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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 26384/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35244-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 35244/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 659/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 552/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA]

1. la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata dalla Corte di merito in giudizio iniziato, in primo grado, con ricorso depositato in data 30 settembre 2009, è stata impugnata innanzi a questa Corte, con ricorso,notificato a mezzo pec, il 7 dicembre 2018, oltre il termine semestrale d’impugnazione, ratione temporis applicabile (v., sull’applicabilità del novellato termine lungo d’impugnazione, semestrale, nei giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, fra tante, Cass . 6784/2012 ;sull’inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo ferialeper le controversie in materia di lavoro e previdenza, v., fra tante, Cass. n. 19079/2018);

2. conseguentemente il ricorso è inammissibile;

3. s egue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35244-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 35244/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 659/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 552/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1. la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata dalla Corte di merito in giudizio iniziato, in primo grado, con ricorso depositato in data 30 settembre 2009, è stata impugnata innanzi a questa Corte, con ricorso,notificato a mezzo pec, il 7 dicembre 2018, oltre il termine semestrale d’impugnazione, ratione temporis applicabile (v., sull’applicabilità del novellato termine lungo d’impugnazione, semestrale, nei giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, fra tante, Cass . 6784/2012 ;sull’inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo ferialeper le controversie in materia di lavoro e previdenza, v., fra tante, Cass. n. 19079/2018); 2. conseguentemente il ricorso è inammissibile; 3. s egue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
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