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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 21974/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 12876/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] nr 87 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procu ra in atti - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma alla Via L. Bissolati nr 76 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vinadio - controricorrente - avverso la sentenza n.290/2019 del 12/02/2019, della Corte D'Appello di Torino; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo che l a stessa fosse condannata alpagamento delle somme indebitamente corrisposte, secondo la correntista, a titolo di interessi ultralegali, illegittima capitalizzazione e applicazione di commissione massimo scoperto e di addebiti privi di causa giustificativa,con riferimento al conto corrente di corrispondenza nr 1749566/74, divenuto 4577637 dal 2003, estinto nel 2010, intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA], fusasi per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] spa che, a sua volta, ha ceduto il ramo d i azienda a [OSCURATO:PERSONA] spa. 2 Il Tribunale di Cuneo, espletata CTU, in parziale accoglimento della domanda, ritenendo infondata sia la domanda di nullità dell’apertura di credito sia quella relativa agli addebiti per « disposizione di addebito generica “ e “pagamento rata mutuo/prestito”, nonché validamente pattuiti gli interessi applicati al conto , illegittimo l’anatocismo, ma fondata la prescrizione eccepita dalla banca, condannò la Banca a restituire all’attrice la somma di € 61.116,

32. 3 Sul gravame di [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito, la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede :a) che la contestazione delle annotazioni a debito recanti le causali « disposizioni di addebito generico» e « pagamento rata mutuo/ prestito» non era accompagnata da alcuna allegazione circa l’illegittimità e/o l’invalidità del rapporto sostanziale sottostante e, pertanto, andava qualificata come impugnazione dell’estratto conto da proporsi entro il termine di quaranta giorni, come da condizioni contrattuali, o di sei mesi, ex art 1832 cc , dalla data di ricezione del documento riassuntivo dei movimenti bancari; b) che, ai fini del decorso del termine di prescrizione, secondo i principi di cui alla sentenza Cass S.U. nr 24418/10, la correntista non aveva fornito la prova dell’esistenza del contratto di apertura di credito per il periodo precedente al 25/5/2002, con la conseguenza che il diritto alla restituzione delle rimesse effettuate nel conto corrente anteriormente a tale data era da considerarsi prescritto; c) che il contratto di conto corrente, nella versione aggiornata, sottoscritto dal cliente, conteneva la clausola scritta determinativa degli interessi. 4 [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA] ha nno proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; la Banca ha svolto difese con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo mezzo di impugnazione i ricorrenti denunciano falsa applicazione degli artt. 1832 e 2033 cc; sostengono che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, la correntista aveva contestato il fondamento giuridico degli addebiti deducendo la mancanza di autorizzazione, per la voce «disposizioni di addebito generico»,e l’ illegittimità, per nullità dei contratti ex art 117 Tub, per l’addebito «pagamento rata mutuo/ prestito».

Non poteva, quindi, a dire dei ricorrenti, applicarsi la disciplina della decadenza per omessa contestazione degli estratti conto nei termini contrattuali o di legge, riferita ad errori contabili e la correntista ben poteva dedurre l’invalidità e l’inefficacia del rapporto obbligatorio sottostante l’addebito. 2 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.1 Varichiamato il consolidato principio di questa Corte per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c.(cui rinvia l'art. 1857 c.c. in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente), la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o della eliminazione di partite dal conto corrente(cfr. ex multis, Cass. nr 1825/2022 nr 30000/2018 ; 23421/2016 e 11626/2011). 2.2 Nel caso di specie, con riferimento agli aspecifici addebiti «disposizioni di addebito generico», le ricorrenti affermano che la contestazione consisteva nella mancanza della disposizione, vale a dire nel difetto di un rapporto sottostante, non già nella sua invalidità o inefficacia: sicché si è fuori dal perimetro della sopra richiamata giurisprudenza che sottrae alla decadenza in questione le contestazioni dell’estratto conto basate, appunto, sulla invalidità o inefficacia del titolo (non già sulla sua inesistenza, integrante invece una contestazione di erronea annotazione). 2.3 Quanto, poi, alla voce “pagamento rate prestito/mutuo”, l’inammissibilità della censura emerge in quanto d alla sentenza impugnata non risulta la contestazione di invalidità per violazione dell’art 117 Tub, dedotta con il motivo di ricorso, né è consentito alla Corte di cassazione accertarne l’avvenuta deduzione nel giudizio di merito esaminando i relativi atti.

L’esame diretto degli atti, invero, è consentito alla Corte di Cassazione solo nei casi in cui sia dedotta una censura di error in procedendo (Cass.

S.U. 8077/2012), mente nella specie è articolata una censura ai sensi del n. 3 dell’art. 360, primo comma, cpc. 3 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 2697, 2 comma cc , in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 cpc, per avere la Corte di Appello violato il principio della ripartizione dell’onere della prova addossando al correntista invece che alla Banca la dimostrazione degli elementi costitutivi dell’eccezione di prescrizione ed in particolare la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse.

Ascrive la ricorrente alla Corte distrettuale di avere del tutto opinabilmente ritenuto non provato il contratto di affidamento dal momento che lo stesso ben poteva essere stipulato anche verbalmente e dimostrato anche per facta concludentia attraverso il comportamento della banca che aveva per anni tollerato l’andamento del conto in passivo. 3.1 Ilmotivo non è suscettibile di accoglimento. 3.2 Giova precisare che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici ovvero altre nullità contrattuali maturate con riguardo ad un conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi ovvero di altra rimessa illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi o la rimessa non dovuta sono state registrate; ciascun versamento infatti non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conse guente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens(Sez.

U, n. 24418 del 02/12/2010). 3.3 E' stato chiarito anche che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass.

S.U. nr. 15895/2019 e Cass. 19812/2022 ). 3.4 Orbene, la Corte distrettuale ha evidenziato che la prima contestazione da partedella correntista risaliva al 24/6/2013 , data di notifica dell’atto di citazione e che dalla documentazione, esaminata anche dal CTU, il contratto di apertura del credito è datato 25/5/2002; non vi erano affidamenti precedenti non essendo stata individuata né una espressa pattuizione né ammontare e durata del rapporto. 3.5 Si è al cospetto di un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede se non nei ristretti di cui all’art 360 1 comma nr 5 cpc a fronte del quale il ricorrente contrappone, inammissibilmente, una contraria soluzione basata su una diversa lettura degli atti. 3.6 L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui spetta alla correntista l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle singole rimesse, al fine di paralizzare gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti della domanda di ripetizione dell'indebito, è, quindi, giuridicamente corretta alla luce del suindicato orientamento giurisprudenziale con la conseguenza che correttamente la Corte ha dichiarato prescritte tutte le rimesse anteriori al 25/5/2002 4.Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art 1284 cc , in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per avere i giudici di seconde cure erroneamente ritenuto la validità della pattuizione degli interessi ultralegali contenuta in un contratto sottoscritto solo dal correntista.

4.1. Anchetale censura è infondata. 4.2 E’ circostanza accertata, e non oggetto di contestazione, che nel contratto del 25/5/2002, consegnato e sottoscritto dal correntista, sia stata inserita la clausola determinativa degli interessi ultralegali in conformità con l’art 117 TUB 4.3 Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che « Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dalD.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23,è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» ( cfr. Cass.

S.U 898 e1653 del 2018) . 4.4 La Corte ha correttamente applicato tale principio rimarcando che «la mancanza della sottoscrizione della Banca, così come non determina invalidità del contratto, non comporta il venir meno della pattuizione relativa agli interessi contenuta nel contratto stesso sottoscritto dal correntista.

In materia di contratti bancari la disciplina della nullità delle clausole di pattuizione dei t a ssi di interesse , oltre che dall’art. 1284 cc, è disciplinata anche da [lla] legge speciale ex art 117 dlgs 385 1993 ». 5 Conclusivamente il ricorso va rigettato 6 Le spese del presente procedimento si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alpagamento delle spese processuali che liquida in € 18.000,per compensi, ed € 200 per esborsi oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 12876/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] nr 87 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procu ra in atti - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma alla Via L. Bissolati nr 76 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vinadio - controricorrente - avverso la sentenza n.290/2019 del 12/02/2019, della Corte D'Appello di Torino; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo che l a stessa fosse condannata alpagamento delle somme indebitamente corrisposte, secondo la correntista, a titolo di interessi ultralegali, illegittima capitalizzazione e applicazione di commissione massimo scoperto e di addebiti privi di causa giustificativa,con riferimento al conto corrente di corrispondenza nr 1749566/74, divenuto 4577637 dal 2003, estinto nel 2010, intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA], fusasi per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] spa che, a sua volta, ha ceduto il ramo d i azienda a [OSCURATO:PERSONA] spa. 2 Il Tribunale di Cuneo, espletata CTU, in parziale accoglimento della domanda, ritenendo infondata sia la domanda di nullità dell’apertura di credito sia quella relativa agli addebiti per « disposizione di addebito generica “ e “pagamento rata mutuo/prestito”, nonché validamente pattuiti gli interessi applicati al conto , illegittimo l’anatocismo, ma fondata la prescrizione eccepita dalla banca, condannò la Banca a restituire all’attrice la somma di € 61.116, 32. 3 Sul gravame di [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito, la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede :a) che la contestazione delle annotazioni a debito recanti le causali « disposizioni di addebito generico» e « pagamento rata mutuo/ prestito» non era accompagnata da alcuna allegazione circa l’illegittimità e/o l’invalidità del rapporto sostanziale sottostante e, pertanto, andava qualificata come impugnazione dell’estratto conto da proporsi entro il termine di quaranta giorni, come da condizioni contrattuali, o di sei mesi, ex art 1832 cc , dalla data di ricezione del documento riassuntivo dei movimenti bancari; b) che, ai fini del decorso del termine di prescrizione, secondo i principi di cui alla sentenza Cass S.U. nr 24418/10, la correntista non aveva fornito la prova dell’esistenza del contratto di apertura di credito per il periodo precedente al 25/5/2002, con la conseguenza che il diritto alla restituzione delle rimesse effettuate nel conto corrente anteriormente a tale data era da considerarsi prescritto; c) che il contratto di conto corrente, nella versione aggiornata, sottoscritto dal cliente, conteneva la clausola scritta determinativa degli interessi. 4 [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA] ha nno proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; la Banca ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo mezzo di impugnazione i ricorrenti denunciano falsa applicazione degli artt. 1832 e 2033 cc; sostengono che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, la correntista aveva contestato il fondamento giuridico degli addebiti deducendo la mancanza di autorizzazione, per la voce «disposizioni di addebito generico»,e l’ illegittimità, per nullità dei contratti ex art 117 Tub, per l’addebito «pagamento rata mutuo/ prestito». Non poteva, quindi, a dire dei ricorrenti, applicarsi la disciplina della decadenza per omessa contestazione degli estratti conto nei termini contrattuali o di legge, riferita ad errori contabili e la correntista ben poteva dedurre l’invalidità e l’inefficacia del rapporto obbligatorio sottostante l’addebito. 2 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.1 Varichiamato il consolidato principio di questa Corte per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c.(cui rinvia l'art. 1857 c.c. in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente), la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o della eliminazione di partite dal conto corrente(cfr. ex multis, Cass. nr 1825/2022 nr 30000/2018 ; 23421/2016 e 11626/2011). 2.2 Nel caso di specie, con riferimento agli aspecifici addebiti «disposizioni di addebito generico», le ricorrenti affermano che la contestazione consisteva nella mancanza della disposizione, vale a dire nel difetto di un rapporto sottostante, non già nella sua invalidità o inefficacia: sicché si è fuori dal perimetro della sopra richiamata giurisprudenza che sottrae alla decadenza in questione le contestazioni dell’estratto conto basate, appunto, sulla invalidità o inefficacia del titolo (non già sulla sua inesistenza, integrante invece una contestazione di erronea annotazione). 2.3 Quanto, poi, alla voce “pagamento rate prestito/mutuo”, l’inammissibilità della censura emerge in quanto d alla sentenza impugnata non risulta la contestazione di invalidità per violazione dell’art 117 Tub, dedotta con il motivo di ricorso, né è consentito alla Corte di cassazione accertarne l’avvenuta deduzione nel giudizio di merito esaminando i relativi atti. L’esame diretto degli atti, invero, è consentito alla Corte di Cassazione solo nei casi in cui sia dedotta una censura di error in procedendo (Cass. S.U. 8077/2012), mente nella specie è articolata una censura ai sensi del n. 3 dell’art. 360, primo comma, cpc. 3 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 2697, 2 comma cc , in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 cpc, per avere la Corte di Appello violato il principio della ripartizione dell’onere della prova addossando al correntista invece che alla Banca la dimostrazione degli elementi costitutivi dell’eccezione di prescrizione ed in particolare la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse. Ascrive la ricorrente alla Corte distrettuale di avere del tutto opinabilmente ritenuto non provato il contratto di affidamento dal momento che lo stesso ben poteva essere stipulato anche verbalmente e dimostrato anche per facta concludentia attraverso il comportamento della banca che aveva per anni tollerato l’andamento del conto in passivo. 3.1 Ilmotivo non è suscettibile di accoglimento. 3.2 Giova precisare che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici ovvero altre nullità contrattuali maturate con riguardo ad un conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi ovvero di altra rimessa illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi o la rimessa non dovuta sono state registrate; ciascun versamento infatti non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conse guente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens(Sez. U, n. 24418 del 02/12/2010). 3.3 E' stato chiarito anche che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. S.U. nr. 15895/2019 e Cass. 19812/2022 ). 3.4 Orbene, la Corte distrettuale ha evidenziato che la prima contestazione da partedella correntista risaliva al 24/6/2013 , data di notifica dell’atto di citazione e che dalla documentazione, esaminata anche dal CTU, il contratto di apertura del credito è datato 25/5/2002; non vi erano affidamenti precedenti non essendo stata individuata né una espressa pattuizione né ammontare e durata del rapporto. 3.5 Si è al cospetto di un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede se non nei ristretti di cui all’art 360 1 comma nr 5 cpc a fronte del quale il ricorrente contrappone, inammissibilmente, una contraria soluzione basata su una diversa lettura degli atti. 3.6 L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui spetta alla correntista l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle singole rimesse, al fine di paralizzare gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti della domanda di ripetizione dell'indebito, è, quindi, giuridicamente corretta alla luce del suindicato orientamento giurisprudenziale con la conseguenza che correttamente la Corte ha dichiarato prescritte tutte le rimesse anteriori al 25/5/2002 4.Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art 1284 cc , in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per avere i giudici di seconde cure erroneamente ritenuto la validità della pattuizione degli interessi ultralegali contenuta in un contratto sottoscritto solo dal correntista. 4.1. Anchetale censura è infondata. 4.2 E’ circostanza accertata, e non oggetto di contestazione, che nel contratto del 25/5/2002, consegnato e sottoscritto dal correntista, sia stata inserita la clausola determinativa degli interessi ultralegali in conformità con l’art 117 TUB 4.3 Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che « Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dalD.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23,è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» ( cfr. Cass. S.U 898 e1653 del 2018) . 4.4 La Corte ha correttamente applicato tale principio rimarcando che «la mancanza della sottoscrizione della Banca, così come non determina invalidità del contratto, non comporta il venir meno della pattuizione relativa agli interessi contenuta nel contratto stesso sottoscritto dal correntista. In materia di contratti bancari la disciplina della nullità delle clausole di pattuizione dei t a ssi di interesse , oltre che dall’art. 1284 cc, è disciplinata anche da [lla] legge speciale ex art 117 dlgs 385 1993 ». 5 Conclusivamente il ricorso va rigettato 6 Le spese del presente procedimento si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alpagamento delle spese processuali che liquida in € 18.000,per compensi, ed € 200 per esborsi oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a
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