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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21289/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, l'odierna impugnazione censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'elemento oggetto del delitto contestato, concernente l'inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale relative all'obbligo di permanenza domiciliare in orario notturno; ritenuto che le doglianze difensive siano state articolate in maniera del tutto generica, non avendo il ricorso esplicitato le ragioni della asserita insussistenza della condotta di inosservanza accertata in sentenza, che avrebbe omesso di analizzare alcuni punti rilevanti, nemmeno indicati in ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER.[OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, l'odierna impugnazione censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'elemento oggetto del delitto contestato, concernente l'inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale relative all'obbligo di permanenza domiciliare in orario notturno; ritenuto che le doglianze difensive siano state articolate in maniera del tutto generica, non avendo il ricorso esplicitato le ragioni della asserita insussistenza della condotta di inosservanza accertata in sentenza, che avrebbe omesso di analizzare alcuni punti rilevanti, nemmeno indicati in ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER.[OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19
Sentenza Cassazione n. 21289/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris