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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35645/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 agosto 1972 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 18 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito le ragioni di fondatezza del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza appellata, resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto descritto al capo 1) della rubrica riconducendolo all'alveo dell'art. 612 cod. pen. in luogo dell'ipotesi di cui all'art. 612-bis cod. pen. in origine contestata e ritenuta dal primo giudice, dichiarando non doversi procedere per l'intervenuta estinzione per remissione di querela da parte della persona offesa.

Ferma la responsabilità ascritta all'imputato per il reato di cui al capo 2 (legata a più violazioni del disposto di cui all'art. 387- bis cod. pen. commesse tra l'agosto e 1'11 novembre 2020, realizzate non osservando il divieto di avvicinarsi e contattare la persona offesa di cui al capo 1), la Corte del merito ha in coerenza rideterminato la pena limitandone l'irrogazione al solo reato residuato, in origine ritenuto satellite rispetto alla più grave fattispecie descritta al capo 1). 2.Interpone ricorso l'imputato tramite il difensore e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione: -rispetto alla condanna disposta relativamente alla ipotesi di reato residuata, atteso che in linea con le valutazioni spese per il capo 1), la Corte del merito avrebbe dovuto escludere la punibilità del reato di cui al capo 2) ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., negata attraverso un percorso logico implicito ma evidente, correlato alla pregressa condanna dell'imputato per atti persecutori realizzati sempre in danno della medesima persona offesa venuta meno in ragione della riqualificazione del fatto privilegiata dallo stesso giudice di appello; -per la ritenuta inosservanza del divieto di reformatio in peius; -per la linea seguita nel determinare la pena, che non è stata coniugata al disvalore inerente al fatto di cui al capo 1) così come riqualificato bensì raccordata alla gravità della originaria contestazione pervenendo ad una misura finale non giustificata, di certo non supportata da adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.La manifesta inconferenza del primo motivo di appello emerge con immediatezza dalla delimitazione del devoluto alla Corte di appello all'epoca offerto dal gravame di merito.

La lettura della relativa impugnazione consente infatti di evidenziare che la difesa ebbe a contestare la responsabilità per il capo 1, sollecitandone la riqualificazione da atti persecutori a minacce, senza nulla rilevare sul capo 2), rimasto dunque estraneo al gravame, così da cristallizzare la rel ativa decisione assunta in primo grado.

Alla luce del delimitato tenore del gravarne, dunque, la Corte del merito, pur aderendo alla riqualificazione sollecitata dalla difesa quanto al capo 1) della rubrica, non avrebbe potuto intervenire sulla imputazione di cui al capo 2), valorizzandone la non punibilità nell'ottica di cui all' art. 131-bis cod. pen. così come oggi rivendicato dalla difesa; valutazione che le risultava infatti in ogni caso preclusa perché legata ad ambiti di responsabilità non più sindacabili in ragione della definitività sul punto assunta dalla sentenza appellata. 3.Sorte non diversa meritano le censure esposte in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato.

Coerentemente la sentenza appellata, a differenza di quanto rivendicato dalla difesa, dà esclusivo rilievo al tenore oggettivo dell'inosservanza contestata, valorizzandone in particolare il relativo protrarsi nel tempo, senza soffermarsi sul reato posto a fondamento della misura cautelare inosservata, essendo indifferente la derubricazione operata in sentenza relativamente a tale diversa contestazione, trattandosi di evenienza che lascia immutato il portato della violazione riscontrata e contestata, punita indipendentemente da qualsivoglia valutazione inerente il titolo cautelare violato.

In questa cornice, viene poi dato rilievo alla personalità criminale del ricorrente, gravato da numerosi precedenti, il più recente realizzato nei confronti della medesima persona offesa, per pervenire cosi ad una pena che, pur distanziandosi sensibilmente dal relativo minimo edittale, risulta puntualmente argomentata senza incorrere in alcuna incongruenza logica.

Infine, viene solo affermata e non argomentata la rimarcata violazione del divieto di reformatio in peius, peraltro smentita dalla puntuale argomentazione svolta in sentenza (pagina 6, dal punto 2), immune a censure prospettabili in questa sede anche in punto di diritto.

4. Alla inammissibilità del ricorso fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 agosto 1972 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 18 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito le ragioni di fondatezza del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza appellata, resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto descritto al capo 1) della rubrica riconducendolo all'alveo dell'art. 612 cod. pen. in luogo dell'ipotesi di cui all'art. 612-bis cod. pen. in origine contestata e ritenuta dal primo giudice, dichiarando non doversi procedere per l'intervenuta estinzione per remissione di querela da parte della persona offesa. Ferma la responsabilità ascritta all'imputato per il reato di cui al capo 2 (legata a più violazioni del disposto di cui all'art. 387- bis cod. pen. commesse tra l'agosto e 1'11 novembre 2020, realizzate non osservando il divieto di avvicinarsi e contattare la persona offesa di cui al capo 1), la Corte del merito ha in coerenza rideterminato la pena limitandone l'irrogazione al solo reato residuato, in origine ritenuto satellite rispetto alla più grave fattispecie descritta al capo 1). 2.Interpone ricorso l'imputato tramite il difensore e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione: -rispetto alla condanna disposta relativamente alla ipotesi di reato residuata, atteso che in linea con le valutazioni spese per il capo 1), la Corte del merito avrebbe dovuto escludere la punibilità del reato di cui al capo 2) ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., negata attraverso un percorso logico implicito ma evidente, correlato alla pregressa condanna dell'imputato per atti persecutori realizzati sempre in danno della medesima persona offesa venuta meno in ragione della riqualificazione del fatto privilegiata dallo stesso giudice di appello; -per la ritenuta inosservanza del divieto di reformatio in peius; -per la linea seguita nel determinare la pena, che non è stata coniugata al disvalore inerente al fatto di cui al capo 1) così come riqualificato bensì raccordata alla gravità della originaria contestazione pervenendo ad una misura finale non giustificata, di certo non supportata da adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.La manifesta inconferenza del primo motivo di appello emerge con immediatezza dalla delimitazione del devoluto alla Corte di appello all'epoca offerto dal gravame di merito. La lettura della relativa impugnazione consente infatti di evidenziare che la difesa ebbe a contestare la responsabilità per il capo 1, sollecitandone la riqualificazione da atti persecutori a minacce, senza nulla rilevare sul capo 2), rimasto dunque estraneo al gravame, così da cristallizzare la rel ativa decisione assunta in primo grado. Alla luce del delimitato tenore del gravarne, dunque, la Corte del merito, pur aderendo alla riqualificazione sollecitata dalla difesa quanto al capo 1) della rubrica, non avrebbe potuto intervenire sulla imputazione di cui al capo 2), valorizzandone la non punibilità nell'ottica di cui all' art. 131-bis cod. pen. così come oggi rivendicato dalla difesa; valutazione che le risultava infatti in ogni caso preclusa perché legata ad ambiti di responsabilità non più sindacabili in ragione della definitività sul punto assunta dalla sentenza appellata. 3.Sorte non diversa meritano le censure esposte in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato. Coerentemente la sentenza appellata, a differenza di quanto rivendicato dalla difesa, dà esclusivo rilievo al tenore oggettivo dell'inosservanza contestata, valorizzandone in particolare il relativo protrarsi nel tempo, senza soffermarsi sul reato posto a fondamento della misura cautelare inosservata, essendo indifferente la derubricazione operata in sentenza relativamente a tale diversa contestazione, trattandosi di evenienza che lascia immutato il portato della violazione riscontrata e contestata, punita indipendentemente da qualsivoglia valutazione inerente il titolo cautelare violato. In questa cornice, viene poi dato rilievo alla personalità criminale del ricorrente, gravato da numerosi precedenti, il più recente realizzato nei confronti della medesima persona offesa, per pervenire cosi ad una pena che, pur distanziandosi sensibilmente dal relativo minimo edittale, risulta puntualmente argomentata senza incorrere in alcuna incongruenza logica. Infine, viene solo affermata e non argomentata la rimarcata violazione del divieto di reformatio in peius, peraltro smentita dalla puntuale argomentazione svolta in sentenza (pagina 6, dal punto 2), immune a censure prospettabili in questa sede anche in punto di diritto. 4. Alla inammissibilità del ricorso fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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