorso a deliberare l'applicazione della misura di cui all'articolo 34 d.lgs n. 159/11 nel procedimento di prevenzione n. 198/18. I ricorrenti censurano la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha richiamato per relationem le argomentazioni spese per la posizione della dott. [OSCURATO:PERSONA], assumendo che l'incompatibilità del dott. Della Casa deriva dalla previa valutazione di merito da questi espressa nel proc. n. 62/17 in sede di confisca ed esplica il suo effetto pregiudicante nel proc. prev. 198/18 RG.MP. I ricorrenti inoltre censurano l'interpretazione offerta dalla Corte di appello nella parte in cui esclude, a priori e in generale, che possa esservi incompatibilità del giudice allorquando la decisione coinvolge i "terzi interessati", che, non essendo portatori di pericolosità sociale né essendo attinti da indizi di fatti - reato, non godrebbero delle garanzie del giusto processo. Questa tesi, assumono i ricorrenti, è smentita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che, da una parte, ha imposto un rafforzato standard in punto di onus probandi per la confisca in danno di terzi interessati e, inoltre, ha riconosciuto loro il diritto di partecipare al procedimento e di proporre impugnazione. Peraltro, i terzi interessati sono gli unici legittimati ad impugnare la confisca disposta su beni a loro intestati, essendo esclusa la legittimazione del proposto. Aggiungono i ricorrenti che a nulla vale il richiamo, offerto dall'ordinanza impugnata, alla peculiare fisionomia storica dell'idem factum ossia "le relazioni commerciali e imprenditoriali fra i terzi interessati e il proposto", per rimarcare l'inesistenza di fatti delittuosi o di condotte sintomatiche di pericolosità sociale. Quel che rileva è che, assunta la veste sostanziale e processuale di terzi interessati nel procedimento n. 62/17 e di destinatari in proprio nel procedimento n. 198/18 RG.MP., data l'identità obiettiva del materiale storico e fattuale posto a base dei due procedimenti, vi è stato apprezzamento di merito e cognizione dei fatti: una prima volta in sede di confisca e una seconda volta in sede di applicazione delle misure di cui agli artt. 34 e 34bis d.lgs. n. 159/11. 4. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni qui di seguito indicate. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. L'art. 41, comma 1, cod.proc.pen. prevede che l'istanza di ricusazione può essere dichiarata "senza ritardo" inammissibile con procedura de plano nei casi di assenza dei presupposti formali (istanza proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38) oppure nel caso di manifesta infondatezza dei motivi addotti. Quindi, nel caso di manifesta infondatezza della ricusazione il giudice deve pronunciare de plano la relativa declaratoria di inammissibilità, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza e avviso, in quanto l'art. 41 comma 1 cod. proc. pen. prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione del merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod.proc.pen.Indubbiamente la categoria della "manifesta infondatezza" pone dei margini di opinabilità, la cui valutazione è rimessa al giudice adito, il quale deve adottare le conseguenziali forme procedurali adeguate al tipo di decisione che intende assumere, tanto che questa Corte ha avuto modo di affermare che non sussiste incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata dall'imputato nei confronti di componenti del collegio in base a motivi manifestamente infondati, e la circostanza che il provvedimento dichiarativo, ancorché adottato "de plano", illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa (Sez. 3, Sentenza n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952; Sez. 4, Sentenza n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270770). Va tuttavia considerato che la manifesta infondatezza dei motivi, che legittima la declaratoria di inammissibilità, non può che caratterizzarsi per una sommaria delibazione che si arresta in limine rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante ictu ocu/i, dei motivi che sorreggono l'atto (Sez. 6, Sentenza n. 37112 del 05/04/2012, Rv. 253462). Non va trascurato, infatti, che l'ipotesi di inammissibilità della ricusazione "per la palese infondatezza dei motivi dedotti a sostegno della istanza" è stata introdotta dal vigente codice di rito, recependo "osservazioni formulate in relazione al Progetto del 1978", al fine di "scoraggiare l'uso strumentale dell'istituto", accentuando 'la funzione di filtro della pronuncia sulla ammissibilità" per la ravvisata necessità di chiarire "senza indugio (..) una situazione che incide sulla credibilità del giudice" (si veda Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale). È evidente, allora, che, se i motivi dedotti con l'istanza di ricusazione sono oggetto di contrasti interpretativi, non si può adottare - come è accaduto nella specie - la decisione di inammissibilità con procedura de plano, perché la correlata valutazione non è ancorabile alla categoria della "manifesta infondatezza". Dunque, è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. pen., quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza (Sez. 3, Sentenza n. 18147 del 29/05/2015 -dep. 02/05/2016- Rv. 266576; Sez. 1, Sentenza n. 1634 del 16/12/2014 -dep. 14/01/2015- Rv. 262001). 2.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha adottato la decisione di inammissibilità con procedura ex art. 41, comma primo, cod. proc. pen., sebbene fosse a conoscenza della rimessione alle Sezioni Unite (con ordinanza n. 38092/2021 di questa Sezione) della questione controversa sulla applicabilità o meno al procedimento di prevenzione del motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283) nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.Sono stati dunque violati i principi sopra evidenziati, peraltro con motivazione illogica e, comunque, contraddittoria, giacché la Corte territoriale, proprio in ragione dei contrasti interpretativi che caratterizzano la materia, ha articolato una serie di valutazioni nel merito della vicenda (tanto da riconoscere l'estrema complessità della questione al fine di escludere la sanzione processuale di cui all'articolo 44 cod. proc. pen.), che ha investito la verifica della sussistenza dei presupposti di legge da cui discendono le cause di ricusazione previste dall'art.37 cod. proc. pen. In effetti, l'ordinanza in esame si è articolatamente pronunziata nel merito dell'istanza di ricusazione nei confronti di ogni singolo componente del collegio, sicché andava adottata nelle forme della procedura camerale prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Sez. 5, Sentenza n. 43761 del 06/11/2008, Rv. 241677; in senso conforme n. 4829 del 1999 rv. 216380 - 01, n. 2588 del 2000 rv. 217635 - 01, n. 9678 del 2003 rv. 223974). 2.3. Insomma, si deve ribadire il principio per cui la sommaria delibazione di manifesta infondatezza deve arrestarsi in limine, rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito, trattandosi della verifica esterna di corrispondenza al modello legale e concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante ictu ocu/i, dei motivi che sorreggono l'atto. In proposito, va ulteriormente ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (22 novembre 2000 n. 32, [OSCURATO:PERSONA], e 22 marzo 2005 n. 23428, Bracale, con specifico riferimento alla previsione dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen.) hanno chiarito che la "metodica di accertamento" della manifesta infondatezza "è assolutamente conforme a quella indispensabile per dichiarare le altre cause di inammissibilità", c.d. intrinseche, e si risolve nella "absolutio ab 'stantia derivante dalla mera apparenza dell'atto", rispetto al modello tipizzato dalla legge processuale, tanto che la manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. 3. Si impone dunque l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, perché illegittimamente emessa con procedura de plano e non - come previsto dall'art. 41 comma 3 cod.proc.pen. - all'esito di udienza ex art. 127 cod.proc.pen. La rilevata illegittimità del rito procedurale prescelto, essendo pregiudiziale rispetto alla valutazione della fondatezza dell'istanza di ricusazione, esime questa Corte dall'esame degli altri motivi di ricorso, che devono ritenersi assorbiti, e che dovranno, pertanto, essere nuovamente valutati nel nuovo giudizio dinanzi alla Corte di appello, all'esito del corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. nel rispetto del contraddittorio. 3.1. È tuttavia opportuno osservare che, restituiti gli atti alla Corte territoriale perché proceda nelle forme sopra indicate, il nuovo provvedimento dovrà necessariamente confrontarsi con i principi sanciti dalla sentenza Sezioni Unite n. 16102 del 24/02/2022 ric. Lapelosa, depositata il 6 luglio 2022.Le Sezioni Unite hanno affermato l'applicabilità dell'art. 37, comma 1, cod.proc.pen. in tema di incompatibilità del giudice della prevenzione, in quanto «è indubbio che l'esigenza di terzietà del giudice deve presiedere a qualunque "procedimento" perché precondizione della giurisdizione. E la locuzione "giudizio" è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di procedimento...» (pag. 31). È, infatti, irrilevante la circostanza per cui «spesso la proposta di applicazione di una misura di prevenzione verte anche su fatti diversi rispetto a quelli della valutazione pregiudicante [...] potendo l'imparzialità essere compromessa in ogni caso in cui il giudice si sia già espresso nel merito su circostanze che concorrono a definire la regiudicanda nel procedimento che si assume pregiudicato» (pag. 31). La decisione delle Sezioni Unite ha ritenuto rilevante richiamare i «principi enunciati dalla Corte costituzionale secondo cui, ai fini della ricorrenza dell'effetto pregiudicante, non è sufficiente che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove o si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio [....]. La Corte costituzionale ha aggiunto che tale effetto non può essere limitato ai casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice può anche esprimersi nella forma del decreto, come nell'ipotesi del procedimento di prevenzione, o in altre forme eventualmente previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante» (pag. 26). Sulla base di tali linee interpretative, è stata ritenuta la necessità che la disciplina sia «idonea ad evitare che il decidente possa essere, o anche solo apparire, condizionato da precedenti valutazioni espresse sulla medesima res iudicanda, tali da esporlo alla forza della prevenzione derivante dalle attività giudiziarie precedentemente esercitate» (pagg. 25-26). Nell'esaminare la tipologia di casi che può presentare il procedimento di prevenzione, la sentenza Lapelosa ha evidenziato che non è rilevabile l'incompatibilità per le valutazioni espresse in sede cautelare dal giudice nell'esaminare la richiesta di sequestro di prevenzione, perché relativa a misura anticipatoria patrimoniale e in considerazione della giurisprudenza della Corte sul giudice di merito che, prima della definizione della fase di cognizione, sia stato incidentalmente chiamato a provvedere in tema di misure cautelari personali (pag. 29). Tuttavia, l'indicazione specifica di tale esclusione, non sembra consentire interpretazioni restrittive dei casi in cui le Sezioni Unite hanno ritenuto ricorrere la situazione di incompatibilità ovvero dei casi in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto, nei confronti del medesimo soggetto, in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. D'altronde, nel procedimento di prevenzione possono verificarsi una molteplicità di situazioni di "incompatibilità", non facilmente catalogabili. 3.2. Alla stregua degli enunciati principi, appare erronea nella specie l'affermazione fatta dalla Corte territoriale secondo la quale l'incompatibilità può essere circoscritta a soli due casi: nel procedimento penale, allorquando il giudice si è già espresso sui medesimi fatti in relazione alla medesima persona nel procedimento di prevenzione; nel procedimento di prevenzione, allorquando il giudice si è già espresso sui medesimi fatti e in relazione alla medesima persona nel procedimento penale. Tale interpretazione restrittiva, infatti, finisce per escludere dalla sfera applicativa dell'art. 37, comma primo, cod. proc. pen. ì giudici che si pronunziano in procedimenti di prevenzione a carico di "terzi interessati", che, in quanto tali, non sono sottoposti a procedimento penale. Si tratta di interpretazione che, però, non si confronta con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che, da una parte, ha imposto un rafforzato standard in punto di onus probandi per la confisca in danno di terzi interessati e, inoltre, ha riconosciuto loro il diritto di partecipare al procedimento e di proporre impugnazione (si veda, tra le tante, Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020 -deo. 22/02/2021- Rv. 280528). D'altronde, i terzi interessati sono gli unici legittimati ad impugnare la confisca disposta su beni a loro intestati, essendo esclusa la legittimazione del proposto (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 -dep. 07/01/2021- Rv. 280249; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225). Peraltro, nella specie va sottolineato che i ricorrenti sono "terzi interessati" solo nel procedimento di prevenzione n. 62/17 RG.MP., nel quale hanno subito la confisca della partecipazione sociale detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in Italiana [OSCURATO:SOCIETA].; invece, sono destinatari "in proprio" delle misure di cui agli articoli 34 e 34 bis d.lgs n. 159/11 nel procedimento di prevenzione 198/18 RG.MP ovvero nel procedimento nel quale è stata proposta la ricusazione. 3.3. Partendo proprio da tale ultima annotazione, non si può escludere in via generale che sia rilevabile una situazione di incompatibilità dei giudici che si pronunziano nei procedimenti finalizzati ad applicare le misure ex artt. 34 e 34 bis d. Igs. 159/2011 e che si siano pronunziati in precedenza sugli stessi fatti che hanno giustificato i provvedimenti di sequestro e confisca di prevenzione in danno del proposto. pur vero che la misura di cui all'art. 34 d. Igs. 159/2011 è geneticamente sganciata dai presupposti per l'applicazione del sequestro e della confisca, tanto da poter essere disposta quando non ricorrono i presupposti per la applicazione di altra misura di prevenzione, ed anzi innestata dal rilievo che il libero esercizio di attività economiche anche imprenditoriali, a causa di infiltrazione di delinquenza di tipo mafioso, possa agevolare le attività di sottoposti a misure di prevenzione o soggetti indagati per taluni gravi reati. Tuttavia, va ricordato che, rispetto ad un pregresso assetto del sistema delle misure di prevenzione volto ad accertare e ad operare - coi mezzi ablativi del sequestro e della confisca - in presenza di una relazione tra situazioni di pericolosità soggettiva e accumulazione ingiustificata di beni, la misura di prevenzione patrimoniale della amministrazione giudiziaria, rinforzata nel 2017 con il potenziamento di quella del controllo giudiziario anche "volontario", rappresentano una risposta alternativa da parte del legislatore: perché alternativa è la finalità di queste, volte non alla recisione del rapporto col proprietario ma al recupero della realtà aziendale alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo (Sez. 1, n. 29487, del 07/05/2019, Rv. 276303).D'altronde, con riferimento all'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011 e a quello del controllo giudiziario a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio è doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie (si veda in tal senso, in motivazione, anche Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019 - Rv. 277156). Va, inoltre, considerato che tra le misure di cui all'art. 34 bis e all'art. 34 d.lgs n. 159/11 non sussiste il medesimo rapporto che vi è che tra il sequestro e la confisca. Si tratta di misure diverse, basate su differenti presupposti rimessi all'apprezzamento del giudice e segnate da una invasività graduata, tanto che l'una non anticipa gli effetti dell'altra, né l'una assolve ad alcuna funzione cautelare rispetto all'altra. 3.4. È evidente, allora, che non si può escludere in via generale la sussistenza di una situazione di incompatibilità scaturente dal rilievo di identità (oggettiva e soggettiva) dei fatti storici oggetto di valutazione nel procedimento di prevenzione a carico del proposto e in quello finalizzato ad applicare a carico di terzi le misure di cui agli artt. 34 e 34 bis d.lgs. n. 59/2011. 4. Il rilievo preliminare d
Sentenza Cassazione n. 36252/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris