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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:T:1996:173
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995B0226 - IT Avis juridique important | 61995B0226 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 26 novembre 1996. - [OSCURATO:PERSONA]Winter contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso per carenza - Ex dipendenti - Previdenza sociale - Ricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]226/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01619 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso per carenza - Eliminazione dell'inerzia prima che il ricorso sia proposto - Irricevibilità (Trattato CE, art. 175)

[OSCURATO:PERSONA]

I presupposti per la ricevibilità del ricorso per carenza, quali stabiliti dall'art. 175 del Trattato, non ricorrono qualora l'istituzione convenuta abbia preso posizione, in seguito all'invito ad agire, dopo la scadenza del termine di due mesi, contemplato al secondo comma di tale articolo, ma prima che il ricorso fosse proposto.

Il fatto che questa presa di posizione dell'istituzione non dia soddisfazione alla ricorrente è, in proposito, irrilevante, in quanto l'art. 175 riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, non già l'adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o considerato necessario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995B0226 - IT Avis juridique important | 61995B0226 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 26 novembre 1996. - [OSCURATO:PERSONA]Winter contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso per carenza - Ex dipendenti - Previdenza sociale - Ricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]226/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01619 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso per carenza - Eliminazione dell'inerzia prima che il ricorso sia proposto - Irricevibilità (Trattato CE, art. 175) [OSCURATO:PERSONA] I presupposti per la ricevibilità del ricorso per carenza, quali stabiliti dall'art. 175 del Trattato, non ricorrono qualora l'istituzione convenuta abbia preso posizione, in seguito all'invito ad agire, dopo la scadenza del termine di due mesi, contemplato al secondo comma di tale articolo, ma prima che il ricorso fosse proposto. Il fatto che questa presa di posizione dell'istituzione non dia soddisfazione alla ricorrente è, in proposito, irrilevante, in quanto l'art. 175 riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, non già l'adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o considerato necessario.