CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (.17( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-ter, n. 1, cod. pen; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) - è generico in quanto la Corte di merito ha escluso gli estremi della particolare tenuità del fatto non soltanto in ragione del precedente arresto dell'imputato (per detenzione di stupefacenti) e della condanna per lui riportata per la violazione della disciplina sulle armi) ma - come già il primo Giudice - sulla scorta di un apprezzamento della concreto gravità del fatto in ragione del contesto spazio-temporale in cui è stato commesso (ossia a parametri contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen.I, profilo non oggetto di specifica censura da parte del ricorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il