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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 24462/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2015 della CORTE APPELLO di BRESCEAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, con unico atto, avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia, il 30 settembre 2015, ha parzialmente riformato nel giudizio di bilanciamento fra circostanze, e nel resto ha confermato, la sentenza emessa in data 22 Febbraio 2012 dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione alle lesioni derivanti da violazione dell'art. 18, d.lgs. 81/2008, riportate da [OSCURATO:PERSONA] in Calvenzano il 27 novembre 2008 presso lo stabilimento della GMB, società da cui il Fontana dipendeva in qualità di falegname e di cui gli imputati erano soci amministratori; il Fontana si era procurato lesioni alla mano causate dalla lama di una squadratrice che egli usava senza l'apposita cuffia di protezione; il Pavesi e l'Uggetti rispondono del reato per non avere fornito al Fontana la necessaria formazione e informazione sui rischi connessi all'attività di lavoro.

I ricorsi sono articolati in sei doglianze.

Con la prima i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio d'appello, eseguita ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. per non essere stata possibile presso il luogo di eletta residenza, ossia i locali della ditta GMB: in realtà la notifica ben poteva essere eseguita, in quanto la ditta si era trasferita da Calvenzano a Treviglio e dunque non poteva affermarsene l'impossibilità.

Con la seconda i deducenti lamentano violazione di legge per carente descrizione dell'imputazione, riferita all'art. 18, d.lgs. 81/2008.

Con il terzo motivo di doglianza si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assenza di elementi circa l'applicabilità dell'istituto della cooperazione colposa.

Con il quarto si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermata violazione dell'art. 18, d.lgs. 81/2008, ossia alla ritenuta carenza di formazione/informazione, atteso che l'istruttoria ha permesso di stabilire che vi erano continui richiami all'utilizzo dei mezzi di protezione e che il Fontana era un operaio esperto in quel genere di lavorazione, mentre si è ritenuto di reputare credibile lo stesso Fontana in ordine all'esistenza di una prassi consistente nell'usuale mancato utilizzo del mezzo di protezione.

Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al nesso causale tra la violazione ascritta e l'evento, a fronte del fatto che, stante l'esperienza specifica del Fontana, la carenza di formazione e informazione non poteva avere rilievo eziologico nel determinismo dell'incidente.Con il sesto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata in relazione alla posizione del Pavesi.

Si dà atto che il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire memoria, con la quale insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

2. I ricorsi sono ambedue inammissibili per manifesta infondatezza.

Il primo motivo non considera che colui che elegge domicilio ai fini delle notificazioni ha l'obbligo, previsto dal primo comma dell'art. 161 cod.proc.pen., di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto, e che, in difetto, le notificazioni vengono eseguite mediante consegna al difensore.

Il secondo motivo non tiene conto che non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, Sentenza n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090); e che, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate (Sez. 1, Sentenza n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602).

Il terzo motivo, che peraltro non risulta specificamente proposto in appello (con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.), non tiene conto della compiuta descrizione dell'evento e delle responsabilità, connesse alla sicura, reciproca conoscenza, da parte degli imputati, della condizione di rischio indotta dall'assenza di specifici contributi formativi, pur a fronte della prassi contra legem di non usare la cuffia di copertura, di cui ha riferito il teste Fontana (e che il teste Sisti ha confermato); con conseguente configurabilità della cooperazione colposa fra gli imputati ex art. 113 cod.pen..

Il quarto motivo si pone in termini affatto avversativi rispetto alla ricostruzione, operata dalla Corte di merito circa richiami verbali del Pavesi, descritti come "generici" pur a fronte della prassi di rimuovere la cuffia, nota agli imputati; per il resto, il motivo così dedotto non è consentito in questa sede, proponendo una rivalutazione delle prove raccolte, inammissibile in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

Il quinto motivo è a sua volta manifestamente infondato, atteso che, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Sez. 4, Sentenza n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266860).

Infine il sesto motivo è manifestamente infondato, perché non tiene conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

3. Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro duemila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2015 della CORTE APPELLO di BRESCEAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, con unico atto, avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia, il 30 settembre 2015, ha parzialmente riformato nel giudizio di bilanciamento fra circostanze, e nel resto ha confermato, la sentenza emessa in data 22 Febbraio 2012 dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione alle lesioni derivanti da violazione dell'art. 18, d.lgs. 81/2008, riportate da [OSCURATO:PERSONA] in Calvenzano il 27 novembre 2008 presso lo stabilimento della GMB, società da cui il Fontana dipendeva in qualità di falegname e di cui gli imputati erano soci amministratori; il Fontana si era procurato lesioni alla mano causate dalla lama di una squadratrice che egli usava senza l'apposita cuffia di protezione; il Pavesi e l'Uggetti rispondono del reato per non avere fornito al Fontana la necessaria formazione e informazione sui rischi connessi all'attività di lavoro. I ricorsi sono articolati in sei doglianze. Con la prima i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio d'appello, eseguita ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. per non essere stata possibile presso il luogo di eletta residenza, ossia i locali della ditta GMB: in realtà la notifica ben poteva essere eseguita, in quanto la ditta si era trasferita da Calvenzano a Treviglio e dunque non poteva affermarsene l'impossibilità. Con la seconda i deducenti lamentano violazione di legge per carente descrizione dell'imputazione, riferita all'art. 18, d.lgs. 81/2008. Con il terzo motivo di doglianza si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assenza di elementi circa l'applicabilità dell'istituto della cooperazione colposa. Con il quarto si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermata violazione dell'art. 18, d.lgs. 81/2008, ossia alla ritenuta carenza di formazione/informazione, atteso che l'istruttoria ha permesso di stabilire che vi erano continui richiami all'utilizzo dei mezzi di protezione e che il Fontana era un operaio esperto in quel genere di lavorazione, mentre si è ritenuto di reputare credibile lo stesso Fontana in ordine all'esistenza di una prassi consistente nell'usuale mancato utilizzo del mezzo di protezione. Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al nesso causale tra la violazione ascritta e l'evento, a fronte del fatto che, stante l'esperienza specifica del Fontana, la carenza di formazione e informazione non poteva avere rilievo eziologico nel determinismo dell'incidente.Con il sesto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata in relazione alla posizione del Pavesi. Si dà atto che il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire memoria, con la quale insiste per l'accoglimento dei ricorsi. 2. I ricorsi sono ambedue inammissibili per manifesta infondatezza. Il primo motivo non considera che colui che elegge domicilio ai fini delle notificazioni ha l'obbligo, previsto dal primo comma dell'art. 161 cod.proc.pen., di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto, e che, in difetto, le notificazioni vengono eseguite mediante consegna al difensore. Il secondo motivo non tiene conto che non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, Sentenza n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090); e che, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate (Sez. 1, Sentenza n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602). Il terzo motivo, che peraltro non risulta specificamente proposto in appello (con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.), non tiene conto della compiuta descrizione dell'evento e delle responsabilità, connesse alla sicura, reciproca conoscenza, da parte degli imputati, della condizione di rischio indotta dall'assenza di specifici contributi formativi, pur a fronte della prassi contra legem di non usare la cuffia di copertura, di cui ha riferito il teste Fontana (e che il teste Sisti ha confermato); con conseguente configurabilità della cooperazione colposa fra gli imputati ex art. 113 cod.pen.. Il quarto motivo si pone in termini affatto avversativi rispetto alla ricostruzione, operata dalla Corte di merito circa richiami verbali del Pavesi, descritti come "generici" pur a fronte della prassi di rimuovere la cuffia, nota agli imputati; per il resto, il motivo così dedotto non è consentito in questa sede, proponendo una rivalutazione delle prove raccolte, inammissibile in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Il quinto motivo è a sua volta manifestamente infondato, atteso che, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Sez. 4, Sentenza n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266860). Infine il sesto motivo è manifestamente infondato, perché non tiene conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 2.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro duemila in favore
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