Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05554/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 Aprile 1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 luglio 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1976 avverso la sentenza resa il 29 OTTOBRE 2021 dalla CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Enache e Damoc, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 26 marzo 2021 dal Tribunale di Roma, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il delitto di riciclaggio in concorso e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], a Enache e a Damoc, concedendo a quest'ultimo il beneficio della sospensione condizionale della pena e, previa esclusione della ritenuta recidiva, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

Si addebita agli imputati di avere collaborato tra loro nello smontaggio trasporto e demolizione di alcuni veicoli di provenienza furtiva.

Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono: 2.1 Vizio di motivazione e travisamento delle emergenze processuali poiché la corte si è limitata ad aderire acriticamente alle considerazioni del tribunale senza prendere neppure in considerazione le censure difensive e omettendo di applicare le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono: 3.1 Violazione dell'articolo 648 bis cod.pen. poiché la condotta accertata avrebbe dovuto essere riqualificata come ricettazione, in quanto gli imputati sono stati trovati nel possesso di pezzi di ricambio di provenienza delittuosa,ma nessuno ha costatato il loro coinvolgimento nell'attività dissimulatoria, che integra il più grave reato di riciclaggio. 4.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili poiché aspecifici in quanto non espongono le ragioni a sostegno delle generiche censure formulate con l'impugnazione.

I ricorsi di Damoc ed Enac sono inammissibili in quanto non si confrontano con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata che, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità,si salda in un unicum con la sentenza di primo grado.

Le generiche contestazioni in punto di qualificazione giuridica del fatto risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare avere specificamente considerato le doglianze difensive.

La Corte a pagina tre della sentenza ha osservato che i quattro imputati all'arrivo della Polizia stavano collaborando tra loro al fine di trasportare via,dal luogo nella disponibilità dei due Zaccaro, i pezzi di autovetture di provenienza delittuosa che erano stati previamente smontati da costoro.

Va ribadita la presenza di un apparato motivazionale esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di inammissibilità dell'impugnazione si ritiene congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giova tttallevi CkA [OSCURATO:PERSONA] PENALE08 F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 Aprile 1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 luglio 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1976 avverso la sentenza resa il 29 OTTOBRE 2021 dalla CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Enache e Damoc, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 26 marzo 2021 dal Tribunale di Roma, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il delitto di riciclaggio in concorso e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], a Enache e a Damoc, concedendo a quest'ultimo il beneficio della sospensione condizionale della pena e, previa esclusione della ritenuta recidiva, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. Si addebita agli imputati di avere collaborato tra loro nello smontaggio trasporto e demolizione di alcuni veicoli di provenienza furtiva. Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono: 2.1 Vizio di motivazione e travisamento delle emergenze processuali poiché la corte si è limitata ad aderire acriticamente alle considerazioni del tribunale senza prendere neppure in considerazione le censure difensive e omettendo di applicare le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono: 3.1 Violazione dell'articolo 648 bis cod.pen. poiché la condotta accertata avrebbe dovuto essere riqualificata come ricettazione, in quanto gli imputati sono stati trovati nel possesso di pezzi di ricambio di provenienza delittuosa,ma nessuno ha costatato il loro coinvolgimento nell'attività dissimulatoria, che integra il più grave reato di riciclaggio. 4.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili poiché aspecifici in quanto non espongono le ragioni a sostegno delle generiche censure formulate con l'impugnazione. I ricorsi di Damoc ed Enac sono inammissibili in quanto non si confrontano con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata che, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità,si salda in un unicum con la sentenza di primo grado. Le generiche contestazioni in punto di qualificazione giuridica del fatto risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare avere specificamente considerato le doglianze difensive. La Corte a pagina tre della sentenza ha osservato che i quattro imputati all'arrivo della Polizia stavano collaborando tra loro al fine di trasportare via,dal luogo nella disponibilità dei due Zaccaro, i pezzi di autovetture di provenienza delittuosa che erano stati previamente smontati da costoro. Va ribadita la presenza di un apparato motivazionale esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di inammissibilità dell'impugnazione si ritiene congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giova tttallevi CkA [OSCURATO:PERSONA] PENALE08 F
Sentenza Cassazione n. 05554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris