CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 13811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado in punto di responsabilità penale lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato (624, 625 n. 4 e 6 cod.pen.) di una borsetta contenente vari effetti personali appartenente a [OSCURATO:PERSONA]. Fatti commessi con destrezza all'interno di un esercizio ove si somministrano cibi e bevande, in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il ricorrente a mezzo del difensore di fiducia articola due i motivi di ricorso così sintentizzabili: 2.1.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 6 in quanto la borsetta era stata dimenticata dalla persona offesa nell'esercizio e non lasciata consapevolmente; deduce inoltre che la denuncia presentata il 24.04.2016 non equivale a querela. Lamenta la carenza di motivazione con riferimento allo specifico motivo di appello. 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Le doglianze, a fronte di una "doppia conforme" valutazione dei giudici di merito, si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e si sostanziano nel sindacato di merito sulla valutazione del quadro indiziario che non può qui essere censurato a fronte di una motivazione analitica, puntuale, che regge ampiamente il vaglio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte dì cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone) questo valendo, in particolare, relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione. In una tale prospettiva, la decisione gravata sfugge a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. La Corte territoriale rispondendo alla specifica censura contenuta nell'atto di appello a fol 7 ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante contestata di cui all'art. 625 comma 1 n. 6 cod.pen. in applicazione dei principi pacificamente ribaditi da questa Corte di legittimità secondo cui l' elemento imprescindibile è che il fatto sia commesso sul bagaglio di un viaggiatore, per tale intendendosi chiunque si muova da un luogo ad un altro con qualsiasi mezzo di trasporto ( cfr .Sez. 5, n. 9103 del 16/10/2019 Ud. (dep. 06/03/2020 ) Rv. 278789 - 01). Va rilevato ai fini della querela che la persona offesa ha manifestato tempestivamente, con dichiarazione resa ai carabinieri della stazione di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], espressamente la volontà di procedere penalmente nei confronti dei responsabili del furto della borsa, già peraltro denunciato il 24.04.2016. 2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa de