CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21397/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in_ quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. Non vanno liquidate le spese richieste dalle parti civili nelle memorie scritte (irritualmente) depositate, trattandosi di procedimento "de plano" per il quale non è previsto alcun contraddittorio cartolare con (e fra) le parti. P.Q.MIl Pr ente [OSCURATO:PERSONA]