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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2025

Cassazione n. 32551/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato de plano.

«o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del 17 marzo 2025 della Corte di appello di Ancona che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli e ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 900,00 di multa la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di estorsione continuata (esclusa l'aggravante di cui al comma 2 e la recidiva) e di cessione continuata di sostanze stupefacenti esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90.

2. Con un unico motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., assumendo (pag. 2 del ricorso) che la pena è stata "erroneamente fissata in anni 3 mesi 10 di reclusione, ed invero, la pena base di anni 5 di reclusione doveva essere determinata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., e tale pena doveva essere ridotta ad anni 3 e mesi 8 di reclusione per effetto della continuazione interna".

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché non consentito in sede di legittimità.

In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01).

Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.

Invero, il ricorrente adduce a sostegno della doglianza un risultato in termini sanzionatori più favorevole all'imputato (nella specie una pena finale di anni 3 e mesi 8 di reclusione a fronte di anni 3 e mesi 10 di reclusione) che non corrisponde a quello oggetto del concordato, per come si ricava sia dal calcolo riportato dalla Corte di appello che dall'esame della relativa richiesta depositata in atti per l'udienza del 17 marzo 2025, richiamata nella sentenza impugnata e in relazione alla quale è stato prestato il consenso del P.G.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano. «o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del 17 marzo 2025 della Corte di appello di Ancona che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli e ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 900,00 di multa la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di estorsione continuata (esclusa l'aggravante di cui al comma 2 e la recidiva) e di cessione continuata di sostanze stupefacenti esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90. 2. Con un unico motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., assumendo (pag. 2 del ricorso) che la pena è stata "erroneamente fissata in anni 3 mesi 10 di reclusione, ed invero, la pena base di anni 5 di reclusione doveva essere determinata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., e tale pena doveva essere ridotta ad anni 3 e mesi 8 di reclusione per effetto della continuazione interna". 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché non consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame. Invero, il ricorrente adduce a sostegno della doglianza un risultato in termini sanzionatori più favorevole all'imputato (nella specie una pena finale di anni 3 e mesi 8 di reclusione a fronte di anni 3 e mesi 10 di reclusione) che non corrisponde a quello oggetto del concordato, per come si ricava sia dal calcolo riportato dalla Corte di appello che dall'esame della relativa richiesta depositata in atti per l'udienza del 17 marzo 2025, richiamata nella sentenza impugnata e in relazione alla quale è stato prestato il consenso del P.G. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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