CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 35981/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 08/05/2024 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la richiesta di rimessione non è stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti nel termine di sette giorni dal suo deposito presso la Cancelleria del Giudice, come richiesto dall'art. 46 cod. proc. pen.; ritenuto per altro verso che la richiesta di rimessione rappresenta circostanze vaghe e interminate che non risultano idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale atta a turbare lo svolgimento del processo ritenuto che, pertanto, la richiesta va dichiarata inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Rv. 276929). P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]