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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14768/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 7 aprile 2020 la Corte di appello di Perugia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 20 aprile 2018 del Tribunale della stessa città con la quale è stata riconosciuta colpevole del reato previsto e punito dall' art. 22, comma 12, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per avere occupato, quale titolare della omonima azienda agricoia, alle proprie dipendenze il cittadino indiano [OSCURATO:PERSONA] privo del permesso di soggiorno (fatto accertato in Magione il 2 aprile 2016 a seguito di accesso ispettivo effettuato dai Carabinieri) ed è stata condannata alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente prevista per il rito abbreviato.

In particolare la Corte territoriale ha osservato che, risultando pacifico che la Lupinelli era la titolare della azienda agricola, la stessa non poteva essere estranea all'assunzione del personale impegnato presso la medésima azienda anche se l'assunzione del cittadino extracomunitario era stata materialmente gestita dal di lei marito.

Pertanto, considerato che, come dichiarato al Tribunale dal figlio della imputata, la gestione aziendale era comunque a carattere familiare risultava evidente che la Lupinelli fosse a conoscenza di avere alle proprie dipendenze )ora Singh.

La Corte di appello ha quindi ritenuto dimostrato l'elemento psicologico del reato dalla consapevolezza, da parte della Lupinelli, di avere alle proprie dipendenze un cittadino extra comunitario privo di permesso di soggiorno.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolando due motivi.

Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, la ricorrente censura la decisione della Corte territoriale per avere confermato la condanna nonostante non esistessero prove della sua colpevolezza, ma anzi vi fossero prove specifiche in ordine alla sua estraneità ai fatti e quindi alla assenza di responsabilità penale, considerato che l'utilizzazione di )ora Singh era stata decisa e gestita, totalmente ed esclusivamente dal marito [OSCURATO:PERSONA], come confermato da una serie di elementi che la Corte di appello ha invece omesso di valutare, comprese le dichiarazioni rese dallo stesso Singh ai Carabinieri il giorno 22 aprile 2016 allorquando quest'ultimo aveva riferito di essere stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione temporanea di un proprio connazionale e di avere avuto rapporti soltanto con il marito dell'imputata.

Inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato ai Carabinieri di essere stato lui ad assumere il cittadino extracomunitario, il quale aveva iniziato a lavorare per suo conto; a quanto sopra deve poi aggiungersi, secondo la ricorrente, che il figlio [OSCURATO:PERSONA] esaminato nel corso del giudizio di primo grado, dopo avere riferito che l'azienda era a carattere familiare, aveva però chiarito che era il padre Oreste ad occuparsi degli aspetti burocratici ed amministrativi.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza della Corte di appello, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 27 Cost., dell'art. 42, primo comma, cod. pen., dell'art. 192, comma 2, e degli artt.530 e 533 cod. proc. pen. per averla ritenuta penalmente responsabile nonostante la mancanza di prove a suo carico e l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti nei suoi confronti con riferimento al fatto che fosse stata lei stessa ad assumere il Singh o che fosse stata, comunque, a conoscenza dell'assunzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il presente ricorso, proposto il giorno 23 settembre 2020, è tempestivo tenuto conto della sospensione feriale dei termini e della sospensione dei termini processuali dal giorno 9 marzo 2020 sino al giorno 11 maggio 2020 prevista dall'art.83 del d.l. n.18/2020 e dall'art. 36 del d.l. n.23/2020.

2. Ciò posto la Corte osserva che il primo motivo del ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto con il conseguente assorbimento del secondo.

Entrambe le sentenze di merito con conforme statuizione hanno addebitato all'imputata il delitto di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/98 nel testo modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (art. 5, comma 1-ter), in ragione della sua posizione formale di titolare dell'azienda agricola per conto della quale il soggetto extracomunitario indicato nell'imputazione ha svolto attività lavorativa come accertato dai Carabinieri.

In primo luogo va precisato che è circostanza pacifica il fatto che la ricorrente sia la titolare dell'azienda agricola in questione così come il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse privo del permesso di soggiorno.

Inoltre, va ricordato che la citata norma incriminatrice punisce "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato".

Come già affermato da questa Corte (Cass. sez. 1, n. 25615 del 18/5/2011, Fragasso, Rv. 250687; sez. 1, n. 19201 del 3/4/2012, Gambardella, Rv. 252778; sez. 1, n. 21362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), mentre il contratto di lavoro si concretizza con l'incontro della volontà del datore di lavoro di assumere alle proprie dipendenze il lavoratore, erogando il relativo compenso e di quella del dipendente di prestare la propria opera retribuita, la norma incriminatrice non contiene alcun riferimento, quale elemento integrativo della fattispecie, all'assunzione, intesa quale atto formalizzato che costituisce il rapporto durevole di lavoro; menziona piuttosto, sotto il profilo materiale, l'occupazione, da intendersi in senso letterale quale utilizzo della prestazione lavorativa del soggetto che viene inserito nell'organizzazione aziendale dell'impresa o nel contesto familiare ove svolge la sua attività sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro.

L'occupazione costituisce dunque situazione fattuale conseguente alla conclusione di un regolare contratto, oppure alla fruizione in via di fatto ed al di fuori di ogni regolarizzazione dell'impegno lavorativo altrui dietro corresponsione di un compenso.

Del resto la contraria linea interpretativa, che limitasse l'ambito di applicazione della norma ai soli casi di regolare stipulazione di un contratto di lavoro non sarebbe coerente con la "ratio" della disposizione di legge, che intende perseguire e contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale anche nei confronti di chi, ammettendo lo straniero irregolare alle proprie dipendenze, ne consente la permanenza in condizioni di illegalità ed al di fuori di qualsiasi controllo.

Pertanto, la norma in esame attribuisce rilievo penale a tutte le situazioni in cui si verifichi lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte di soggetto presente illegalmente nel territorio nazionale, a prescindere dalle modalità di costituzione del rapporto, sicché incrimina, sia chi procede all'assunzione formale della manodopera straniera, priva di permesso di soggiorno, sia chi tale manodopera comunque utilizzi alle proprie dipendenze, anche al di fuori di una struttura operativa organizzata quale un'impresa.

3. Quanto all'individuazione del soggetto qualificabile come datore di lavoro, premesso che la previsione normativa, per l'assenza di indicazioni limitative, riguarda qualsiasi datore di lavoro, anche se privo della qualità sdi imprenditore, sanzionando l'indebita occupazione irregolare, tanto dell'impresa agricola, commerciale ed industriale, quanto se avvenuta nell'ambito della collaborazione personale o familiare, l'interpretazione consolidata offertane da questa Corte assume che autore del reato può essere, sia il soggetto che provvede alla formale assunzione del lavoratore straniero mediante stipulazione del contratto di lavoro, sia chi occupi alle proprie dipendenze, - ossia si avvalga in proprio favore della relativa prestazione lavorativa-, soggetti in quella condizione di irregolarità, anche se non contattati ed assunti personalmente, quando vi sia la consapevolezza di tale profilo di illegalità e si benefici comunque della loro attività (Cass. sez.

I., n.25615 del 18/5/2011, Fragasso, Rv. 250687; sez. 1, n. 19201 del 3/4/2012, Gambardella, Rv. 252778). 3.1 Tale insegnamento (ribadito anche da Cass. sez. 1, n. 475 del 2016, non nnassimata) si adatta alla fattispecie, dal momento che, secondo quanto riportato nelle sentenze di primo e di secondo grado, non vi è conferma che la ricorrente abbia approvato l'assunzione del Singh o che comunque fosse stata specificamente informata di tale assunzione irregolare effettuata dal marito, come risulta dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo e dallo stesso lavoratore ai Carabinieri in sede di sopralluogo ispettivo.

Al contrario, dalle dichiarazioni del figlio dell'imputata rese nel giudizio di primo grado, risulta che era [OSCURATO:PERSONA] ad occuparsi di tutti gli asgetti di carattere burocratico ed amministrativo e che quindi poteva stabilire le condizioni occupazionali con i dipendenti senza la nècessità di rapportarsi preventivamente alla ricorrente per dare corso ai relativi rapporti o di ottenerne la successiva approvazione.

Tale profilo fattuale, incentrato sul concreto coinvolgimento della Lupinelli nella condotta materiale attribuibile al coniuge seppur devoluto con rilievi critici dall'appello, non è stato espressamente chiarito e superato nella sentenza impugnata che con sintetica motivazione ha confermato il giudizio di responsabilità unicamente sulla base della riscontrata posizione di titolare dell'azienda, presso cui era stato trovato il Singh nel corso dell'accesso ispettivo dei Carabinieri, ragione per la quale la Lupinelli non poteva essere estranea all'assunzione anche se la pratica era stata gestita dal Giovagnoli, senza affrontare nemmeno il tema dell' addebitabilità soggettiva della condotta e dell'effettiva consapevolezza in capo all'imputata del rapporto di fatto instaurato col dipendente da parte del marito.

4. La riscontrata carenza motivazionale, di rilievo assorbente rispetto al restante motivo di impugnazione, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, la quale dovrà colmare la lacuna riscontrata alla luce dei rilievi e dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 7 aprile 2020 la Corte di appello di Perugia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 20 aprile 2018 del Tribunale della stessa città con la quale è stata riconosciuta colpevole del reato previsto e punito dall' art. 22, comma 12, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per avere occupato, quale titolare della omonima azienda agricoia, alle proprie dipendenze il cittadino indiano [OSCURATO:PERSONA] privo del permesso di soggiorno (fatto accertato in Magione il 2 aprile 2016 a seguito di accesso ispettivo effettuato dai Carabinieri) ed è stata condannata alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente prevista per il rito abbreviato. In particolare la Corte territoriale ha osservato che, risultando pacifico che la Lupinelli era la titolare della azienda agricola, la stessa non poteva essere estranea all'assunzione del personale impegnato presso la medésima azienda anche se l'assunzione del cittadino extracomunitario era stata materialmente gestita dal di lei marito. Pertanto, considerato che, come dichiarato al Tribunale dal figlio della imputata, la gestione aziendale era comunque a carattere familiare risultava evidente che la Lupinelli fosse a conoscenza di avere alle proprie dipendenze )ora Singh. La Corte di appello ha quindi ritenuto dimostrato l'elemento psicologico del reato dalla consapevolezza, da parte della Lupinelli, di avere alle proprie dipendenze un cittadino extra comunitario privo di permesso di soggiorno. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la ricorrente censura la decisione della Corte territoriale per avere confermato la condanna nonostante non esistessero prove della sua colpevolezza, ma anzi vi fossero prove specifiche in ordine alla sua estraneità ai fatti e quindi alla assenza di responsabilità penale, considerato che l'utilizzazione di )ora Singh era stata decisa e gestita, totalmente ed esclusivamente dal marito [OSCURATO:PERSONA], come confermato da una serie di elementi che la Corte di appello ha invece omesso di valutare, comprese le dichiarazioni rese dallo stesso Singh ai Carabinieri il giorno 22 aprile 2016 allorquando quest'ultimo aveva riferito di essere stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione temporanea di un proprio connazionale e di avere avuto rapporti soltanto con il marito dell'imputata. Inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato ai Carabinieri di essere stato lui ad assumere il cittadino extracomunitario, il quale aveva iniziato a lavorare per suo conto; a quanto sopra deve poi aggiungersi, secondo la ricorrente, che il figlio [OSCURATO:PERSONA] esaminato nel corso del giudizio di primo grado, dopo avere riferito che l'azienda era a carattere familiare, aveva però chiarito che era il padre Oreste ad occuparsi degli aspetti burocratici ed amministrativi. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza della Corte di appello, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 27 Cost., dell'art. 42, primo comma, cod. pen., dell'art. 192, comma 2, e degli artt.530 e 533 cod. proc. pen. per averla ritenuta penalmente responsabile nonostante la mancanza di prove a suo carico e l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti nei suoi confronti con riferimento al fatto che fosse stata lei stessa ad assumere il Singh o che fosse stata, comunque, a conoscenza dell'assunzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente ricorso, proposto il giorno 23 settembre 2020, è tempestivo tenuto conto della sospensione feriale dei termini e della sospensione dei termini processuali dal giorno 9 marzo 2020 sino al giorno 11 maggio 2020 prevista dall'art.83 del d.l. n.18/2020 e dall'art. 36 del d.l. n.23/2020. 2. Ciò posto la Corte osserva che il primo motivo del ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto con il conseguente assorbimento del secondo. Entrambe le sentenze di merito con conforme statuizione hanno addebitato all'imputata il delitto di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/98 nel testo modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (art. 5, comma 1-ter), in ragione della sua posizione formale di titolare dell'azienda agricola per conto della quale il soggetto extracomunitario indicato nell'imputazione ha svolto attività lavorativa come accertato dai Carabinieri. In primo luogo va precisato che è circostanza pacifica il fatto che la ricorrente sia la titolare dell'azienda agricola in questione così come il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse privo del permesso di soggiorno. Inoltre, va ricordato che la citata norma incriminatrice punisce "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato". Come già affermato da questa Corte (Cass. sez. 1, n. 25615 del 18/5/2011, Fragasso, Rv. 250687; sez. 1, n. 19201 del 3/4/2012, Gambardella, Rv. 252778; sez. 1, n. 21362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), mentre il contratto di lavoro si concretizza con l'incontro della volontà del datore di lavoro di assumere alle proprie dipendenze il lavoratore, erogando il relativo compenso e di quella del dipendente di prestare la propria opera retribuita, la norma incriminatrice non contiene alcun riferimento, quale elemento integrativo della fattispecie, all'assunzione, intesa quale atto formalizzato che costituisce il rapporto durevole di lavoro; menziona piuttosto, sotto il profilo materiale, l'occupazione, da intendersi in senso letterale quale utilizzo della prestazione lavorativa del soggetto che viene inserito nell'organizzazione aziendale dell'impresa o nel contesto familiare ove svolge la sua attività sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro. L'occupazione costituisce dunque situazione fattuale conseguente alla conclusione di un regolare contratto, oppure alla fruizione in via di fatto ed al di fuori di ogni regolarizzazione dell'impegno lavorativo altrui dietro corresponsione di un compenso. Del resto la contraria linea interpretativa, che limitasse l'ambito di applicazione della norma ai soli casi di regolare stipulazione di un contratto di lavoro non sarebbe coerente con la "ratio" della disposizione di legge, che intende perseguire e contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale anche nei confronti di chi, ammettendo lo straniero irregolare alle proprie dipendenze, ne consente la permanenza in condizioni di illegalità ed al di fuori di qualsiasi controllo. Pertanto, la norma in esame attribuisce rilievo penale a tutte le situazioni in cui si verifichi lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte di soggetto presente illegalmente nel territorio nazionale, a prescindere dalle modalità di costituzione del rapporto, sicché incrimina, sia chi procede all'assunzione formale della manodopera straniera, priva di permesso di soggiorno, sia chi tale manodopera comunque utilizzi alle proprie dipendenze, anche al di fuori di una struttura operativa organizzata quale un'impresa. 3. Quanto all'individuazione del soggetto qualificabile come datore di lavoro, premesso che la previsione normativa, per l'assenza di indicazioni limitative, riguarda qualsiasi datore di lavoro, anche se privo della qualità sdi imprenditore, sanzionando l'indebita occupazione irregolare, tanto dell'impresa agricola, commerciale ed industriale, quanto se avvenuta nell'ambito della collaborazione personale o familiare, l'interpretazione consolidata offertane da questa Corte assume che autore del reato può essere, sia il soggetto che provvede alla formale assunzione del lavoratore straniero mediante stipulazione del contratto di lavoro, sia chi occupi alle proprie dipendenze, - ossia si avvalga in proprio favore della relativa prestazione lavorativa-, soggetti in quella condizione di irregolarità, anche se non contattati ed assunti personalmente, quando vi sia la consapevolezza di tale profilo di illegalità e si benefici comunque della loro attività (Cass. sez. I., n.25615 del 18/5/2011, Fragasso, Rv. 250687; sez. 1, n. 19201 del 3/4/2012, Gambardella, Rv. 252778). 3.1 Tale insegnamento (ribadito anche da Cass. sez. 1, n. 475 del 2016, non nnassimata) si adatta alla fattispecie, dal momento che, secondo quanto riportato nelle sentenze di primo e di secondo grado, non vi è conferma che la ricorrente abbia approvato l'assunzione del Singh o che comunque fosse stata specificamente informata di tale assunzione irregolare effettuata dal marito, come risulta dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo e dallo stesso lavoratore ai Carabinieri in sede di sopralluogo ispettivo. Al contrario, dalle dichiarazioni del figlio dell'imputata rese nel giudizio di primo grado, risulta che era [OSCURATO:PERSONA] ad occuparsi di tutti gli asgetti di carattere burocratico ed amministrativo e che quindi poteva stabilire le condizioni occupazionali con i dipendenti senza la nècessità di rapportarsi preventivamente alla ricorrente per dare corso ai relativi rapporti o di ottenerne la successiva approvazione. Tale profilo fattuale, incentrato sul concreto coinvolgimento della Lupinelli nella condotta materiale attribuibile al coniuge seppur devoluto con rilievi critici dall'appello, non è stato espressamente chiarito e superato nella sentenza impugnata che con sintetica motivazione ha confermato il giudizio di responsabilità unicamente sulla base della riscontrata posizione di titolare dell'azienda, presso cui era stato trovato il Singh nel corso dell'accesso ispettivo dei Carabinieri, ragione per la quale la Lupinelli non poteva essere estranea all'assunzione anche se la pratica era stata gestita dal Giovagnoli, senza affrontare nemmeno il tema dell' addebitabilità soggettiva della condotta e dell'effettiva consapevolezza in capo all'imputata del rapporto di fatto instaurato col dipendente da parte del marito. 4. La riscontrata carenza motivazionale, di rilievo assorbente rispetto al restante motivo di impugnazione, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, la quale dovrà colmare la lacuna riscontrata alla luce dei rilievi e dei principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso il
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