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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46580/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, assumendo il ricorrente la nullità del verbale di s.i.t. contenente le false dichiarazioni che costituiscono il delitto di favoreggiamento, commesso dichiarando che il conducente di un automezzo (che aveva cagionato un omicidio stradale) al momento dell'incidente non stava parlando al cellulare; invero, il fatto che gli inquirenti avessero già acquisiti i tabulati nel momento in cui l'imputato è stato sentito a s.i.t. non comporta affatto che vi fossero indizi di reità giustificati l'adozione delle garanzie di cui all'art. 63 c.p.p.; nel caso di specie, il reato è stato commesso nel momento stesso in cui l'imputato ha reso le false dichiarazioni; ritenuto che i motivi concernenti la sussistenza della particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello reso una adeguata motivazione su tali aspetti, fondata sul disvalore complessivo del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La ,gjeside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, assumendo il ricorrente la nullità del verbale di s.i.t. contenente le false dichiarazioni che costituiscono il delitto di favoreggiamento, commesso dichiarando che il conducente di un automezzo (che aveva cagionato un omicidio stradale) al momento dell'incidente non stava parlando al cellulare; invero, il fatto che gli inquirenti avessero già acquisiti i tabulati nel momento in cui l'imputato è stato sentito a s.i.t. non comporta affatto che vi fossero indizi di reità giustificati l'adozione delle garanzie di cui all'art. 63 c.p.p.; nel caso di specie, il reato è stato commesso nel momento stesso in cui l'imputato ha reso le false dichiarazioni; ritenuto che i motivi concernenti la sussistenza della particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello reso una adeguata motivazione su tali aspetti, fondata sul disvalore complessivo del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La ,gjeside
Sentenza Cassazione n. 46580/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris