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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35077/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.

Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della le gge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 625, comma 1 n. 7) c.p.

Considerato che la doglianza è destituita di fondamento: nel richiamare la dinamica dei fatti riportata nella sentenza di primo grado, la Cort d'appello ha evidenziato come l'azione furtiva fosse del tutto sfuggita al controlla del soggetto passivo, essendo peraltro assente nell'esercizio commerciale un sistema di videosorveglianza che consentiva di monitorare in modo cpntinuativo i comportamenti degli avventori.

Considerato che le contrarie argomentazioni difensive sono palesemente versate in fatto, prospettandosi nel ricorso una diversa ricostruzione della vicenda, che, come è noto, non può formare oggetto di delibazione in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ; idin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della le gge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 625, comma 1 n. 7) c.p. Considerato che la doglianza è destituita di fondamento: nel richiamare la dinamica dei fatti riportata nella sentenza di primo grado, la Cort d'appello ha evidenziato come l'azione furtiva fosse del tutto sfuggita al controlla del soggetto passivo, essendo peraltro assente nell'esercizio commerciale un sistema di videosorveglianza che consentiva di monitorare in modo cpntinuativo i comportamenti degli avventori. Considerato che le contrarie argomentazioni difensive sono palesemente versate in fatto, prospettandosi nel ricorso una diversa ricostruzione della vicenda, che, come è noto, non può formare oggetto di delibazione in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ; idin
Sentenza Cassazione n. 35077/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris