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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16928/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria di condanna per i reati di furto in abitazione e furto aggravato; - che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva - è indeducibile poiché la motivazione della sentenza impugnata (si veda pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ha dato atto degli elementi ritenuti ostativi all'invocata sostituzione e l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria di condanna per i reati di furto in abitazione e furto aggravato; - che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva - è indeducibile poiché la motivazione della sentenza impugnata (si veda pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ha dato atto degli elementi ritenuti ostativi all'invocata sostituzione e l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 mar
Sentenza Cassazione n. 16928/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris