CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 38674/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertàdi Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanzaimpugnatail Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’appello cautelare, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l ’ istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca o sostituzionedella misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione ai reati exartt. 73 e 74 d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309 per i quali è stato condannatoalla pena di anni sette e mesi otto di reclusione nel primo grado di giudizio. 2. Nel ricorsoe nelle successive conclusioni scritte presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiedel’annullamento dell’ordinanza deducendo vizio della motivazione e violazione di legge circa la valutazione delle esigenze cautelari , attenuatesi a seguito della sentenza di primo grado, che ha escluso l’aggravante ex art. 74, comma 4, e ha riqualificato il fatto oggetto del capo 44) ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit. Si adduce, inoltre, che l’attualitàdelle esigenze cautelari è venuta meno per il dissolversi del gruppo criminale sin dal 13 novembre 2019 e si osserva che [OSCURATO:PERSONA] è stato ininterrottamente detenuto dal luglio 2013 al luglio 2019, sicché la sua partecipazione al l ’associazione criminale sarebbe comunque circoscritta a quattromesi. Si evidenzia la distanza temporale fra i fatti e l’applicazione della misura avvenutanel 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con argomentazione esente da manifeste illogicità ─ del resto non dimostrate dal ricorrente ─ Il Tribunale ha escluso ─ nonostante la parziale riqualificazionedelle condo tte nella sentenza di primo grado ─ che le esigenze cautelari si siano affievolite,valutando la gravità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] per il suo ruolo di gestore delle piazze di spaccio, pienamente funzionale alle esigenze del gruppo. Il giudice del riesameha inoltre considerato i precedenti penali ( anche specifici) di [OSCURATO:PERSONA] e l’avere egli ripreso le condotte criminali pur dop o la scarcerazione. Su queste basi, ha pure escluso l’idoneità degli arresti domiciliari, quand’anche con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, a salvaguardare le esigenze cautelari, argomentando che la trasgressività palesata da [OSCURATO:PERSONA] ne dimostra l’incapacità di autogoverno e l’attitudine a riannodare relazioni criminogene con soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti. 2.Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisoil 23/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]