Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 aprile 1998

Cassazione n. 23340/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1998 avverso la sentenza emessa il 21 maggio 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.lgs. 159 del 2011, ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione.

Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo del necessario requisito della specificità, limitandosi ad una generica censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche, diniego argomentato dalla Corte territoriale, in termini non manifestamente illogici, in ragione dell'assenza di elementi favorevoli al ricorrente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere este [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1998 avverso la sentenza emessa il 21 maggio 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.lgs. 159 del 2011, ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo del necessario requisito della specificità, limitandosi ad una generica censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche, diniego argomentato dalla Corte territoriale, in termini non manifestamente illogici, in ragione dell'assenza di elementi favorevoli al ricorrente. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere este [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23340/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris