CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 37833/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d'appello di Milano. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , applicava loro la pena concordata prevista dall'art.599- bis cod . pe n. 2. Nei confronti di tale sentenza ricorrevano tutti gli imputati. 2.1.Il C ollegio rileva , in via preliminare , che i ricorsi di P iramide [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e P iramide [OSCURATO:PERSONA] non possono essere definiti con la procedura de plano non apparendo manifestamente infondati ; pertanto , non potendosi procedere senza formalità, trasmette il fascicolo all' U fficio spoglio sezionale per un nuovo esame preliminare. 2.2. Per quanto riguarda invece la posizione di P iramide [OSCURATO:PERSONA] il collegio rileva che con il ricorso per cassazione è stata contestata l a carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della penainflitta. 2.3. Il motivo proposto non è consentito e, pertanto, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Il collegio ribadisce, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. quando con lo stesso si deduca no motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01). Come anticipato, nel caso in esame con il ricorso sono stati propost e doglianze attinenti alla “determinazione della pena”che non sono consentit e . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] I van e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ordina la separazione processuale della posizione degli altri tre ricorrenti, con formazione di autonomo fascicolo e trasmissione all'ufficio spoglio sezionale per nuovo esame preliminare, non potendosi procedere senza formalità. Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il P resident