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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 29472/2022

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16159/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a da ll’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1206/2021 depositata il18/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/9/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 52/2020, dichiarava il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione su istanza di [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato dalla compagine fallita, rilevava che la stessa non aveva assolto l’onere che le incombeva di dimostrare il mancato superamento della soglia di fallibilità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. quanto all’ammontare della propria esposizione debitoria.

La reclamante infatti, a fronte dell’ammissione al passivo, all’esito del vaglio delle insinuazioni tempestive, di crediti per € 479.140,48 e della proposta del curatore di ammissione della domanda tardiva dell’Agenzia delle Entrate per € 32.660,56, aveva sostenuto che le somme pretese con l’insinuazione tardiva a titolo di TARI per gli anni 2016 e 2017 non erano dovute, adducendo difese che però erano sfornite di adeguata documentazione a loro suffragio, di contenuto generico e prive di specifico riferimento alla somma in tesi illegittimamente pretesa.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 18 maggio 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo, che denuncia in rubrica “violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, l. fall. in ordine alla sussistenza dei requisiti di non fallibilità dell’imprenditore con riguardo all’ammontare dei debiti alla data di dichiarazione di fallimento di cui alla lett. c) dell’invocata norma e omesso esame di tale fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.”, la ricorrente sostiene che la c orte di merito , al fine di verificare il superamento della soglia di indebitamento prevista dalla lettera c) dell’art. 1 comma 2 l.f., ha erroneamente tenuto conto non solo dei debiti conosciuti dal tribunale al momento della dichiarazione di fallimento, ma anche di quelli risultanti dalla relazione del curatore , acquisita nel corso del giudizio reclamo, al cui interno eranoricomprese obbligazioni emerse in epoca successiva.

Occorreva considerare, invece, che i debiti conosciuti dal tribunale al tempo in cui il fallimento era stato dichiarato erano pari a € 443.099,39 e risultavano, quindi , inferiori alla soglia di fallibilità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall..

5. Il motivo non è fondato.

Esso, infatti, confonde la condizione di cui all’art. 15, ultimo comma, l. fall. con il requisito di fallibilità previsto dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall..

La condizione prevista dalla prima norma, secondo cui “non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila”, deve essere accertata, per espressa indicazione normativa, con riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, dovendosi, invece, escludere ogni rilievo rispetto a quellisuccessivamente accertati in sede di verifica dello stato passivo (v.

Cass. 14727/2016).

La ricorrenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. deve invece solo essere valutata con riferimento al la situazione esistente alla data del fallimento (v.

Cass. 3158/2018), ma la relativa prova ben può essere tratta, in sede di reclamo( nel corso del quale il collegio dell’impugnazione può assumere, “anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari”, nel senso stabilito dall’art. 18, comma 10, l. fall.) da fatti anteriormente verificatisi ma emersi posteriormente all ’emissione della sentenza dichiarativa.

Pertantonon era vietato alla corte del merito di accertare l’ammontare dell’indebitamento di [OSCURATO:PERSONA] alla data della dichiarazione di insolvenza sulla scorta della relazione del curatore e delle risultanze dello stato passivo.

Nessuna contestazione è stata poi sollevata dall’odierna ricorrente, cui incombeva di dimostrare di non essere assoggettabile a fallimento ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. fall., in ordine all’effettiva sussistenza dell’ulteriore credito dell’Agenzia delle Entrate che ha determinato –a giudizio della corte di merito -il superamento della soglia prevista dalla lettera c).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16159/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a da ll’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1206/2021 depositata il18/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/9/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 52/2020, dichiarava il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione su istanza di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato dalla compagine fallita, rilevava che la stessa non aveva assolto l’onere che le incombeva di dimostrare il mancato superamento della soglia di fallibilità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. quanto all’ammontare della propria esposizione debitoria. La reclamante infatti, a fronte dell’ammissione al passivo, all’esito del vaglio delle insinuazioni tempestive, di crediti per € 479.140,48 e della proposta del curatore di ammissione della domanda tardiva dell’Agenzia delle Entrate per € 32.660,56, aveva sostenuto che le somme pretese con l’insinuazione tardiva a titolo di TARI per gli anni 2016 e 2017 non erano dovute, adducendo difese che però erano sfornite di adeguata documentazione a loro suffragio, di contenuto generico e prive di specifico riferimento alla somma in tesi illegittimamente pretesa. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 18 maggio 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Con l’unico motivo, che denuncia in rubrica “violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, l. fall. in ordine alla sussistenza dei requisiti di non fallibilità dell’imprenditore con riguardo all’ammontare dei debiti alla data di dichiarazione di fallimento di cui alla lett. c) dell’invocata norma e omesso esame di tale fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.”, la ricorrente sostiene che la c orte di merito , al fine di verificare il superamento della soglia di indebitamento prevista dalla lettera c) dell’art. 1 comma 2 l.f., ha erroneamente tenuto conto non solo dei debiti conosciuti dal tribunale al momento della dichiarazione di fallimento, ma anche di quelli risultanti dalla relazione del curatore , acquisita nel corso del giudizio reclamo, al cui interno eranoricomprese obbligazioni emerse in epoca successiva. Occorreva considerare, invece, che i debiti conosciuti dal tribunale al tempo in cui il fallimento era stato dichiarato erano pari a € 443.099,39 e risultavano, quindi , inferiori alla soglia di fallibilità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.. 5. Il motivo non è fondato. Esso, infatti, confonde la condizione di cui all’art. 15, ultimo comma, l. fall. con il requisito di fallibilità previsto dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.. La condizione prevista dalla prima norma, secondo cui “non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila”, deve essere accertata, per espressa indicazione normativa, con riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, dovendosi, invece, escludere ogni rilievo rispetto a quellisuccessivamente accertati in sede di verifica dello stato passivo (v. Cass. 14727/2016). La ricorrenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. deve invece solo essere valutata con riferimento al la situazione esistente alla data del fallimento (v. Cass. 3158/2018), ma la relativa prova ben può essere tratta, in sede di reclamo( nel corso del quale il collegio dell’impugnazione può assumere, “anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari”, nel senso stabilito dall’art. 18, comma 10, l. fall.) da fatti anteriormente verificatisi ma emersi posteriormente all ’emissione della sentenza dichiarativa. Pertantonon era vietato alla corte del merito di accertare l’ammontare dell’indebitamento di [OSCURATO:PERSONA] alla data della dichiarazione di insolvenza sulla scorta della relazione del curatore e delle risultanze dello stato passivo. Nessuna contestazione è stata poi sollevata dall’odierna ricorrente, cui incombeva di dimostrare di non essere assoggettabile a fallimento ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. fall., in ordine all’effettiva sussistenza dell’ulteriore credito dell’Agenzia delle Entrate che ha determinato –a giudizio della corte di merito -il superamento della soglia prevista dalla lettera c). 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p
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