CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 02393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 15270/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., in persona della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, al viale Liegi n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 3035/2018 della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/11/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] stipulò, nell’anno 2001, a sensi dell’art. 38 TUB, un mutuo fondiario con [OSCURATO:SOCIETA]., per undici miliardi di lire, con rimborso previsto in ventisei rate semestrali. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 15270/2019 Numero sezionale 3034/2021 Numero di raccolta generale 2393/2022 [OSCURATO:PERSONA] nel corso del rapporto ottenne la sospensione del Data pubblicazione 27/01/2022 pagamento di alcune (tre) rate, con posticipazione del pagamento integrale. Nel luglio 2015 gli venne notificato ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. precetto per oltre tre milioni di euro. [OSCURATO:PERSONA] oppose il precetto dinanzi al Tribunale di Treviso, deducendo insussistenza di clausola risolutiva espressa e necessità di accertamento in concreto dell’inadempimento, nonché nullità della clausola risolutiva espressa per contrarietà all’art. 40 TUB, affermando che tale nullità si propagava all’intero contratto, sicché occorreva specifica indagine su gravità dell’inadempimento, invece mancata nonostante il creditore avesse già concesso in almeno tre occasioni dilazioni di pagamento. Nel contraddittorio con la banca [OSCURATO:SOCIETA]. l’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Treviso. [OSCURATO:PERSONA] interpose appello avverso la decisione del primo giudice. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 3035 del 07/11/2018, ha rigettato l’impugnazione, con condanna dell’appellante alle spese del grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso con atto affidato ad un unico, complesso, motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., con la procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di crediti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell’art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e risulta il deposito di memorie da entrambe le parti. Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 15270/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 2 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 15270/2019 Numero sezionale 3034/2021 Numero di raccolta generale 2393/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il motivo di ricorso censura come segue la sentenza d’appello: «Violazione e (o) errata e (o) omessa applicazione degli artt. 1455 – 1456 e segg. cod. civ. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. civ.». Il motivo, articolato in plurime censure, si incentra sull’errata qualificazione della clausola del contratto di mutuo disciplinante la risoluzione quale clausola risolutiva espressa e denuncia la sentenza della Corte territoriale per omesso rilievo della nullità della detta clausola, per contrasto con l’art. 40 del T.U.B. e conseguentemente, dell’intero contratto nonché per mancato accertamento in concreto della gravità dell’inadempimento. Il ricorso è inammissibile con riferimento alla censura della clausola risolutiva espressa, in quanto nel motivo non sono adeguatamente dedotte le violazioni da parte della Corte territoriale delle norme sull’interpretazione del contratto, ossia degli artt. 1362 e segg. cod. civ. La parte di censura a dette norme astrattamente, e implicitamente, riferibile deve essere disattesa in forza della giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, in materia di ermeneutica contrattuale (tra molte: Cass. n. 07794 del 29/03/2018): - l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. n. 07597 del 31/03/2006; Cass. n. 07557 del 01/04/2011; Cass. n. 02109 del 14/02/2012; Cass. n. 15763 del 29/07/2016); - pertanto, al fine di far valere una Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 15270/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 3 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 15270/2019 Numero sezionale 3034/2021 Numero di raccolta generale 2393/2022 violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione Data pubblicazione 27/01/2022 deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168 del 09/10/2012; Cass. n. 05595 del 11/03/2014; Cass. n. 03980 del 27/02/2015; Cass. n. 14715 del 19/07/2016); - di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 04178 del 22/02/2007; Cass. n. 19044 del 03/09/2010). Il motivo è, altresì, inammissibile anche con riferimento alle censure sull’invalidità per genericità della clausola risolutiva espressa, in quanto della clausola la Corte di Appello di Venezia ha adeguatamente escluso la nullità, perché essa non prevedeva ipotesi di risoluzione in ipotesi di inadempimenti meno gravi del debitore, e, quindi, altrettanto correttamente ha rilevato la verificazione degli eventi ulteriori quali contrattualmente previsti e consistenti in inadempimenti più gravi dell’art. 40 TUB (quali le iscrizioni ipotecarie a carico del Pegorer, in numero di sei). Il motivo è, inoltre, inammissibile laddove ritiene che la dedotta nullità della clausola risolutiva si sarebbe dovuta estendere all’intero contratto contestando in modo inadeguato il ragionamento decisorio della Corte territoriale mentre la necessità di verificare la gravità dell’inadempimento è superata dalla giurisprudenza di questa Corte, Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 15270/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 4 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 15270/2019 Numero sezionale 3034/2021 Numero di raccolta generale 2393/2022 alla quale il Collegio aderisce e intende dare seguito, che afferma Data pubblicazione 27/01/2022 che l’evento previsto nella clausola possa valere quale condizione risolutiva (Cass. n. 24532 del 05/10/2018 Rv. 651138 - 01). Il ricorso è, pertanto, inammissibile sia per mancata adeguata specificità delle censure, sia per non avere adeguatamente attaccato capi rilevanti della decisione, quale quello relativo alle numerose iscrizioni ipotecarie a carico del Pegorer da parte di creditori ulteriori. Il ricorso è pertanto, inammissibile, con riferimento a tutte le censure formulate e tale deve essere dichiarato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo e nei limiti della nota spese prodotta. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.250,00, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 9 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 15270/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 5 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 -