CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06699/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentanza generale per l’Italia, in persona del p rocuratore e legale rappresentante;elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.95, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procur a in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.18, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procur a in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 3216/2019 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 18luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, nel corso degli accertamenti delle irregolarità commesse dagli organi di gestione e controllo della [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio (di seguito anche, più brevemente, “[OSCURATO:PERSONA]”), sottoposta nel 2015 a liquidazione coatta amministrativa, irrogò una sanzione pecuniaria dell’importo di Euro 156.000,00a carico di [OSCURATO:PERSONA], uno degli amministratori della società cooperativa. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, ai sensi dell’art.145 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ([OSCURATO:PERSONA]), che fu rigettata dalla Corte d’appello di Roma. Egli, in quanto assicurato per la responsabilità civile con [OSCURATO:PERSONA] p.l.c. (di seguitoanche, più brevemente, “Zurich”) , chiese a quest’ultima il rimborso delle spese legali di difesa sostenute nel procedimento di opposizione alla sanzione pecuniaria. Dinanzi al rifiuto di rimborso della società assicurativa, domandòe ottenne nei suoi confronti un decreto ingiuntivo, dell’importo di Euro 12.688,00,dal Tribunale di Milano. 2.[OSCURATO:PERSONA] si oppose al decreto, ma l’opposizione è stata rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Milano, la quale –tenuto conto che l’ingiungente aveva fondato la sua richiesta sulla polizza che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato nel 2011 per la copertura della responsabilità civile dei propri amministratori, sindaci e dirigenti – ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-anzitutto, a ssumeva rilievo il tenore testuale della polizza , in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] p.l.c. era obbligata a te nere indenni gli assicurati delle “perdite patrimoniali” conseguenti a “richieste di risarcimento” (art.1.1.); tra le “perdite patrimoniali” rientravano senz’altro le spese legali conseguenti a richieste risarcitorie (art. 2.18.2), mentre tra le richieste di risarcimento rientravano, ai sensi degli artt. 2.22.5., 2.22.6. e 2.22.6.1. della polizza, anche le indagini, le ispezioni e le investigazioni intraprese dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art.54 del T esto [OSCURATO:PERSONA] di cui d.lgs. n. 385 del 1993 , nonché le procedure sanzionatorie di cui all’art. 145 del medesimo testo unico; II- oltre che nel dato testuale della dichiarazione negoziale , la circostanza che la polizza coprisse le spese legali per le procedure sanzionatorie trovava conforto nell’indagine sulla comune volontà delle parti, in considerazione del carattere prodromico del giudizio sanzionatorio rispetto all’azione civile risarcitoria esercitata da parte dei terzi tutelati dalle norme per la cui violazione è irrogata la sanzione; pertanto,un’ efficace tutela legale già nel procedimento di opposizion e alla sanzione amministrativa doveva ritenersi strumentale sia all’interesse dell’assicurato che dell’assicuratore; III- argomento diverso, con riguardo alla specifica fattispecie contrattuale, non poteva trarsi dal principio di accessorietà di cui all’art. 1917 cod. civ., avuto riguardo, da un lato, alla previsione di cui all’art.2.34 delle condizioni di contratto (che, nel considerare rimborsabili le spese legali relative a qualsiasi richiesta di risarcimento, alludeva alle richieste risarcitorie in senso ampio come qualificate dal precedente art. 2.22); e considerata, dall’altro lato, l’irrilevanza della circostanza che la perdita correlata alle somme pagate a titolo di sanzione non fosse indennizzabile (artt.2.18 e 2.34. ): la non indennizzabilità degli importi delle sanzioni, infatti, non ostava al rimborso dei (diversi) importi delle spese legali sostenute nel giudizio di opposizione, posto che le norme non esplicitavano anche questa specifica esclusione, sicché il giudice era autorizzato ad interpretare le clausole nel senso di ritenere indennizzabili tali somme, avuto riguardo al criterio esegetico contra stipulatorem(art.1370 cod. civ.). 3.La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA].l.c., con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le partihanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo viene denunciato omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ.. La sentenza d’appello è censurata per non avere tenuto conto dell’art. 11.1. della polizza assicurativa, a mente del quale «gli assicuratori non risponderanno per le richieste di risarcimento relative a … sanzioni di carattere punitivo». Infatti, questa clausola,avuto riguardo alla previsione contenuta nel successivo art.2.34 della medesima polizza (che prevedeva il rimborso delle spese di difesa «solo se relative ad una richiesta di risarcimento coperta» dalla stessa), avrebbe dovuto essere interpretata nel senso di escludere l’obbligo di rimborso dell’assicuratore sia “in termini di indennizzo” dell’importo versato dall’assicurato a titolo di sanzione pecuniaria, sia “in termini di rimborso delle spese” per il procedimento di opposizione alla sanzione medesima. Secondo la ricorrente, se la Corte territoriale avesse esaminato l’art.11.1 in relazione all’art.2.34 delle condizioni di contratto, la decisione della causa non avrebbe potuto che essere diversa. 1.2.Con il secondo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’interpretazione del contratto, con particolare riferimento agli artt. 1362, 1363, e 1370 cod. civ.. La ricorrente deduce che l’omesso esame dell’art.11.1., in relazione all’art. 2.34., della polizza avrebbe condotto il giudice del merito ad una interpretazione parziale, e perciò arbitraria, del negozio giuridico stipulato inter partes, fondata su una ricognizione della comune volontà delle parti non corrispondente a quella espressa dal tenore letterale complessivo della polizza. L’indagine ermeneutica, infatti, sarebbe stata condotta solo su una parte della polizza (l’art.2.22), senza estendere l’esame all’intero testo contrattuale, così violando il criterio che impone di interpretare le clausole del negozio “le une per mezzo delle altre”. [OSCURATO:PERSONA] soggiunge che, ove si fosse tenuto conto della clausola 11.1, citata almeno quindici volte nel testo del contratto, sarebbe rimasto escluso ogni dubbio sul contenuto letterale dello stesso, così precludendosi l’ingresso all’esegesi contro il predisponente di cui all’art.1370 cod. civ., stante il carattere residuale di tale criterio ermeneutico.1.3.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., lanullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ.. La ricorrente, per un verso, deduce il “travisamento” della prova, ovverosia, in violazione dell’art.115 cod. proc. civ., l’errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova documentale costituita dalla polizza contrattuale, per l’erroneo significato attribuito agli artt. 11.1 e 2.34, non ostante tale contenuto fosse stato oggetto di discussione tra parti; per altro verso, sostiene che l’omesso esame delle predette clausole contrattuali si sarebbe tradotto in omessa motivazione e, conseguentemente, nella nullità della sentenza impugnata. 2. I motivi – da esaminarsi congiuntamente in ragione della reciproca connessione –sono infondati. 2.1.In primo luogo, premesso che l'interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al decreto- leggen. 83 del 2012, oppure – nel vigore del novellato testo di detta norma –nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; Cass.04/04/2022, n. 10745), nel caso di specie, non solo deve escludersi che il giudice del merito abbia omesso la considerazione della clausola 11.1. (in relazione alla clausola 2.34) della polizza, ma deve ritenersi che, proprio in base all’esame, pur implicito, di tale clausola, abbia formulato il proprio giudizio interpretativo sulla estensione della copertura al rimborso delle spese legali di difesa in ordine ai procedimenti di opposizione alle sanzioni pecuniarie. La Corte territoriale, infatti, dopo avere evidenziato che, ai sensi dell’art. 2.18 della polizza, tra le perdite patrimoniali indennizzabili rientravano le spese legali –e che, ai sensi dell’art.2.22, il concetto di “richiesta di risarcimento” comprendeva anche le indagini, le ispezioni e le investigazioni, nonché le procedure sanzionatorie di cui agli artt. 54 e 145 del [OSCURATO:PERSONA] – , non solo ha ritenuto che il dato testuale che induceva ad estendere la copertura assicurativa alle spese legali relative alle procedure sanzionatorie trovasse conferma nel rilievo del carattere prodromico delle predette procedure rispetto a quelle risarcitorie; ma ha rafforzato tale convincimento in base al rilievo che tali spese non erano esplicitamente escluse dalla predetta copertura, sicché la loro inclusione nella stessa poteva desumersi in applicazione del criterio interpretativo di cui all’art. 1370cod. civ.. Al riguardo, appare evidente che il rilievo della mancata espressa esclusione delle spese legali relative alle procedure sanzionatorie dall’ambito della garanzia assicurativa trovava fondamento proprio nella clausola di cui all’art. 11.1., la quale limitava l’esclusione espressa alle richiest e di risarcimento relative alle somme pagate a titolo di sanzioni di carattere punitivo, senza estenderla alle spese di difesa sostenute dall’assicurato nell’ambito del relativo procedimento. Né, in senso contrario, deponeva il successivo art.2.34, il quale anzi confermava l’indennizzabilità delle spese relative a qualsiasi richiesta di risarcimento “coperta dalla presente polizza” e, quindi, anche alle procedure investigative e sanzionatorie di cui agliartt. 54 e 145 TUB, ricomprese, come si è detto, nella nozione di richiesta risarcitoria, ai sensi dell’art.2.22.2.2.Ne discende, da un lato, l’assoluta infondatezza della censura di omesso esame delle clausole contrattuali di cui agli artt. 11.1. e 2.34 della polizza; dall’altro lato,la piena plausibilità dell’interpretazione del contratto fornita dalla Corte d ’ appello, la quale non è dunque censurabile in sede di legittimità. Ribadito, infatti, che la sindacabilità in cassazione dell'interpretazione del contratto, è possibile, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), anche per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti(art.360 n.5 cod. proc. civ.) , va però precisato che, quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sott rarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 02/05/2006, n. 10131; Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass.28/11/2017, n. 28319). 2.3.Nella sentenza impugnata, neppure sono ravvisabili, infine, gli ulteriori vizi prospettati con il ricorso, asseritamente consistenti nell’erronea ricognizione del contenuto oggettivo della prova documentale costituita dalla polizza assicurativa e nell’omissione di motivazione. Con riguardo a quest’ultimo, è sufficiente evidenziare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione –deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. Un.,07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Le predette lacune non sono evidentemente riscontrabili nel corredo motivazionale della sentenza impugnata, le cui conclusioni non solo sono sorrette da analitiche argomentazioni, ma si profilano, rispetto a queste ultime, come la loro congrua, logica e coerente implicazione. 2.4. Quanto, infine, al dedotto travisamento, è sufficiente osservare che esso, postulando un errore del giudice cadente sulla ricognizione del contenuto oggettivo di una prova, precostituita o costituenda ( cfr. , ex aliis , Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass.03/05/2022, n. 13918; Cass. 21/12/2022, n. 37382; Cass.09/02/2023, n. 3955, non mass.), non può ovviamente individuarsi in una operazione meramente valutativa, quale quella di interpretazione di una clausola contrattuale. 3.In definitiva il ricorso proposto dalla Zurich insurance p.l.c. deve essere rigettato.4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 5.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la societàricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.082,00 per compensi, oltre spese forfetarie, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali