CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02037/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
glio 2021 n.105, conv. con modi?. dalla I. 16 settembre 2021, n.126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente si duole della "violazione o falsa applicazione degli artt.49 e 53 d.lgs. 546/1992, 342 c.p.c. in relazione all'art.360n.4 c.p.c. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art.112". Sostiene che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibili i due motivi di appello proposti dall'Agenzia: il primo perché riferito ad una affermazione solo incidentale della CTP; il secondo perché introduttivo di elementi (la stagionalità dell'attività commerciale; la crisi economica settoriale; il riferimento al valore di beni in categoria C/1 diversi dai tre immobili indicati nell'avviso) nuovi rispetto a quello posto a base dell'avviso (valore di tre immobili da cui era stato tratto il valore di quello della contribuente). 2. Il motivo è inammissibile. La contribuente non avrebbe alcuna concreta utilità dal sentire accogliere la censura sollevata contro l'omessa dichiarazione di inammissibilità del primo dei due motivi di appello dell'Agenzia. Proprio perché, come emerge dagli atti e dalla sentenza di primo grado il cui testo è riprodotto nelle pagine 5 ss del ricorso per cassazione, davanti alla CTP non vi è era stata questione sulla non necessità del sopralluogo come condizione di legittimità dell'avviso e la CTP aveva fatto riferimento al sopralluogo solo in via incidentale, se il motivo di appello dell'Agenzia, volto a negare tale necessità non ha avuto senso, così anche non ha avuto senso -cioè non ha avuto alcuna concreta incidenza- la dichiarazione della CTR di fondatezza di quel motivo d'appello. Dacché la inammissibilità della doglianza della contribuente per difetto di interesse (art.100 c.p.c.). La contribuente, laddove lamenta l'omessa dichiarazione di inammissibilità del secondo dei due motivi di appello dell'Agenzia, non tiene conto del fatto che la sentenza impugnata ha avallato l'operato dell'Agenzia considerando correttamente impiegato il metodo comparativo e senza far riferimento agli aspetti esposti dall'Agenzia in detto motivo di appello. Dacché l'inammissibilità della doglianza della contribuente, non correlata alla sentenza della CTR. 3.Con il secondo motivo di ricorso la contribuente si duole della "violazione o falsa applicazione degli artt. 88, 115, 116, e 345 c.p.c. nonché 1, 23, 32, 49 e 57 d.lgs. 546/92 e 111 Cost.". Sostiene che la CTR avrebbe dovuto, per un verso, rilevare la novità e inammissibilità degli elementi introdotti in appello a sostegno dell'avviso, per altro verso, dare rilievo, ai sensi e per gli effetti dell'art.115 c.p.c., al fatto -eccepito da essa ricorrente al momento della costituzione in appello- che l'Agenzia, in primo grado, si era limitata ad un generica affermazione di correttezza del proprio operato ma non aveva puntualmente preso posizione avverso le contestazioni sollevate da essa ricorrente contro l'accertamento di valore. 4. Il motivo è inammissibile per quanto riferito ad elementi nuovi asseritamente portati a sostegno dell'avviso in appello. Vale ciò che è stato affermato al superiore punto 2. Il motivo è infondato per quanto riferito alla violazione dell'art.115 c.p.c. La contribuente stessa ha ricordato che l'Agenzia, costituendosi in primo grado aveva ribadito la legittimità del proprio operato. Il principio sancito dall'art.115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, è in linea generale applicabile anche al processo tributario impugnato rio. L'applicazione tuttavia non può prescindere dal fatto che, in un processo impugnatorio, l'amministrazione ha già espresso, nella motivazione dell'atto, le ragioni delle propria pretesa. Pertanto non può dirsi che l'amministrazione, ove si limiti ad insistere, a ribadire quanto affermato nell'atto, non contesti i fatti posti a base dell'impugnazione. E' stato così affermato che "Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio" (Cass. n. 19806 del 23/07/2019). 5. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente lamenta la "violazione degli artt. 10 del r.d. n.633/1939, 30 del d.P.R. n.1142/1949, 37 d.p.r. 917/86 e 11 d.l. 70/1988 nonché degli artt.115 e 116 c.p.c.". Sostiene che la CTR avrebbe commesso la lamentata violazione con l'affermare, senza "alcun elemento di prova neppure indiziario" che "l'Agenzia ha opportunamente parametrato nell'occorso le stime relative ad immobili simili a quello in questione" laddove invece, come affermato dai giudici di primo grado con il supporto delle "risultanze processuali in atti", i tre immobili presi a comparazione "presentano caratteristiche diverse rispetto a quello in esame". 6.11 motivo in esame è inammissibile perché tendente a veicolare di fronte a questa Corte, giudice di legittimità, sotto la rubrica della violazione di leggi, la richiesta di una rivalutazione del materiale istruttorio. PQM la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma n