CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] -atore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ri:orsi. [OSCURATO:PERSONA]'TTO E [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di revoca dell'ordine disposto con la sentenza della Pretura circondariale di Catania einessa il 13 marzo 1996, irrevocabile il 31 ottobre 1998, nei confronti d [OSCURATO:PERSONA], Carmeloiricomi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], Carmeloiriconi f ,\gata Tricomi e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, conrna 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. I ricorrenti contestano la motivazione, nella parte in cui ha recepito acriticamente i rilievi del giudice della cognizione, anteriori al Wascio della concessione in sanatoria, senza verificare la corrispondenza o meno allo strumento urbanistico vigente all'epoca della realizzazione dell'impie n:o ad uso sportivo e del manufatto adibito a spogliatoio. In quanto elemento sopravvenuto, il Tribunale avrebbe perciò dovuto valutare la concessione edilizia in sanatc -iQex I. n. 724 del 1994, al fine di verificare la permanenza o meno delle coiclizioli alla base dell'ordine di demolizione. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, ,:ornma 1, lett. b) in relazione alla mancata valutazione della sussistenza i requisii:i e dei presupposti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Evidenzia il difensore che, nella specie, la domanda di concessione in sanatcria stata presentata in epoca anteriore all'ordine di demolizione e si riferisce a L n'apera - un campo di calcetto con spogliatoio - conforme ai dettami normativi in materia di impiantistica sportiva, sicché il Tribunale avrebbe dovuto valutare il Ci ascio della concessione. 3. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo connessi, sono inammissibili. 4. E' dirimente osservare che, come correttamente ritenuto dal 1 ribun le, le questioni poste dai ricorrenti erano già state dedotte e rigettate nel qiud!zio di merito. 5. Invero, nella motivazione della sentenza di condanna per la victizione delle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, il Pretore aveva dati:, arco dell'impossibilità di tenere conto della domanda di sanatoria presentatE da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della I. n. 724 del 1994, presente agli atti, sul rilievo della "indicazione mendace dell'epoca del completamento dei lavori •bu2Avi e comunque riguarda sola in parte l'illecito denunziato". Orbene, non solo eventuali censure avrebbero essere poste net giud zio di merito, ma, in ogni caso, il Tribunale ha fatto proprie le valutazioni del P -etore circa la non condonabilità del manufatto, in considerazione sia del 'epoca di realizzazione delle opere, successiva al termine ultimo prescritto dalla legc; e, sia alla parzialità dell'istanza; su queste basi, pertanto, il Tribunale ha ri:enir:o illegittima la concessione in sanatoria, rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di Masterbianco ignorando l'accertamento effettuato dal giudice penale in cr-dine alla data di commissione dell'abuso e alla parziale coincidenza ielle pere oggetto dell'istanza con quelle attinte dall'ordine della demolizione. 6. Diversamente da quanto • affermato nel ricorso, il giudice dell'esecuzione non ha affatto omesso di confrontarsi con il pe -me Eso in sanatoria rilasciato dal Comune di Masterbianco, ma ha accenato che tale provvedimento è stato emesso sulla base dell'istanza di sanatoria pres:ntaza nelle more del giudizio di cognizione e vagliata nel corso di quel giucli2io, i cui, come detto, si era accertato che non sussistevano i. presupposti per il rilascio di un valido permesso in sanatoria, con riferimento all'epoca di rea lizz:izione delle opere e alla parzialità dell'istanza rispetto ai manufatti oggetto dell'ille;:ito. 7. Rispetto a tale motivazione, i ricorrenti non evidenziano ev€ ,ituali sopravvenienze intervenute nell'istanza di sanatoria, tali da modificare i presupposti per l'adozione del permesso di costruire, con conseguente necessità di una rivalutazione idonea a supportare l'istanza di revoca, ma si limitano ad affermare che quest'ultima dovrebbe essere disposta come conseguenza dell'avvenuta emanazione della concessione in sanatoria, che, COME anticOato, con un percorso argomentativo immune da profili di illogicità, il Tribunale ha ritenuto illegittimo, il che esclude la richiesta caducazione dell'ordhe di demolizione. 8. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. p -oc. per., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cau:a di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue qLElla al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indic,:ta in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso