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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46256/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOidatcp alle-perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 36-23689/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione vizi di motivazione e violazione di legge, con riguardo al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena richiesta concordemente dalle parti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

2.1. La difesa lamenta, in forma ellittica, la difformità della decisione che ha applicato la pena concordata tra le parti senza concedere la sospensione condizionale della pena, ma dimentica di evidenziare che il concordato sulla pena a seguito della rinuncia ai motivi principali non era stato affatto subordinato alla richiesta sospensione, che rappresentava una mera indicazione rimessa alla discrezione della Corte ove ne ricorressero i presupposti applicativi.

La sentenza impugnata è stata quindi emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio.

L'accordo sulla sanzione proposta, che le parti non hanno subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena (richiesta in via solo eventuale al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge), non impedisce naturalmente al giudice di valutare l'istanza di concessione del beneficio.

Ciò nonpertanto, se il beneficio richiesto in via del tutto eventuale non può essere concesso per il difetto delle condizioni previste dalla legge (nella specie il beneficio era stato già concesso due volte ed era dunque preclusa la nuova concessione ai sensi del comma quarto dell'art. 164 cod. pen.), la Corte di merito richiesta ben può rifiutarne l'applicazione, pur dando corso alla definizione del processo con rito concordatario (in termini sovrapponibili in caso di applicazione della pena su accordo delle parti v.

Sez. 1, 7f/ '-/G" 36-23689/2021 n. 9228, del 14/2/2008, Rv. 239180; Sez. 2, n. 21071, del 15/4/2016, Rv. 266694; Sez. 7, n. 1097/2019, n.m.).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOidatcp alle-perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 36-23689/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione vizi di motivazione e violazione di legge, con riguardo al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena richiesta concordemente dalle parti. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La difesa lamenta, in forma ellittica, la difformità della decisione che ha applicato la pena concordata tra le parti senza concedere la sospensione condizionale della pena, ma dimentica di evidenziare che il concordato sulla pena a seguito della rinuncia ai motivi principali non era stato affatto subordinato alla richiesta sospensione, che rappresentava una mera indicazione rimessa alla discrezione della Corte ove ne ricorressero i presupposti applicativi. La sentenza impugnata è stata quindi emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio. L'accordo sulla sanzione proposta, che le parti non hanno subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena (richiesta in via solo eventuale al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge), non impedisce naturalmente al giudice di valutare l'istanza di concessione del beneficio. Ciò nonpertanto, se il beneficio richiesto in via del tutto eventuale non può essere concesso per il difetto delle condizioni previste dalla legge (nella specie il beneficio era stato già concesso due volte ed era dunque preclusa la nuova concessione ai sensi del comma quarto dell'art. 164 cod. pen.), la Corte di merito richiesta ben può rifiutarne l'applicazione, pur dando corso alla definizione del processo con rito concordatario (in termini sovrapponibili in caso di applicazione della pena su accordo delle parti v. Sez. 1, 7f/ '-/G" 36-23689/2021 n. 9228, del 14/2/2008, Rv. 239180; Sez. 2, n. 21071, del 15/4/2016, Rv. 266694; Sez. 7, n. 1097/2019, n.m.). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 46256/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris