CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2018
Cassazione n. 28750/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 26460 / 20 1 9 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26460/2019a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegataal controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale indicato in controricorso; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – SEZ. DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 3544 , depositat a in data17/4/2018; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) vendette nell’anno 2010 alcuni terreni rientranti in un’area lottizzata del Comune di Lioni (AV), omettendo di dichiarare le plusvalenze imponibili ai fini Irpef, generate dalla cessione a titolo oneroso di tali terreni. Il contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 91, della legge n. 244 del 2007, aveva rideterminato il valore dei terreni sulla base di apposita perizia giurata di stima, provvedendo al pagamento dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate non riconobbe valore alla rivalutazione, ritenendo che la perizia giurata non avesse avuto ad oggetto tutti i terreni interessati dalla compravendita, sicché assoggettò a tassazione ordinaria la plusvalenza realizzata con le cessioni immobiliari. L’avviso di accertamento emesso dall’amministrazione fu impugnato dal contribuente dinanzi alla C.T.P. di Avellino, che accolse il ricorso. La C.T.R., su appello dell’amministrazione, confermò, nel merito, la sentenza di primo grado, pur disattendendo le eccezioni che il r.g. n. 26460/2019a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente aveva proposto in primo grado e che erano state accolte dalla C.T.P. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste il contribuente con controricorso. Il contribuente ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: Innanzitutto,deve rilevarsi la tempestività del ricorso per cassazione, in quanto la parte impugnante fruiva della sospensione dei termini per impugnare disposta dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 , convertito, con modificazioni, in l. n. 136 del 2018. Ne consegue che il ricorso, spedito a mezzo posta per la notificazione in data 2/9/2019, è tempestivo. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate si duole che la sentenza impugnata non abbia dato risposta ai suoi rilievi, contenuti nell’atto di appello, circa l’inidoneità della perizia giurata di stima sulla cui base il contribuente ha assolto l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza dei terreni ceduti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva dedotto in appello che la perizia non avesse correttamente valutato tutti i terreni edificabili. 1.1. Il motivo è infondato. Il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,sussiste quando il giudice abbia omesso di pronunciare su una domanda della parte, su un capo di domanda o su una eccezione relativa a un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio (ex coeteris, r.g. n. 26460/2019a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]., sez. T, n. 2153/2020, Rv. 656681 – 01 ; Cass., sez. 3, n. 22799/2017, Rv. 645507 -02). Nel caso che ci occupa, la sentenza d’appello ha confermato la sentenza di primo grado valutando il contenuto della perizia prodotta dal contribuente ed applicando le pertinenti norme tributarie, sicché non si ravvisa una omessa pronuncia. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Vizio di motivazione mancante o motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata deducendo la carenza o l’apparenza del corredo motivazionale. L’Agenzia, inoltre, censura la legittimità del rinvio per relationem alle difese avversarie contenuto nella sentenza impugnata, rinvio troppo generico, che non ne consentirebbe di individuare la ratio decidendi. 2.1. Il motivo è infondato. Il corredo motivazionale esiste ed è sufficiente per consentire al lettore di individuare la ratio decidendi: il giudice di merito ha ritenuto correttamente assolta l’imposta sostitutiva sulla base della perizia prodotta dal contribuente, che secondo la C.T.R. ha ben distinto i lotti di terreno in base alla loro vocazione urbanistica, considerando ai fini impositivi solo quelli edificabili. Il rinvio per relationem alle difese del contribuente in sede di appello non scalfisce l’adeguatezza dell’apparato motivazionale della sentenza, fondato su un giudizio complessivo di congruità e sulla attendibilità della perizia di stima,incensurabile in questa sede di legittimità. 2.Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Avvocato del contribuente, dichiaratosi antistatario, che ne ha chiesto la distrazione in suo favore nella memoria depositata ex art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 26460/2019a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilacinquecento per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] anticipatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellanon sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm