CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12014/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do della Lombardia, n. 4698/01/2022, depositata in data 28novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente, cittadino italiano iscritto all’AIRE dal 2013per aver lavorato in Cina e rientrato in Italia il 17 giugno 2016,presentava istanza di rimborso di Euro 27.546,00, in relazioneall’anno 2018, corrispondenti alle imposte versate per suo conto daldatore di lavoro, sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.n. 147 del 2015. Formatosi il silenzio rifiuto il contribuente ricorrevaNumero registro generale 11353/2023Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 12014/2026alla Commissione tributaria provinciale di Milano; l’Ufficio ritenevaData pubblicazione 30/04/2026insussistente il diritto al rimborso in mancanza di richiesta scritta aldatore di lavoro e di inserimento della richiesta nella dichiarazionedei redditi.I giudici di prossimità rigettavano il ricorso, ritenendol’agevolazione non più fruibile in quanto il ricorrente non avevaaderito al regime opzionale né aveva esposto in dichiarazione la baseimponibile decurtata.2. Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che riformavala decisione di primo grado; in particolare, affermava che nessunadecadenza dall’agevolazione era prevista dalla legge in caso dimancata richiesta al datore di lavoro, essendo il rimborso un rimediodi carattere generale.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo e notificato a controparte a mezzo pec in data 28 maggio2023 presso l’indirizzo del difensore costituito in secondo grado. Ilcontribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.L’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 22-23 marzo2026, istanza di fissazione di udienza tematica, indicando 76 giudiziaventi ad oggetto questioni interpretative riguardanti l’applicazionedella norma agevolativa in esame.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell’articolo 44, co. 1 e 3 quater, del d.l.78/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Sostiene,in particolare, che il regime agevolato dei lavoratori impatriati èopzionale, ovvero presuppone una manifestazione di volontà daesprimere secondo modalità predeterminate (richiesta al datore dilavoro o dichiarazione dei redditi); elasso il termine di 90 giorni peremendare la dichiarazione dei redditi, non è consentito presentarel’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate. ContrariamenteNumero registro generale 11353/2023Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 12014/2026a quanto ritenuto dalla CGT-2 le modalità previste nella circolareData pubblicazione 30/04/202633/2020 non si riferiscono solo alle agevolazioni per i lavoratoriimpatriati (ex art. 16 d.lgs. n. 147/2015) ma anche a quelle previsteper il rientro dei docenti e ricercatori in Italia (ex art. 44, comma 1,d.l. 78/2010); ambedue le normative, infatti, escludono la possibilitàdi chiedere il rimborso.2. La Corte, preliminarmente, osserva che con ordinanzainterlocutoria n. 7549/2026 è stata rimessa alla pubblica udienza, aisensi dell’art. 375 c.p.c., la soluzione di questioni relative al regimeagevolativo dei cc.dd. impatriati.Anche alla luce dell’istanza di trattazione in un'unica udienzatematica, avanzata dal patrono erariale, si rende opportuno il rinviodella causa a nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causaall’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]