Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36821/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per i delitti di rapina aggravata e detenzione e porto illegale di una pistola; considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha reso sul punto una congrua e non illogica motivazione (pag. 4 della sentenza impugnata), sottolineando la recessività degli elementi valorizzati dalla difesa rispetto ai precedenti penali, anche specifici, che militano a carico dell'odierno ricorrente, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza della biografia criminale dell'imputato ai fini della meritevolezza della diminuente ( Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per i delitti di rapina aggravata e detenzione e porto illegale di una pistola; considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha reso sul punto una congrua e non illogica motivazione (pag. 4 della sentenza impugnata), sottolineando la recessività degli elementi valorizzati dalla difesa rispetto ai precedenti penali, anche specifici, che militano a carico dell'odierno ricorrente, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza della biografia criminale dell'imputato ai fini della meritevolezza della diminuente ( Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36821/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris