CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nei confronti di • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte di Appello di Napoli nonché da: 2) parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento impugnato, i ricorsi e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza in relazione al capo 3; udite le conclusioni del difensore della parte civile Luigi [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza ed ha depositato comparsa conclusionale e nota spese; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Alfonso SILVESTRI, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal Procuratore generale e dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23/12/2015, il Tribunale di Napoli ha condannato Gaetano SILVESTRO ed Alfonso SILVESTRI alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di estorsione di cui al capo 3) dell'imputazione ed al contempo li ha assolti dal reato di estorsione di cui al capo 4) perché il fatto non sussiste. 2. Con sentenza deliberata in data 14 febbraio 2022, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., Gaetano SILVESTRO e Alfonso SILVESTRI dal reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste ed ha confermato nel resto la sentenza. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli e la parte civile Luigi [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso detta sentenza di assoluzione. 4. La parte pubblica lamenta, con il primo motivo di impugnazione, travisamento della prova e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe assolto gli imputati esclusivamente in considerazione della ritenuta inattendibilità della persona offesa, obliterando le dichiarazioni rese dai testi Massimiliano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] TAMMARO, i riscontri oggettivi raccolti dalla polizia giudiziaria e gli atti di trasferimento dei veicoli costituenti il profitto dell'estorsione. 5. Il Procuratore generale lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 192, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa.I giudici di appello, in violazione del principio di scindibilità delle dichiarazioni della persona offesa, avrebbero ritenuto inattendibili anche le dichiarazioni accusatorie che avevano trovato riscontro nelle fonti di prova indicate nel precedente punto. 6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in reato connesso Antonio [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonio [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbero riferito che Luigi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero mai subito minacce estorsive in considerazione dei legami di quest'ultimo con la criminalità organizzata e della «protezione» garantita loro dallo stesso collaboratore di giustizia, senza tenere conto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha sporto denuncia per calunnia nei confronti del cugino Antonio e che le dichiarazioni rese da quest'ultimo non hanno trovato alcun riscontro esterno di tipo individualizzante. La difesa ha, altresì, segnalato l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia in considerazione del fatto che, diversamente da quanto da lui sostenuto, Luigi [OSCURATO:PERSONA] è già stato vittima di estorsione come desumibile con certezza dalla sentenza irrevocabile di condanna emessa in altro procedimento nei confronti dei suoi estorsori. 7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 546, comma 1, cod. proc. pen. per mancanza ed apparenza della motivazione in ordine all'assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo 3). La sentenza impugnata sarebbe priva della necessaria motivazione rafforzata in quanto i giudici di appello sarebbero venuti meno al proprio dovere di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado in ordine all'attendibilità della persona offesa. La Corte territoriale non avrebbe argomentato alcunché in ordine agli elementi probatori posti a fondamento della decisione del primo giudice (dichiarazioni dei testi Massimiliano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] TAMMARO, accertamenti dalla polizia giudiziaria, atti di trasferimento dei veicoli costituenti il profitto dell'estorsione). 8. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'illogicità della motivazione in ordine all'assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo 3).La Corte territoriale avrebbe ritenuto inattendibile la persona offesa esclusivamente in considerazione di quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto del fatto che Luigi [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giunto ad una situazione di collasso finanziario che lo ha portato al fallimento proprio a causa delle plurime richieste estorsive subite nel corso degli anni, richieste che lo avrebbe privato della liquidità necessaria ad affrontare le spese connesse all'attività imprenditoriale. I giudici di appello avrebbero, inoltre, affermato in modo apodittico che le dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla vendita del tavolo di antiquariato sarebbero inattendibili per mancanza di riscontri, affermazione che non terrebbe conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver fatto ben diciotto traslochi, è stato escusso dopo molti anni dai fatti e che, di conseguenza, è del tutto ragionevole il mancato rinvenimento della documentazione relativa a tale vendita. 9. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. La sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione sarebbe desumibile con certezza dalle dichiarazioni della persona offesa che hanno trovato inequivocabile riscontro nelle deposizioni dei testimoni oculari Massimiliano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] TAMMARO. 10. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen. I giudici di appello, avendo riscontrato l'esistenza di un diritto di credito del Gaetano SILVESTRO nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto quantomeno riqualificare il fatto descritto al capo 3) nella fattispecie meno grave di cui all'art. 393 cod. pen. in considerazione delle condotte violente e minatorie poste in essere dagli imputati al fine di ottenere il pagamento del credito vantato. 11. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il sesto motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della sentenza del Tribunale di Noia acquisita agli atti nel corso del giudizio di primo grado ed al conseguente travisamento della prova in relazione ai reati di cui ai capi 1), 2), 4), 5), 6) e 7) dell'imputazione. Entrambi i giudici di merito non avrebbero tenuto conto di quanto correttamente affermato dal Tribunale di Noia in ordine all'attendibilità della persona offesa Luigi [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la Corte di appello ha affermato che il Tribunale di Noia sarebbe giunto ad una sentenza di condanna esclusivamente in considerazione dei riscontri forniti, affermazione erronea in quanto il Tribunale di Noia avrebbe definito le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] «particolarmente attendibili per l'intrinseca credibilità» con conseguente travisamento della prova. La Corte di merito non avrebbe, inoltre, valutato i riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] posti a fondamento della decisione del Tribunale di Noia (dichiarazioni rese dal teste di p.g. in ordine ai legami degli estorsori Paolo CIPRIO, Vincenzo CANTELMO e Luca MASCIA con i clan camorristici Abbinate e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni e riconoscimento fotografico effettuati dal testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] TAMMARO, dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi del ricorso proposto dal Procuratore generale ed i primi tre I motivi del ricorso proposto dalla parte civile, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro collegate, sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono. 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto intrinsecamente inattendibili e prive di riscontri le propalazioni accusatorie rese dalla persona offesa; secondo i giudici di appello, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto le condotte descritte nel capo 3) dell'imputazione sarebbero tardive e non credibili in relazione ai motivi che hanno cagionato il fallimento delle aziende GI Max e [OSCURATO:PERSONA] ed all'accertata sproporzione tra gli esborsi affrontati dal [OSCURATO:PERSONA] per far fronte alle reiterate richieste estorsive e l'importo del passivo fallimentare. I giudici di appello hanno, inoltre, rimarcato che le accuse della persona offesa, oltre ad essere prive di riscontri esterni, sarebbero smentite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che il padre della persona offesa era in buoni rapporti con i clan camorristici e che, di conseguenza entrambi non hanno mai subito richieste estorsive. Tale motivazione, estremamente congetturale e assertiva, non risulta rispettosa dell'onere di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che addivenga al ribaltamento della decisione presa dal primo giudice. 1.2. Questo collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato con adeguato standard di persuasività. Ne consegue che il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01, Sez. U. n. 14426 del 02/04 2019, Pavan; Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, C, Rv. 281228-02). L'assenza di una motivazione dotata di una struttura argomentativa completa e logicamente persuasiva, in ipotesi di progressione sfavorevole, può refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la giustificazione della decisione sia lacunosa rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi ritenuti decisivi per l'opposto epilogo decisorio. 1.3. Nel caso di specie il deficit motivazionale denunciato s'appalesa di significativa rilevanza e tale da rendere il percorso giustificativo logicamente inappagante in quanto non adeguatamente confutativo della statuizione riformata. La sentenza impugnata non ha specificamente contrastato le ragioni poste dal giudice di primo grado a sostegno della decisione né ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti in quella sede valorizzati, omettendo di dare ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversamente valutati. Deve essere sottolineato, in relazione al profilo dell'attendibilità intrinseca delle accuse della persona offesa, che la tardività della denuncia rispetto ai fatti avvenuti nel periodo 2003/2005 e la sproporzione tra le somme versate dalla persona offesa agli estortori sono elementi indiziari di valore meramente congetturale e, di conseguenza, inidonei a superare quanto affermato dal primo giudice in ordine all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie relative alle condotte estorsive di cui al capo 3) dell'imputazione desumibile dalla spontaneità e coerenza delle stesse e riscontrata ab externo dalle ulteriori fonti di prova indicate dal primo giudice (dichiarazioni rese da Massimo [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] TAMMARO, accertamenti di p.g.).La diversa valutazione delle prove acquisite è stata effettuata, pertanto, in difetto di motivazione rafforzata; la sentenza impugnata, infatti, non è basata su un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività ma su una motivazione assertiva e congetturale che non ha confutato specificamente gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado. 1.4. Va rilevato, inoltre, che la Corte territoriale non ha fatto corretto governo del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa. I giudici di appello, a fronte di una motivazione che escludeva ogni interferenza logica e fattuale tra le parti del racconto del [OSCURATO:PERSONA] inerenti alle condotte descritte nel capo 3) dell'imputazione e le parti relative agli ulteriori episodi estorsivi denunciati in considerazione dell'indiscussa divergenza temporale e della riconducibilità ad un diverso contesto soggettivo ed commerciale, si sono limitati ad affermare, in modo apodittico e senza spiegare compiutamente le ragioni poste a base della divergente valutazione, che le condotte in relazione alle quali è stata pronunciata sentenza assolutoria dal primo giudice, seppur commesse tre anni prima e nei confronti di un diverso esercizio commerciale, costituirebbero un «antecedente logico imprescindibile della vicenda estorsiva sub 3) tale che non può procedersi con una valutazione frazionata del narrato della P.C.» (pag. 9 della sentenza impugnata). Ebbene, risulta non accettabile sul piano logico argomentativo che le dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa in ordine a fatti che riguardino la penale responsabilità di più imputati siano valutate dal giudice del merito, i termini di complessiva inattendibilità, senza che il decidente spieghi, in modo compiuto e specifico, le ragioni da cui viene desunta un'interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato idonea condizionare e pregiudicare l'intera attendibilità della fonte (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F., Rv. 273530-01; Sez. 3, n. 12017 del 24/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 1.5. Anche in relazione all'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, la diversa valutazione delle prove acquisite è stata effettuata in difetto di motivazione rafforzata. In particolare, la Corte territoriale si è limitata ad affermare, in modo apodittico, l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in considerazione del fatto che il predetto è stato ritenuto credibile in altri procedimenti penale, senza tuttavia procedere alla necessaria analisi critica delle sue dichiarazioni, ad una approfondita e coerente valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante in base ai criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e spontaneità nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità ed alla specifica indicazione degli elementi di riscontro esterno di natura individualizzante in relazione alle circostanze rilevanti del thema probandum. Siffatto vulnus si rivela, pertanto, decisivo, disarticolando la ratio decidendi posta a fondamento della condanna, che non supera, con un più pregnante grado di persuasività, l'opposta statuizione resa dal giudice di primo grado, in tal modo rendendo il percorso giustificativo di fatto incompleto e lacunoso con conseguente integrazione del denunziato vizio di motivazione. 1.6. In conclusione, le criticità rilevate impongono un rinnovato scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa e del collaboratore di giustizia Antonio [OSCURATO:PERSONA] che tenga conto dei richiamati principi di diritto. In aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di ribaltamento della decisione di primo grado, la cognizione del giudice di appello deve esser caratterizzata dal confronto con i passaggi argomentativi decisivi offerti dalla sentenza appellata e dal persuasivo superamento degli stessi (Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Esposito, Rv. 277094 - 01), la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sulla penale responsabilità degli imputati limitatamente al reato di cui al capo 3). 2. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso proposto dalla parte civile sono assorbiti in quanto logicamente dipendenti dall'esito della valutazione del giudice di rinvio in ordine al profilo della penale responsabilità dell'imputato ed all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 3. Il sesto motivo del ricorso proposto dalla parte civile è al contempo non consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello e manifestamente infondato. 3.1. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). 3.2. Ciò premesso va sottolineato che i giudici di merito hanno rimarcato come il Tribunale di Noia sia giunto ad una declaratoria di condanna fondando la decisione, non esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], ma su un composito compendio probatorio. Di conseguenza i giudici di appello hanno correttamente ritenuto che la dimostrazione dell'attendibilità della persona offesa in relazione ai reati di cui ai capi 1), 2), 4), 5), 6) e 7) dell'imputazione non può essere desunta tout court da quanto accertato dal Tribunale di Noia nel diverso procedimento relativo alle estorsioni subite dal [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio del 2002 (vedi pag. 23 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di appello). Tale affermazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede con conseguente manifesta infondatezza della doglianza. I giudici di merito hanno, peraltro, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi di prova utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali. [OSCURATO:PERSONA], in proposito, intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il giudice, in caso di acquisizione di sentenza emessa in altro procedimento, mantiene piena autonomia nel valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, non sussistendo alcun automatismo nel recepinnento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della sentenza emessa da altra autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 - 01; Sez. 2, n. 11918 del 06/07/2022, Bisicchia, non massimata). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio sul punto