CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 44369/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 03/04/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; letta la memoria depositata dal difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo a seguito di rinvio disposto da Sez. 2, n. 12239 del 23/02/2024, ha con ordinanza del 3 aprile 2024 (motivazione depositata il successivo 26 aprile) confermato l'ordinanza genetica con la quale il G.i.p. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione agli addebiti provvisori di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), rapina pluriaggravata (capo 4), detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 517, 518 e 519) e tentativo di rapina aggravata (capo 521). 1.1. In particolare, per quel che rileva in questa sede, al Bianco viene contestatok la partecipazione a una cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Carpino e operante nel territorio di Petronà e diramata anche nel territorio di Cerva, che trova la propria matrice e dipendenza nelle famiglie Arena di [OSCURATO:PERSONA] e Ferrazzo di Mesoraca, con ulteriori ramificazioni in Piemonte, Lombardia e Liguria, oltre che in Francia. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce violazione di legge — anche in relazione al mancato rispetto del principio fissato nella pronuncia rescindente della Cassazione - e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito all'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che l'annullamento disposto dalla Sez. 2 di questa Corte ha avuto a oggetto esclusivamente il profilo relativo ai gravi indizi di colpevolezza riferiti alla fattispecie associativa, mentre in relazione alle altre contestazioni (rapina aggravata, rapina tentata e fattispecie ex art. 73 T.U. Stup.)/ tutte aggravate dalla circostanza della "mafiosità", si è formato il "giudicato cautelare" atteso che l'indagato aveva impugnato l'ordinanza del riesame solo in riferimento all'addebito sub capo 1. 3. La sentenza di annullamento con rinvio dell'originaria ordinanza del Tribunale del riesame pronunciata da questa Corte, dopo avere ritenuto inammissibile perché manifestamente infondata la denuncia del ricorrente di omessa motivazione quanto alla sussistenza del sodalizio criminoso, ha giudicato invece fondata la censura attinente alla partecipazione del Bianco alla cosca ‘ndranghetista. 3.1. Sul punto, si è infatti rilevato che «Il ricorso risulta fondato quando denuncia la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla partecipazione di Bianco alla consorteria. Il tribunale ha giustificato la partecipazione del ricorrente alla consorteria muovendo dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], additava [OSCURATO:PERSONA] quale "affiliato" e "facente parte" della famiglia Carpino. Quanto alla portata indiziaria delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, va ricordato, in via di principio, che «nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza ric:hiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto», (Sez. 2, Sentenza n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987 - 01). Proprio in relazione ai riscontri alle dichiarazioni di Monti si registra quella contraddittorietà denunciata dalla difesa. Il tribunale, invero, spende gran parte della propria motivazione per rimarcare come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] trovassero riscontro in quella che viene definita la "contiguità" di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo viene qualificato dal tribunale come "elemento di vertice dell'omonima consorteria". In tale direzione, i giudici del riesame valorizzano i contenuti delle conversazioni intercettate e le videoriprese versate in atti, attestanti gli stretti rapporti intercorrenti tra Bianco e [OSCURATO:PERSONA]. Tale vicinanza - peraltro - viene evidenziata dal tribunale in coerenza con l'accusa mossa a Bianco nel capo 1) dell'imputazione, dove gli si attribuisce la partecipazione al 416-bis cod. pen. perché «agevola attivamente il programma criminale del gruppo, svolgendo materialmente la funzione di autista in favore di [OSCURATO:PERSONA]». La validità indiziaria di tale elemento e la sua capacità a fungere da riscontro alle dichiarazioni di Monti - però - vengono recisamente contrastate dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] non risulta attinto dai gravi indizi di colpevolezza quanto alla sua partecipazione all'associazione di cui al capo 1). Tale evenienza fa emergere la patente contraddittorietà della motivazione, che pone a supporto della decisione un elemento in realtà attualmente non dimostrato al livello di gravità indiziaria, ossia che [OSCURATO:PERSONA] sia un esponente di vertice della cosca Carpino. A ciò si aggiunga che il decadimento di tale elemento di riscontro, priva l'argomentazione del tribunale della necessaria coerenza logica, non potendosi ricavare l'appartenenza di Bianco al sodalizio di cui al capo 1) dalla frequentazione con un soggetto che di quel sodalizio non viene attualmente ritenuto partecipe. Tale ultima considerazione, peraltro, è valida anche per l'ulteriore elemento di riscontro indicato dal tribunale, ossia la frequentazione (oltre che con [OSCURATO:PERSONA]), anche con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, invero, i menzionati Marchio e Colosimo vengono indicati quali appartenenti alla consorteria, mentre in realtà non risultano attinti da un giudizio di gravità indiziaria quanto alla loro appartenenza all'associazione di cui al capo 1)». 4. L'ordinanza impugnata ha colmato i deficit motivazionali sopra evidenziati. 4.1. In particolare, in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], viene evidenziato che il predetto, oltre ad aver indicato l'indagato come soggetto affiliato alla "famiglia Carpino" (precisando che Bianco era stato coinvolto insieme a lui in una rapina ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cerva, i cui proventi erano stati in parte destinati alla cosca: vicenda - oggetto del capo 4 - riscontrata dalle intercettazioni telefoniche e cristallizzata nel "giudicato cautelare", non essendo stato contestato il relativo addebito), ha, nel corso di un succ:essivo interrogatorio reso il 10 marzo 2024 (dunque dopo la pronuncia della sentenza rescindente della Sez. 2), aggiunto che Bianco era soggetto attivo nel traffico delle sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) nonché che il predetto ha partecipato a una riunione di vertice della cosca tenutasi in Andali negli anni 2012/2013. Il collaboratore ha anche precisato che a detta riunione - nel corso della quale si era provveduto a distribuire gli incarichi operativi ai referenti delle "zone montane" - avevano preso parte esponenti apicali della cosca ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, ivi compreso il collaboratore stesso); elencati nello stralcio del verbale allegato al ricorso difensivo. Monti riferiva che all'epoca dell'incontro ad Andali "il Bianco era già affiliato al gruppo Carpino, in virtù dello stretto rapporto che lo legava ai vertici per aver frequentato sin da piccolo [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che il Monti aveva appreso direttamente per averne parlato tanto con il ricorrente che con gli altri accoscati". 4.2. Il Tribunale del riesame ha inoltre richiamato il contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] che ha anch'egli indicato [OSCURATO:PERSONA], detto "u pilosu", come una delle "nuove leve" della consorteria e quale partecipante alle riunioni riservate della cosca di Petronà, a disposizione del gruppo per qualunque evenienza, coinvolto in traffici di droga e in una tentata rapina in banca (contestata nel capo 521 e sulla quale si sofferma il Tribunale del riesame a pag. 4), portatore di informazioni recenti relative alla distribuzione dei proventi estorsivi tra i gruppi confinanti dei Caprino e dei Bubbo. Inoltre, come rilevato dal PG nella sua requisitoria scritta, «Dai verbali dei due collaboratori allegati al ricorso si desumono anche informazioni aggiuntive sui profili di [OSCURATO:PERSONA], la cui frequentazione da parte del Bianco era stata ritenuta dalla Corte inidonea a suffragare la chiamata in correità del Monti (all'epoca isolata) per non essere il Carpino stesso raggiunto da gravi indizi di intraneità associativa». 4.3. A detti elementi dichiarativi - di per sé connotati da significativo spessore indiziario - l'ordinanza impugnata aggiunge il riferimento al giudicato cautelare formatosi sui reati fine: oltre alle rapine, tentata e consumata, già indicate e aggravate dalla "mafiosità", anche le cessioni di marijuana e la detenzione illecita di cocaina, ascritttal Bianco ai capi 517, 518 e 519 "per come pacificamente accertati e pure con l'espunzione dell'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen., riscontrano la riferita operatività del ricorrente nel settore dello spaccio di droga".4.4. Il ricorso, peraltro, censura il fatto che il nuovo provvedimento abbia bypassato la questione dei rapporti del Bianco con [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, vanno condivise le considerazioni del PG che ha rilevato come «l'integrazione appare coerente con la contestazione che, pur addebitando al ricorrente il ruolo di "autista del [OSCURATO:PERSONA]", lo indica anche come autore di rapine nell'interesse della cosca e veicolo di informazioni tra gli associati. Essa inoltre è avvenuta sulla base di materiali non sottratti al contraddittorio». 5. In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta aver colmato le lacune evidenziate nella pronuncia rescindente di questa Corte di legittimità e, dunque, il ricorso avverso la stessa proposto dall'indagato deve essere rigettato. A ciò segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di provvedere agli adempirnenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.