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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18216/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanzain epigrafe del 24 novembre 2025 (n. 703/2022 SIGE), ha revocato – su istanza dellaProcura generale avanzata ex art. 674 cod. proc. pen. – il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appellodi Trieste del 24 settembre 2013, irrevocabile il 24 giugno 2014, di condanna alla pena dianni uno e mesi due di reclusione per effetto della condanna riportata per altro delittocommesso nel quinquennio dalla data di irrevocabilità.Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma in data 12 luglio 2022 avevaadottato decreto di esecuzione di pene concorrenti (n. 1061/2022 SIEP) in relazione alleseguenti pronunce:1) Corte d’appello di Trieste emessa in data 24 settembre 2013 (irrevocabile il 24giugno 2014), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia il 22settembre 2010, di condanna alla pena – condizionalmente sospesa ex art. 163 cod. pen. –ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa in ordine ai reati di cui agli artt.110 e 640 cod. pen. e 12 legge n. 197 del 1991, uniti sotto il vincolo della continuazione,commessi in Gorizia il 18 gennaio 2007;2) Corte d’appello di Roma emessa in data 15 febbraio 2022 (irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]),in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo il 10 luglio 2020, di condanna allapena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa in ordine al reato di cuiall’art. 416, comma secondo, cod. pen. commesso in Viterbo a partire dal 2015 e permanetealmeno fino al novembre 2016,e, per l’effetto, aveva determinato la pena unificata nella misura di anni 2 e mesi 4 direclusione ed euro 500 di multa disponendo la carcerazione del condannato per l’espiazionedella pena residua suindicata; contestualmente, aveva chiesto alla Corte d’appello di volerrevocare ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. la sospensione condizionale dellapena concessa con la sentenza indicata al punto sub 1), avendo il [OSCURATO:PERSONA] commesso apartire dal 2015 e permanente almeno fino al novembre 2016, quindi nel quinquenniodall’irrevocabilità (24 giugno 2014) della sentenza del reato sub 2.All’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenutasi innanzi alla Corte d’appello di Romafissata sull’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. (n. 703/2022 SIGE), laProcura Generale aveva insistito per l’accoglimento dell’istanza di revoca mentre la difesadel [OSCURATO:PERSONA] si era opposta non ravvisandosi il presupposto della medesima indole tra i reati daconsiderare.2.

Per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione DomenicoSordo, tramite il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattromotivi, qui di seguito riassunti negli stretti termini di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc.pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. la mancata valutazione d’ufficiodella sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due condanne.Si lamenta l’automatismo col quale la Corte d’appello ha disposto la revoca dellasospensione condizionale della pena, quale conseguenza della condanna intervenuta nelquinquennio, senza aver preliminarmente esaminato se i due reati, pur diversi per natura(truffa e associazione per delinquere) e commessi in epoche differenti, potessero esserericondotti ad un’unica programmazione delittuosa ex art. 81 cpv. cod. pen.2.2.

Con il secondo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc.pen. violazione degli artt. 168 cod. pen., 27 e 31 Cost. per essere stata disposta la revocaautomatica della sospensione condizionale in mancanza di una valutazione sulla personalitàe sul percorso rieducativo del condannato ed in violazione dei principi costituzionali diproporzionalità ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio.Si lamenta che imporre l’esecuzione di una pena detentiva a distanza di molti anni daifatti (il primo reato risale al 2007) senza alcuna valutazione della personalità del condannatoe sulla concreta necessità di una nuova carcerizzazione a fini rieducativi si traduce in untrattamento contrario al senso di umanità e alla funzione rieducativa della pena: il Giudicedell’esecuzione avrebbe dovuto interpretare l’art. 168 cod. pen. in modo costituzionalmenteorientato, procedendo ad una valutazione complessiva della situazione del condannatoprima di disporre una misura così afflittiva come la revoca.2.3.

Con il terzo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc.pen. l’erroneo inquadramento della revoca della sospensione condizionale della penanell’ipotesi di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., in luogo della corretta disciplinadi cui al comma secondo, nonché il vizio di omessa valutazione discrezionale, nel rilievo cheil reato di cui alla seconda condanna era stato commesso in epoca anteriore al passaggio ingiudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio revocato,Si denuncia l’automatismo col quale la Corte territoriale ha disposto la revocaomettendo ogni valutazione circa l’indole e la gravità del reato, in violazione della normaapplicabile, da individuarsi in quella di cui all’art. 168, comma secondo, cod. pen., e non inquella del precedente comma primo, n. 1: dalla lettura dell’ordinanza emerge che il delittoper cui è intervenuta la seconda condanna è stato commesso “dal 2013 al novembre 2016”,dunque in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso lasospensione condizionale, configurandosi pertanto l’ipotesi di cui al comma secondo dell’art.168 cod. pen.; inoltre la Corte ha richiamato genericamente la richiesta della ProcuraGenerale istante senza compiere alcuna valutazione circa il momento di commissione delreato in relazione al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio,elemento decisivo per l’individuazione della corretta disciplina applicabile.2.4.

Con il quarto motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc.pen. violazione dell’art. 674 cod. proc. pen. sussistendo ed invocandosi la competenzafunzionale del Tribunale di Gorizia, che aveva pronunciato la sentenza che ha concesso ilbeneficio della sospensione condizionale e non quella della Corte di appello di Roma; sieccepisce, conseguentemente, la nullità assoluta del provvedimento impugnato ai sensidell’art. 164 cod. proc. pen.,3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 19 aprile2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per plurime ragioni di seguito esposte.1.

Il quarto motivo di ricorso – che va trattato per primo in quanto logicamentepregiudiziale rispetto agli altri – è manifestamente infondato.1.1.

Va premesso che, in tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizionedi un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deveessere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi èfunzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di unaqualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in unprovvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta(ex multis, Sez. 1, n. 9816 del 05/12/2025, dep. 2026, Macauley, non mass.; Sez. 1, n.21880 del 23/04/2003, confl. comp., Rv. 224433-01; Sez. 1, n. 43534 del 12/11/2002, confl.comp. in proc.

Miucica, Rv. 222805-01; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, Fiano, Rv. 215042-01).La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensidell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l’individuazione del giudice competentealla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena occorre pur sempreriferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima(Sez.

1. n. 43181 del 12/05/2011, Scuotto, non mass.; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, cit.).Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità diprovvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto è pacificamente affermato neivari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, ord. n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. inproc.

Campaniello, Rv. 269760-01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc.Musumeci, Rv. 264679-01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc.

Armanio,Rv. 261459-01): l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., infatti, introduce un criterio dideterminazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad unparametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra ilcaso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.1.2.

Ciò premesso, nella fattispecie al vaglio la Corte di appello di Roma - organogiurisdizionale che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (sub 3 casellariogiudiziale) – ha correttamente radicato presso di sé propria competenza funzionale, donde lamanifesta infondatezza del motivo di doglianza.2.

Il primo motivo di ricorso – col quale il ricorrente si duole della violazione dell’art. 671cod. proc. pen. per omesso vaglio officioso in ordine alla possibile sussistenza dellacontinuazione tra i reati oggetto delle due sentenze di condanna – è, anzitutto, nonconsentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).2.1.

Premesso che anche in tema di incidente di esecuzione il ricorso per cassazionenon può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali ilgiudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 32921 del 16/09/2025, B., nonmass. in motiv. § 2; conf.

Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285124-01), nelcaso in esame la Difesa non risulta aver chiesto giammai l’applicazione della disciplina dellacontinuazione ex art. 671 cod. proc. pen. – pur essendovi tenuta per espressa previsionenormativa (v. postea § 2.2.2.) – nel corso del procedimento concernente la richiesta dellaProcura Generale di revoca della sospensione condizionale della pena relativa ai reatioggetto delle due sentenze di condanna.2.2.

Il motivo di ricorso è inammissibile anche per ulteriori, plurime ragioni.2.2.1.

La doglianza è manifestamente infondata perché, in disparte la considerazionegenerale che il Giudice dell’esecuzione procede sempre a domanda, nell’istituto processualedell’art. 671 cod. proc. pen. per espressa previsione normativa «il condannato o il pubblicoministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l'applicazione della disciplina del […]o del reato continuato»; pertanto la deduzione secondo la quale la Corte d’appello avrebbecompletamente omesso di esaminare, d’ufficio, se i due i reati potessero essere ricondotti adun’unica programmazione delittuosa, nell’assunto di un preteso “potere-dovere di applicare,anche d’ufficio, la disciplina del reato continuato” (pag. 3 ricorso), è totalmente priva di baselegale.2.2.2.

La censura articolata nel primo motivo di ricorso sarebbe in ogni caso genericaperché il ricorrente non ha allegato elementi in base ai quali potrebbe riconoscersi il vincolodella continuazione tra i reati di cui alle due sentenze di condanna in esecuzione, peraltrooffensivi di beni giuridici eterogenei (truffa e associazione per delinquere) e commessi adoltre otto anni di distanza l’uno dall’altro, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente(“pur diversi per natura […] e commessi in epoche differenti”: pag. 3 ricorso), dondel’ulteriore profilo di perplessità del rilievo difensivo che lo renderebbe, per ciò solo,inammissibile anche sotto questo profilo.3.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso – valutabili congiuntamente in quanto tra lorologicamente connessi – sono manifestamente infondati.3.1.

Occorre premettere che l’art. 168 cod. pen. («Revoca della sospensione»)disciplina distinte ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena:a) il primo comma, che prevede quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenzaobbligatoria”, consta di due numeri disciplinanti rispettivamente:1) il caso di chi abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena e «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflittauna pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli» (nel senso che il momento alquale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., è quellodella commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che loaccerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del 13/06/2025, Sottile, non mass.; Sez. 5, n. 17974 del14/02/2024, A., Rv. 286388-01; conf. già Sez.

U, n. 19 del 12/05/1956, Melis, Rv. 097623-01);2) il caso in cui il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormentecommesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cuiall'art. 163» (nel senso che il presupposto di legittimità della revoca della sospensionecondizionale per "altra condanna" in relazione a un delitto anteriormente commesso è che lapronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere unasituazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile, v.

Sez. 2, n. 42367 del21/10/2005, Melignano, Rv. 232669-01);b) al secondo comma è prevista quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenzafacoltativa”nel caso in cui «il condannato riporti un’altra condanna per un delittoanteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, nonsupera i limiti stabiliti dall’art. 163»; in tal caso la revoca non è automatica ma richiede unavalutazione discrezionale del giudice (della cognizione), il quale, tenuto conto dell’indole edella gravità del reato, «può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena» ed èperciò preclusa al giudice della esecuzione, la cui competenza è limitata ai soli casi direvoca di diritto (così Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142-01; conf.

Sez. 1,n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329-01; Sez. 1, n. 22639 del28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912-01).c) al terzo comma, infine, è prevista l’ipotesi che potrebbe definirsi della “illegittimitàgenetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma) introdotta dalla legge n.128 del 2001, ricorrente qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessain violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative; la revoca«è disposta» anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma,cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fosserodocumentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per ladoverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: cfr. Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015,P.M. in proc.

Longo, Rv. 264381-01; conf.

Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv.282084-01; cfr. altresì Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01).3.1.1.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, ladifferenza tra le ipotesi dei primi due commi dell’art. 168 cod. pen. e quella del terzo commaè netta: nei primi due casi il beneficio è stato, in origine, correttamente riconosciuto, mentrela revoca è legata ad accadimenti successivi alla definitività della sentenza di condanna conla quale la sospensione condizionale della pena è stata concessa (“decadenza obbligatoria”nel primo comma e “facoltativa” nel secondo); nel caso del terzo comma, invece, lasospensione condizionale è stata erroneamente concessa sin dall’inizio (cd.

“illegittimitàgenetica”), atteso che, già al momento della pronuncia della sentenza di condanna a penasospesa, sussistevano cause ostative alla sua concessione (da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del22/01/2026, Gajos, non mass. in motiv. § 2.1).3.1.2.

La distinzione tra i diversi casi di revoca della sospensione condizionale dellapena assume notevole rilievo, sostanziale e processuale, atteso che - come costantementesostenuto in giurisprudenza e dottrina - mentre per le ipotesi di revoca obbligatoria di cui alprimo e al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. il provvedimento giudiziale ha naturameramente “dichiarativa”, considerato che la caducazione del beneficio deriva direttamenteda effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis al momento del passaggio ingiudicato della sentenza attinente al secondo reato (da ultimo Sez. 1, n. 15823 del06/03/2025, Zaccagnini, in motiv.), senza alcun margine di valutazione da parte del giudice,diversamente, nel caso del secondo comma, il provvedimento revocatorio ha carattere“costitutivo”, richiedendo un preventivo vaglio in ordine all’indole e alla gravità del reato, cheimplica inevitabilmente profili di discrezionalità, valutazione che resta preclusa sia al giudicedi appello, sia a quello dell’esecuzione (ad es.

Sez. 2, n. 49898 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Malvasi, Rv.274301-01; Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412-01; Sez. 5, n. 11159 del08/03/2006, Cubadda, Rv. 233980-01; cfr. già Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv.210798-01).3.1.3.

Come autorevolmente ricordato da Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv.287004-01, le ipotesi di “revoca-decadenza” sono accomunate dal profilo caratterizzante chel’effetto giuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti (commissivi o omissivi,materiali e/o giuridici) che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione dellasospensione condizionale dell’esecuzione della pena, quali: la perpetrazione, nei terministabiliti dall’art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per iquali sia irrogata pena detentiva (cd. recidiva delittuosa); il mancato adempimento degliobblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessitermini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione disanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto checonsente la revoca discrezionale in considerazione dell’indole e della gravità del reato (art.168, secondo comma, cod. pen.).

La revoca prevista dal terzo comma dell’art. 168 cod. pen.prescinde, invece, da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova,invece, fondamento nell’inosservanza della legge penale (ancora, da ultimo, Sez. 1, n. 5018del 22/01/2026, cit., in motiv. § 2.3).3.1.4.

Ancora, le ipotesi contemplate nei primi due commi dell'art. 168 cod. pen. siinquadrano a pieno titolo nella fisiologia dell’istituto della sospensione condizionale in quantola temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridicasottoposta alle condiciones risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova, al fine,pen.) che costituisce il fondamento dell'istituto stesso.

Diversamente, la revoca prevista nelterzo comma è affatto estranea a tale ambito: risulta, infatti, preordinata all’eliminazione dellapatologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui alquale non doveva essere concesso (cf.

Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, Zago, non mass. inmotiv. § 3).3.2.

Nel delineato (e diversificato) contesto di disciplina, come costantementeinterpretato da questa Corte, l’ordinanza impugnata ha rettamente applicato il dispostodell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. della cui esegesi non è dato dubitare nei terminiinfondatamente prospettati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso: la revoca è obbligatoriaperché la somma delle due condanne supera i due anni di reclusione e, quindi, non richiede,né permette, alcuna valutazione della personalità del condannato.3.2.1.

Va richiamato e ribadito il principio di diritto secondo cui la revoca dellasospensione condizionale ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. va disposta se il nuovoreato permanente (anche associativo, come nella specie) è commesso durante il periodo diosservazione (cinque anni per delitti successivi alla sentenza con la quale sia stataconcessa la sospensione), indipendentemente dalla circostanza che l’irrevocabilità dellaprecedente sentenza sia successiva all’inizio della permanenza; una diversa interpretazionerenderebbe possibile commettere un reato permanente, in via indefinita nel tempo, senzasubire il rischio della revoca della sospensione condizionale (cfr. Sez. 1, n. 5232 del10/11/2020, Hmidi, Rv. 280756-01; conf.

Sez. 1, n. 30504 del 07/07/2011, P.G. in proc.Polito, Rv. 251029-01).3.2.2.

Inoltre, come si evince dal testo dell’ordinanza impugnata, la data di inizioconsumazione del reato ex art. 416 cod. pen. di cui alla sentenza sub 2 della Corte d’appellodi Roma (dal 2015 al novembre 2016) risulta successiva a quella di irrevocabilità dellasentenza sub 1 della Corte d’appello di Trieste (24 giugno 2014): la consumazione, pertanto,non appare essere iniziata “dal 2013” come erroneamente sostenuto dal ricorrente (pag. 5ricorso); né la difesa allega per autosufficienza documentazione, nella presente sede dilegittimità, a sostegno del proprio assunto, che, pertanto, si rivela, oltreché manifestamenteinfondato, anche generico.4.

In conclusione, il ricorso è integralmente inammissibile, il che comporta, ex art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nonché –per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, per il contenuto deimotivi dedotti, è equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanzain epigrafe del 24 novembre 2025 (n. 703/2022 SIGE), ha revocato – su istanza dellaProcura generale avanzata ex art. 674 cod. proc. pen. – il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appellodi Trieste del 24 settembre 2013, irrevocabile il 24 giugno 2014, di condanna alla pena dianni uno e mesi due di reclusione per effetto della condanna riportata per altro delittocommesso nel quinquennio dalla data di irrevocabilità.Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma in data 12 luglio 2022 avevaadottato decreto di esecuzione di pene concorrenti (n. 1061/2022 SIEP) in relazione alleseguenti pronunce:1) Corte d’appello di Trieste emessa in data 24 settembre 2013 (irrevocabile il 24giugno 2014), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia il 22settembre 2010, di condanna alla pena – condizionalmente sospesa ex art. 163 cod. pen. –ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa in ordine ai reati di cui agli artt.110 e 640 cod. pen. e 12 legge n. 197 del 1991, uniti sotto il vincolo della continuazione,commessi in Gorizia il 18 gennaio 2007;2) Corte d’appello di Roma emessa in data 15 febbraio 2022 (irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]),in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo il 10 luglio 2020, di condanna allapena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa in ordine al reato di cuiall’art. 416, comma secondo, cod. pen. commesso in Viterbo a partire dal 2015 e permanetealmeno fino al novembre 2016,e, per l’effetto, aveva determinato la pena unificata nella misura di anni 2 e mesi 4 direclusione ed euro 500 di multa disponendo la carcerazione del condannato per l’espiazionedella pena residua suindicata; contestualmente, aveva chiesto alla Corte d’appello di volerrevocare ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. la sospensione condizionale dellapena concessa con la sentenza indicata al punto sub 1), avendo il [OSCURATO:PERSONA] commesso apartire dal 2015 e permanente almeno fino al novembre 2016, quindi nel quinquenniodall’irrevocabilità (24 giugno 2014) della sentenza del reato sub 2.All’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenutasi innanzi alla Corte d’appello di Romafissata sull’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. (n. 703/2022 SIGE), laProcura Generale aveva insistito per l’accoglimento dell’istanza di revoca mentre la difesadel [OSCURATO:PERSONA] si era opposta non ravvisandosi il presupposto della medesima indole tra i reati daconsiderare.2. Per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione DomenicoSordo, tramite il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattromotivi, qui di seguito riassunti negli stretti termini di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc.pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. la mancata valutazione d’ufficiodella sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due condanne.Si lamenta l’automatismo col quale la Corte d’appello ha disposto la revoca dellasospensione condizionale della pena, quale conseguenza della condanna intervenuta nelquinquennio, senza aver preliminarmente esaminato se i due reati, pur diversi per natura(truffa e associazione per delinquere) e commessi in epoche differenti, potessero esserericondotti ad un’unica programmazione delittuosa ex art. 81 cpv. cod. pen.2.2. Con il secondo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc.pen. violazione degli artt. 168 cod. pen., 27 e 31 Cost. per essere stata disposta la revocaautomatica della sospensione condizionale in mancanza di una valutazione sulla personalitàe sul percorso rieducativo del condannato ed in violazione dei principi costituzionali diproporzionalità ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio.Si lamenta che imporre l’esecuzione di una pena detentiva a distanza di molti anni daifatti (il primo reato risale al 2007) senza alcuna valutazione della personalità del condannatoe sulla concreta necessità di una nuova carcerizzazione a fini rieducativi si traduce in untrattamento contrario al senso di umanità e alla funzione rieducativa della pena: il Giudicedell’esecuzione avrebbe dovuto interpretare l’art. 168 cod. pen. in modo costituzionalmenteorientato, procedendo ad una valutazione complessiva della situazione del condannatoprima di disporre una misura così afflittiva come la revoca.2.3. Con il terzo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc.pen. l’erroneo inquadramento della revoca della sospensione condizionale della penanell’ipotesi di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., in luogo della corretta disciplinadi cui al comma secondo, nonché il vizio di omessa valutazione discrezionale, nel rilievo cheil reato di cui alla seconda condanna era stato commesso in epoca anteriore al passaggio ingiudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio revocato,Si denuncia l’automatismo col quale la Corte territoriale ha disposto la revocaomettendo ogni valutazione circa l’indole e la gravità del reato, in violazione della normaapplicabile, da individuarsi in quella di cui all’art. 168, comma secondo, cod. pen., e non inquella del precedente comma primo, n. 1: dalla lettura dell’ordinanza emerge che il delittoper cui è intervenuta la seconda condanna è stato commesso “dal 2013 al novembre 2016”,dunque in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso lasospensione condizionale, configurandosi pertanto l’ipotesi di cui al comma secondo dell’art.168 cod. pen.; inoltre la Corte ha richiamato genericamente la richiesta della ProcuraGenerale istante senza compiere alcuna valutazione circa il momento di commissione delreato in relazione al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio,elemento decisivo per l’individuazione della corretta disciplina applicabile.2.4. Con il quarto motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc.pen. violazione dell’art. 674 cod. proc. pen. sussistendo ed invocandosi la competenzafunzionale del Tribunale di Gorizia, che aveva pronunciato la sentenza che ha concesso ilbeneficio della sospensione condizionale e non quella della Corte di appello di Roma; sieccepisce, conseguentemente, la nullità assoluta del provvedimento impugnato ai sensidell’art. 164 cod. proc. pen.,3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 19 aprile2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per plurime ragioni di seguito esposte.1. Il quarto motivo di ricorso – che va trattato per primo in quanto logicamentepregiudiziale rispetto agli altri – è manifestamente infondato.1.1. Va premesso che, in tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizionedi un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deveessere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi èfunzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di unaqualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in unprovvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta(ex multis, Sez. 1, n. 9816 del 05/12/2025, dep. 2026, Macauley, non mass.; Sez. 1, n.21880 del 23/04/2003, confl. comp., Rv. 224433-01; Sez. 1, n. 43534 del 12/11/2002, confl.comp. in proc. Miucica, Rv. 222805-01; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, Fiano, Rv. 215042-01).La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensidell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l’individuazione del giudice competentealla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena occorre pur sempreriferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima(Sez. 1. n. 43181 del 12/05/2011, Scuotto, non mass.; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, cit.).Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità diprovvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto è pacificamente affermato neivari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, ord. n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. inproc. Campaniello, Rv. 269760-01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc.Musumeci, Rv. 264679-01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio,Rv. 261459-01): l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., infatti, introduce un criterio dideterminazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad unparametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra ilcaso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.1.2. Ciò premesso, nella fattispecie al vaglio la Corte di appello di Roma - organogiurisdizionale che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (sub 3 casellariogiudiziale) – ha correttamente radicato presso di sé propria competenza funzionale, donde lamanifesta infondatezza del motivo di doglianza.2. Il primo motivo di ricorso – col quale il ricorrente si duole della violazione dell’art. 671cod. proc. pen. per omesso vaglio officioso in ordine alla possibile sussistenza dellacontinuazione tra i reati oggetto delle due sentenze di condanna – è, anzitutto, nonconsentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).2.1. Premesso che anche in tema di incidente di esecuzione il ricorso per cassazionenon può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali ilgiudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 32921 del 16/09/2025, B., nonmass. in motiv. § 2; conf. Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285124-01), nelcaso in esame la Difesa non risulta aver chiesto giammai l’applicazione della disciplina dellacontinuazione ex art. 671 cod. proc. pen. – pur essendovi tenuta per espressa previsionenormativa (v. postea § 2.2.2.) – nel corso del procedimento concernente la richiesta dellaProcura Generale di revoca della sospensione condizionale della pena relativa ai reatioggetto delle due sentenze di condanna.2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile anche per ulteriori, plurime ragioni.2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata perché, in disparte la considerazionegenerale che il Giudice dell’esecuzione procede sempre a domanda, nell’istituto processualedell’art. 671 cod. proc. pen. per espressa previsione normativa «il condannato o il pubblicoministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l'applicazione della disciplina del […]o del reato continuato»; pertanto la deduzione secondo la quale la Corte d’appello avrebbecompletamente omesso di esaminare, d’ufficio, se i due i reati potessero essere ricondotti adun’unica programmazione delittuosa, nell’assunto di un preteso “potere-dovere di applicare,anche d’ufficio, la disciplina del reato continuato” (pag. 3 ricorso), è totalmente priva di baselegale.2.2.2. La censura articolata nel primo motivo di ricorso sarebbe in ogni caso genericaperché il ricorrente non ha allegato elementi in base ai quali potrebbe riconoscersi il vincolodella continuazione tra i reati di cui alle due sentenze di condanna in esecuzione, peraltrooffensivi di beni giuridici eterogenei (truffa e associazione per delinquere) e commessi adoltre otto anni di distanza l’uno dall’altro, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente(“pur diversi per natura […] e commessi in epoche differenti”: pag. 3 ricorso), dondel’ulteriore profilo di perplessità del rilievo difensivo che lo renderebbe, per ciò solo,inammissibile anche sotto questo profilo.3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso – valutabili congiuntamente in quanto tra lorologicamente connessi – sono manifestamente infondati.3.1. Occorre premettere che l’art. 168 cod. pen. («Revoca della sospensione»)disciplina distinte ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena:a) il primo comma, che prevede quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenzaobbligatoria”, consta di due numeri disciplinanti rispettivamente:1) il caso di chi abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena e «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflittauna pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli» (nel senso che il momento alquale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., è quellodella commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che loaccerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del 13/06/2025, Sottile, non mass.; Sez. 5, n. 17974 del14/02/2024, A., Rv. 286388-01; conf. già Sez. U, n. 19 del 12/05/1956, Melis, Rv. 097623-01);2) il caso in cui il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormentecommesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cuiall'art. 163» (nel senso che il presupposto di legittimità della revoca della sospensionecondizionale per "altra condanna" in relazione a un delitto anteriormente commesso è che lapronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere unasituazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile, v. Sez. 2, n. 42367 del21/10/2005, Melignano, Rv. 232669-01);b) al secondo comma è prevista quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenzafacoltativa”nel caso in cui «il condannato riporti un’altra condanna per un delittoanteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, nonsupera i limiti stabiliti dall’art. 163»; in tal caso la revoca non è automatica ma richiede unavalutazione discrezionale del giudice (della cognizione), il quale, tenuto conto dell’indole edella gravità del reato, «può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena» ed èperciò preclusa al giudice della esecuzione, la cui competenza è limitata ai soli casi direvoca di diritto (così Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142-01; conf. Sez. 1,n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329-01; Sez. 1, n. 22639 del28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912-01).c) al terzo comma, infine, è prevista l’ipotesi che potrebbe definirsi della “illegittimitàgenetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma) introdotta dalla legge n.128 del 2001, ricorrente qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessain violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative; la revoca«è disposta» anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma,cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fosserodocumentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per ladoverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: cfr. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015,P.M. in proc. Longo, Rv. 264381-01; conf. Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv.282084-01; cfr. altresì Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01).3.1.1. Come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, ladifferenza tra le ipotesi dei primi due commi dell’art. 168 cod. pen. e quella del terzo commaè netta: nei primi due casi il beneficio è stato, in origine, correttamente riconosciuto, mentrela revoca è legata ad accadimenti successivi alla definitività della sentenza di condanna conla quale la sospensione condizionale della pena è stata concessa (“decadenza obbligatoria”nel primo comma e “facoltativa” nel secondo); nel caso del terzo comma, invece, lasospensione condizionale è stata erroneamente concessa sin dall’inizio (cd. “illegittimitàgenetica”), atteso che, già al momento della pronuncia della sentenza di condanna a penasospesa, sussistevano cause ostative alla sua concessione (da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del22/01/2026, Gajos, non mass. in motiv. § 2.1).3.1.2. La distinzione tra i diversi casi di revoca della sospensione condizionale dellapena assume notevole rilievo, sostanziale e processuale, atteso che - come costantementesostenuto in giurisprudenza e dottrina - mentre per le ipotesi di revoca obbligatoria di cui alprimo e al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. il provvedimento giudiziale ha naturameramente “dichiarativa”, considerato che la caducazione del beneficio deriva direttamenteda effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis al momento del passaggio ingiudicato della sentenza attinente al secondo reato (da ultimo Sez. 1, n. 15823 del06/03/2025, Zaccagnini, in motiv.), senza alcun margine di valutazione da parte del giudice,diversamente, nel caso del secondo comma, il provvedimento revocatorio ha carattere“costitutivo”, richiedendo un preventivo vaglio in ordine all’indole e alla gravità del reato, cheimplica inevitabilmente profili di discrezionalità, valutazione che resta preclusa sia al giudicedi appello, sia a quello dell’esecuzione (ad es. Sez. 2, n. 49898 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Malvasi, Rv.274301-01; Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412-01; Sez. 5, n. 11159 del08/03/2006, Cubadda, Rv. 233980-01; cfr. già Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv.210798-01).3.1.3. Come autorevolmente ricordato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv.287004-01, le ipotesi di “revoca-decadenza” sono accomunate dal profilo caratterizzante chel’effetto giuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti (commissivi o omissivi,materiali e/o giuridici) che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione dellasospensione condizionale dell’esecuzione della pena, quali: la perpetrazione, nei terministabiliti dall’art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per iquali sia irrogata pena detentiva (cd. recidiva delittuosa); il mancato adempimento degliobblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessitermini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione disanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto checonsente la revoca discrezionale in considerazione dell’indole e della gravità del reato (art.168, secondo comma, cod. pen.). La revoca prevista dal terzo comma dell’art. 168 cod. pen.prescinde, invece, da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova,invece, fondamento nell’inosservanza della legge penale (ancora, da ultimo, Sez. 1, n. 5018del 22/01/2026, cit., in motiv. § 2.3).3.1.4. Ancora, le ipotesi contemplate nei primi due commi dell'art. 168 cod. pen. siinquadrano a pieno titolo nella fisiologia dell’istituto della sospensione condizionale in quantola temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridicasottoposta alle condiciones risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova, al fine,pen.) che costituisce il fondamento dell'istituto stesso. Diversamente, la revoca prevista nelterzo comma è affatto estranea a tale ambito: risulta, infatti, preordinata all’eliminazione dellapatologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui alquale non doveva essere concesso (cf. Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, Zago, non mass. inmotiv. § 3).3.2. Nel delineato (e diversificato) contesto di disciplina, come costantementeinterpretato da questa Corte, l’ordinanza impugnata ha rettamente applicato il dispostodell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. della cui esegesi non è dato dubitare nei terminiinfondatamente prospettati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso: la revoca è obbligatoriaperché la somma delle due condanne supera i due anni di reclusione e, quindi, non richiede,né permette, alcuna valutazione della personalità del condannato.3.2.1. Va richiamato e ribadito il principio di diritto secondo cui la revoca dellasospensione condizionale ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. va disposta se il nuovoreato permanente (anche associativo, come nella specie) è commesso durante il periodo diosservazione (cinque anni per delitti successivi alla sentenza con la quale sia stataconcessa la sospensione), indipendentemente dalla circostanza che l’irrevocabilità dellaprecedente sentenza sia successiva all’inizio della permanenza; una diversa interpretazionerenderebbe possibile commettere un reato permanente, in via indefinita nel tempo, senzasubire il rischio della revoca della sospensione condizionale (cfr. Sez. 1, n. 5232 del10/11/2020, Hmidi, Rv. 280756-01; conf. Sez. 1, n. 30504 del 07/07/2011, P.G. in proc.Polito, Rv. 251029-01).3.2.2. Inoltre, come si evince dal testo dell’ordinanza impugnata, la data di inizioconsumazione del reato ex art. 416 cod. pen. di cui alla sentenza sub 2 della Corte d’appellodi Roma (dal 2015 al novembre 2016) risulta successiva a quella di irrevocabilità dellasentenza sub 1 della Corte d’appello di Trieste (24 giugno 2014): la consumazione, pertanto,non appare essere iniziata “dal 2013” come erroneamente sostenuto dal ricorrente (pag. 5ricorso); né la difesa allega per autosufficienza documentazione, nella presente sede dilegittimità, a sostegno del proprio assunto, che, pertanto, si rivela, oltreché manifestamenteinfondato, anche generico.4. In conclusione, il ricorso è integralmente inammissibile, il che comporta, ex art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nonché –per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, per il contenuto deimotivi dedotti, è equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18216/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris