CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 15191/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presente nel luogo dei fatti, nel quale non sono mai ripresi i soggetti (i due coimputati e la persona offesa) nel momento della contestata rapina; che in entrambe le sentenze di merito non è dato comprendere il percorso logico-argomentativo che ha portato all’affermazione della penale responsabilità; che il solo narrato della persona offesa, caratterizzato da importanti e vistose contraddizioni, non può esser ritenuto fondante la prova del delitto di rapina, anche in considerazione della circostanza per cui il dichiarante è portatore di interessi confliggenti con quelli dell’imputato, dato questo che impone un’attenta e penetrante verifica della credibilità intrinseca della testimonianza; che gli altri testimoni escussi hanno riferito di aver assistito solo alle fasi successive alla ipotizzata rapina, per cui le loro deposizioni non sono di nessuna utilità. 2.3. Con il terzo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla illegittima acquisizione della documentazione medica ed alla valutazione della circostanza aggravante di cui all’art. 583 cod. pen. Osserva che, nonostante dalla verbalizzazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulti che la documentazione sanitaria viene esibita dalla persona offesa, in sentenza detta documentazione si dà per acquisita; che non è documentato come, quando ed in che modalità siano state estratte copie della documentazione, non essendovi traccia di tale attività; che in ogni caso non vi è alcuna verbalizzazione relativa alla richiesta di acquisizione o di acquisizione vera e propria a cui la difesa si sarebbe certamente opposta per le modalità; che tale documentazione risulta acquisita nemmeno ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.; che non vi è una norma che disciplini o ammetta l’acquisizione di ufficio di documentazione con valore probatorio proveniente direttamente dalla parte privata, per giunta persona offesa, in sede di esame; che in ogni caso dalla documentazione medica illegittimamente acquisita non si desume l’indebolimento permanente di un organo, nel caso di specie, dell’arcata dentaria, atteso che non è dato apprezzare una menomazione, anche minima, della potenzialità dell’organo, per tale intendendosi la parte o l’insieme delle parti del corpo umano che servono ad una determinata funzione anatomo-fisiologica; che, invero, dai referti medici risulta solo una parziale avulsione di un canino. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancanza di motivazione in riferimento al reato di cui agli artt. 582, 585 e 583 cod. pen. Rileva che tutti gli elementi di prova indicano che mai il Memet ha colpito al volto o in altra parte del corpo la persona offesa, essendosi limitato a minacciarla con un coltello; che in una fase concitata della vicenda nemmeno si può ritenere che il ricorrente avesse la consapevolezza della condotta posta in essere dalla coimputata e che, in ogni caso, sul punto la motivazione non si sofferma. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : L U I G I A G O S T I N A C C H I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 8 7 3 c 3 5 6 e 3 a 4 4 9 2 F i r m a t o D a : D O N A T O D ' A U R I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 0 8 2 2 0 7 e c 7 a f 8 9 7 3 esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale. In particolare, con riferimento alla credibilità della persona offesa, ha evidenziato la puntualità e la coerenza delle dichiarazioni rese, indicando le plurime conferme presenti in atti, costituite dalle altre testimonianze e dalle riprese video, che mostrano la brutale aggressione portata da entrambi gli imputati alla persona offesa, sebbene non immortalino il momento della sottrazione violenta delle monete. Ebbene, la difesa non si misura con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale, che risultano congrui, esaustivi e scevri da vizi logici. Osserva, in proposito, il Collegio che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). Orbene, se il ricorso si limita, come nel caso di specie, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.3. Il terzo motivo, comune ai due ricorsi, è per un verso manifestamente infondato, per altro verso generico. 1.3.1. Sotto il primo profilo, va evidenziato che i giudici di appello hanno condivisibilmente ritenuto che dal contesto della discussione era palese l’acquisizione dei documenti, tenuto conto che il presidente aveva disposto che fosse effettuata copia; che, peraltro, detta copia era stata acquisita dal pubblico ministero per la successiva contestazione; che dunque, il difensore avrebbe dovuto eventualmente opporsi in quella sede alla acquisizione, qualora la avesse giudicata non formale; che, a seguito della dichiarazione di utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento effettuata dal giudice di primo grado all’esito della celebrazione dell’istruttoria dibattimentale, è preclusa la proposizione dell’eccezione in appello. 1.3.2. Quanto al merito della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 583 cod. pen., il motivo è generico, atteso che non spiega perché la rottura di due denti non determini l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione. Sul punto, la sentenza impugnata evidenzia come il referto dell’A.S.T. di Mantova del [OSCURATO:DATA_NASCITA] faccia riferimento alla rottura dei denti nn. 21 e 22 a causa di un trauma contusivo e come dalla documentazione medica emerga la devitalizzazione e la ricostruzione del dente n. 22 e l’applicazione di una corona dentale. In proposito, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto cura di precisare che una menomazione anche minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo, sicuramente sussistente nel caso della rottura di più elementi dentari, è sufficiente a determinare l’indebolimento permanente dell'organo della masticazione ai sensi dell’art. 583, n. 2, cod. pen., così come la sublussazione di un incisivo, con conseguente devitalizzazione. In altri termini, per indebolimento della funzione masticatoria deve intendersi qualsiasi alterazione dell’apparato dentario, indipendentemente dalla possibilità di applicazione di protesi, che può solo consentire l’esercizio della funzione masticatoria, ma non risulta idonea alla reintegrazione dell’organo. Dunque, anche la devitalizzazione di un dente rappresenta una compromissione dell’originaria integrità del sistema dentario, costituendo vulnus capace nel tempo di evoluzione peggiorativa (Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845 – 01; Sez. 5, n. 27986 del 05/02/2013, M., Rv. 256357 – 01; Sez. 5, n. 42114 del 04/07/2011, B., n. m.; Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247979 – 01; Sez. 5, n. 14768 del 03/02/1989, Cocchi, Rv. 182417 – 01). 4 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : L U I G I A G O S T I N A C C H I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 8 7 3 c 3 5 6 e 3 a 4 4 9 2 F i r m a t o D a : D O N A T O D ' A U R I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 0 8 2 2 0 7 e c 7 a f 8 9 7 3