CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per i delitti di rapina aggravata e detenzione e porto illegale di una pistola; considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha reso sul punto una congrua e non illogica motivazione (pag. 4 della sentenza impugnata), sottolineando la recessività degli elementi valorizzati dalla difesa rispetto ai precedenti penali, anche specifici, che militano a carico dell'odierno ricorrente, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza della biografia criminale dell'imputato ai fini della meritevolezza della diminuente ( Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente