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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 39349/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executívis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 81 cod. pen., avendo l'ordinanza non considerato che si trattava di condotte, omogenee, relative a stupefacenti e che la distanza temporale tra i fatti non era ostativa trattandosi di soggetto consumatore abituale di stupefacente; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito ed è manifestamente infondato, avendo il primo giudice rilevato che i reati erano stati commessi a distanza di tre anni e si trattava di condotte diverse, essendo l'una di detenzione e l'altra di coltivazione di stupefacente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executívis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 81 cod. pen., avendo l'ordinanza non considerato che si trattava di condotte, omogenee, relative a stupefacenti e che la distanza temporale tra i fatti non era ostativa trattandosi di soggetto consumatore abituale di stupefacente; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito ed è manifestamente infondato, avendo il primo giudice rilevato che i reati erano stati commessi a distanza di tre anni e si trattava di condotte diverse, essendo l'una di detenzione e l'altra di coltivazione di stupefacente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 39349/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris