CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 39787/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 17/4/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 22/2/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 67-70, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità, perché ribadita senza alcuna verifica in concreto del peso effettivo delle sigarette sequestrate (di poco superiore alla soglia di rilevanza penale) e con un percorso argonnentativo viziato, fondato sulla mera presenza del ricorrente presso l'appartamento di tale [OSCURATO:PERSONA] e sull'altrettanto indiziaria e momentanea disponibilità delle chiavi di una vettura che conteneva un quantitativo cospicuo di tabacco di contrabbando. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il capo di imputazione riportava il peso effettivo del tabacco sequestrato (13,280 kg.) e che, peraltro, l'imputato non aveva dedotto eventuali errori nelle operazioni di pesatura. Ancora, la Corte di appello ha relegato a mera ipotesi la tesi difensiva (riprodotta in questa sede) secondo cui il Mello sarebbe stato in possesso delle chiavi di una vettura, in cui era stata rinvenuta una cospicua quantità di sigarette, solo perché doveva prelevarne una parte; tesi, peraltro, ritenuta infondata in sentenza con argomento non manifestamente illogico, evidenziando che sulla persona del ricorrente non era stata rinvenuta alcuna disponibilità di tabacco di contrabbando. Ancora sul punto, la sentenza ha evidenziato l'illogicità dell'assunto secondo cui il Mello, asseritamente estraneo al reato, avrebbe comunque avuto le chiavi di una vettura che conteneva un rilevante quantitativo di sigarette di provenienza illecita, potendola aprire senza la supervisione di nessuno. Conclusivamente, dunque, la Corte di appello ha sottolineato che l'imputato non aveva motivato e provato una possibile ricostruzione alternativa dei fatti, ma aveva proposto soltanto mere illazioni. 4P+, 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024