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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31787/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Genova del 16.12.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 16.12.2022, la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza del Tribunale di Genova del 30.11.2020, divenuta irrevocabile il 26.3.2021;

2. ricorre per cassazione il sostituto processuale del difensore del Moufid deducendo: 2.1 nullità dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla inammissibilità della rescissione del giudicato e/o per non aver concesso la remissione in termini o l'integrazione probatoria: rileva che il Moufid, arrestato in Belgio, in data 30.3.2022 era venuto a conoscenza del provvedimento di cumulo delle pene disposto in sede esecutiva per complessivi anni 10, mesi 1 e giorni 28 di reclusione ed euro 2.680 di multa per effetto di una serie di condanne relative a procedimenti penali di cui non aveva avuto conoscenza instaurando, perciò, quattro procedimenti con istanze di rescissione che venivano tutte dichiarate inammissibili in quanto intempestive non avendo la Corte accolto la tesi secondo cui, prima del deposito della istanza, era stato necessario acquisire tutta la documentazione relativa ai procedimenti in questione; 2.2 nullità dell'ordinanza per violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di rescissione del giudicato: rileva che la Corte di appello, ritenuta intempestiva l'istanza di rescissione, non si è pronunciata sulla richiesta di cui, tuttavia, la difesa ribadisce i presupposti sottolineando che: la nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso costui era intervenuta nel verbale di identificazione del 26.3.2019; non vi è prova della notifica presso la residenza del ricorrente che era rimasto sempre assente nel corso del processo non risultando che egli ne fosse a conoscenza o che fosse in contatto con il difensore, tanto che non era stato chiesto alcun rito premiale né interposto appello; sottolinea, inoltre, la peculiarità della vicenda sviluppatasi, peraltro, senza la nomina di un interprete nemmeno nella fase della nomina di un difensore di fiducia;

3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso: richiama, a tal proposito, il principio di diritto affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019, cui si è conformata la giurisprudenza successiva che ha ribadito la necessità di verificare il reale ed effettivo rapporto instauratosi tra imputato e difensore; rileva che l'impugnata ordinanza ha dichiarato inammissibile l'istanza sulla base della mera elezione di domicilio, e che dunque, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, va annullata con rinvio.

4. Il ricorso è inammissibile.

Occorre infatti prendere atto, in via pregiudiziale, che l'impugnazione è stata presentata da soggetto privo di legittimazione soggettiva ovvero dal sostituto del difensore di fiducia che era non si era tuttavia munito di procura speciale autenticata di cui, invero, era privo lo stesso difensore di fiducia al quale l'imputato aveva rilasciato una procura ampia non comprendente, tuttavia, la facoltà di proporre istanza di rescissione.

Ed è appena il caso di ricordare che, in forza del rinvio, operato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. all'art. 640 cod. proc. pen., dettato in tema di revisione, il conferimento di una procura speciale al difensore è condizione essenziale per la legittimazione di quest'ultimo a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di appello (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020, H, Rv. 280346; Sez. 2, 26.10.2021 n. 2869, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 46010, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 45997, [OSCURATO:PERSONA]).

Né rileva che il medesimo difensore fosse munito di procura speciale per la proposizione della istanza di rescissione poiché la stessa ontologica "specialità" della procura, esclude che essa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata conferita (cfr., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 2262 del 4.11.2022, Maritan; Sez. 1, n. 46513 del 13.9.2022, Maritan; Sez. 2, n. 44695 del 13.9.2022, Bonalumi; Sez. 2, n. 43931 del 26.10.2022, Valerio).

Nel caso di specie, peraltro, come pure risulta dalla copia della procura speciale conferita dal Moufid all'[OSCURATO:PERSONA], tra le varie facoltà conferite a costei non vi era quella di attivare la procedura della rescissione del giudicato, men che mai, in ogni caso, quella di proporre ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Genova del 16.12.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 16.12.2022, la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza del Tribunale di Genova del 30.11.2020, divenuta irrevocabile il 26.3.2021; 2. ricorre per cassazione il sostituto processuale del difensore del Moufid deducendo: 2.1 nullità dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla inammissibilità della rescissione del giudicato e/o per non aver concesso la remissione in termini o l'integrazione probatoria: rileva che il Moufid, arrestato in Belgio, in data 30.3.2022 era venuto a conoscenza del provvedimento di cumulo delle pene disposto in sede esecutiva per complessivi anni 10, mesi 1 e giorni 28 di reclusione ed euro 2.680 di multa per effetto di una serie di condanne relative a procedimenti penali di cui non aveva avuto conoscenza instaurando, perciò, quattro procedimenti con istanze di rescissione che venivano tutte dichiarate inammissibili in quanto intempestive non avendo la Corte accolto la tesi secondo cui, prima del deposito della istanza, era stato necessario acquisire tutta la documentazione relativa ai procedimenti in questione; 2.2 nullità dell'ordinanza per violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di rescissione del giudicato: rileva che la Corte di appello, ritenuta intempestiva l'istanza di rescissione, non si è pronunciata sulla richiesta di cui, tuttavia, la difesa ribadisce i presupposti sottolineando che: la nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso costui era intervenuta nel verbale di identificazione del 26.3.2019; non vi è prova della notifica presso la residenza del ricorrente che era rimasto sempre assente nel corso del processo non risultando che egli ne fosse a conoscenza o che fosse in contatto con il difensore, tanto che non era stato chiesto alcun rito premiale né interposto appello; sottolinea, inoltre, la peculiarità della vicenda sviluppatasi, peraltro, senza la nomina di un interprete nemmeno nella fase della nomina di un difensore di fiducia; 3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso: richiama, a tal proposito, il principio di diritto affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019, cui si è conformata la giurisprudenza successiva che ha ribadito la necessità di verificare il reale ed effettivo rapporto instauratosi tra imputato e difensore; rileva che l'impugnata ordinanza ha dichiarato inammissibile l'istanza sulla base della mera elezione di domicilio, e che dunque, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, va annullata con rinvio. 4. Il ricorso è inammissibile. Occorre infatti prendere atto, in via pregiudiziale, che l'impugnazione è stata presentata da soggetto privo di legittimazione soggettiva ovvero dal sostituto del difensore di fiducia che era non si era tuttavia munito di procura speciale autenticata di cui, invero, era privo lo stesso difensore di fiducia al quale l'imputato aveva rilasciato una procura ampia non comprendente, tuttavia, la facoltà di proporre istanza di rescissione. Ed è appena il caso di ricordare che, in forza del rinvio, operato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. all'art. 640 cod. proc. pen., dettato in tema di revisione, il conferimento di una procura speciale al difensore è condizione essenziale per la legittimazione di quest'ultimo a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di appello (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020, H, Rv. 280346; Sez. 2, 26.10.2021 n. 2869, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 46010, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 45997, [OSCURATO:PERSONA]). Né rileva che il medesimo difensore fosse munito di procura speciale per la proposizione della istanza di rescissione poiché la stessa ontologica "specialità" della procura, esclude che essa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata conferita (cfr., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 2262 del 4.11.2022, Maritan; Sez. 1, n. 46513 del 13.9.2022, Maritan; Sez. 2, n. 44695 del 13.9.2022, Bonalumi; Sez. 2, n. 43931 del 26.10.2022, Valerio). Nel caso di specie, peraltro, come pure risulta dalla copia della procura speciale conferita dal Moufid all'[OSCURATO:PERSONA], tra le varie facoltà conferite a costei non vi era quella di attivare la procedura della rescissione del giudicato, men che mai, in ogni caso, quella di proporre ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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