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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07904/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29670/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 976/2020depositata il 19/05/2020.Numero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

In data 01/08/01, [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di seguito, perbrevità, [OSCURATO:PERSONA]) stipulava con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] un contrat-to d'appalto, rep. 9272, registrato in Firenze in data 03/08/01, n. 5904serie 1/A, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di costruzione del se-condo lotto dell'asse stradale Prato-Firenze, dal ponte Lama sul fiume Bi-senzio a via Allende.1.1.

A seguito dell'avvenuta consegna dell'opera e dell'ultimazione dei la-vori di asfaltatura, il manto di usura realizzato sulle rotatorie, sugli svincolie sulle rampe di accesso mostrava, sin da subito, evidenti segni di deterio-ramento.La committente, ravvisando la causa nella presunta inadeguatezza degliinerti utilizzati dall'appaltatrice nella confezione del conglomerato bitumi-noso, le intimava di procedere al ripristino del manto stradale nelle zonepiù deteriorate, prescrivendo l'impiego di un bitume realizzato secondouna nuova miscela predisposta dalla Direzione dei Lavori.1.2.

L'impresa, conformandosi all'ordine di servizio impartito, provvedevaalla demolizione del manto preesistente e alla successiva esecuzione delnuovo manto di usura in conformità alle prescrizioni tecniche ricevute.1.3.

Per quanto concerne il manto di usura dell'asse principale del trattostradale, la Direzione dei Lavori, ipotizzando che anche tale parte potesserisultare viziata e, quindi, soggetta a progressivo deterioramento, dispo-neva l'applicazione di una riduzione pari allo 0,7814% del corrispettivopattuito per l'appaltatrice.

Con successivo ordine di servizio, il [OSCURATO:PERSONA] le intimava, dunque, di provvedere al rifacimento anche di que-sto manto, avvertendola che, in caso di mancata esecuzione, la riduzionedel corrispettivo sarebbe stata definitivamente applicata; l'impresa, tutta-Numero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/2026via, sottoscriveva con riserva detto ordine di servizio e non ottemperava,non ritenendosi responsabile per eventuali vizi del manto stradale che ri-teneva essere stato eseguito conformemente al progetto e alle indicazionidella Direzione dei Lavori.1.4.

A seguito di tali eventi, provvedeva ad iscrivere riserve nei registri dicontabilità, con le quali chiedeva l'eliminazione delle detrazioni operate inrelazione al manto stradale dell'asse principale, demandando, altresì, il ri-conoscimento del maggior corrispettivo per i lavori supplementari di de-molizione e rifacimento del manto eseguiti su rotatorie, svincoli e rampe,estranei all'originario oggetto dell'appalto.2.

Per le suddette ragioni, la società [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Comune di CampiBisenzio, al fine di sentir accertare il proprio diritto a percepire la sommadi € 480.808,12 (oltre interessi ex d.lgs. 231/2002), di cui € 106.224,14corrispondenti alla detrazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la ste-sura del manto sull'asse principale del tratto stradale, € 352.741,34 qualecompenso per la rimozione ed il rifacimento del manto stradale sulle rota-torie, sugli svincoli e nelle rampe, ed infine € 21.842,64 quale compensoper la realizzazione di cordolo bituminoso ai margini delle carreggiate, ilquale non era stato contabilizzato.2.1.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] contestava leargomentazioni di parte attrice, addebitando i vizi alla cattiva qualità degliinerti utilizzati, ed adducendo a fondamento di tale constatazione la con-sulenza tecnica effettuata per il Comune dalla Prof.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Eccepiva,inoltre, la tardività della riserva n. 7 azionata in giudizio dall'impresa, eproponeva domanda riconvenzionale risarcitoria avente ad oggetto i giuntidi dilatazione dei viadotti, rivelatisi in seguito anch'essi difettosi.

In parti-colare, il Comune domandava il rimborso della spesa sostenuta per i giuntigià sostituiti ed il pagamento delle spese necessarie per la sostituzione diquelli ancora in sede.Numero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/20262.2.

Alla prima udienza la società [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'intervenuta pre-scrizione e decadenza del diritto al risarcimento azionato dal Comune invia riconvenzionale e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudiziola propria compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., al fine di essere rilevataindenne da ogni eventuale conseguenza derivante dall'accoglimento di taledomanda.2.3.

Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepiva, a sua volta, la decadenzadel Comune dall'azione risarcitoria ed affermava, quanto alla manleva,l'assenza di copertura assicurativa in riferimento alle opere in contestazio-ne, in quanto subordinata alla realizzazione delle opere a regola d'arte.3.

In data 07/07/2015, il Tribunale di Firenze, pronunciandosi con senten-za n. 2499, respingeva la domanda attorea a causa della tardività della ri-serva, accertava il diritto della società [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il pagamentodella somma di € 8.304,67, quale valore - stimato dal C.T.U. - del cordolobituminoso, accoglieva la domanda riconvenzionale del Comune, condan-nando l'appaltatrice al pagamento di € 189.729,66, oltre rivalutazionemonetaria ed interessi, riteneva di rigettare (solo in motivazione) la do-manda di manleva per inoperatività della polizza.4.

Avverso detta pronuncia, la società [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, affi-dato a sei motivi, al fine di ottenere la condanna del Comune al pagamen-to di € 480.808,12, quale somma dovuta a saldo dei lavori effettuati, il ri-getto della domanda riconvenzionale del committente in quanto infondatain fatto e diritto anche alla luce delle eccepite prescrizione e decadenza,nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a mantenerla indenne dalle conseguenzederivanti dall'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionaleavanzata dal Comune.4.1.

Si costituiva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il ri-getto della domanda attorea e proponendo, a sua volta, appello incidenta-le volto ad ottenere il riconoscimento delle spese sostenute per gli inter-venti dallo stesso eseguiti per l'importo non inferiore a € 62.000,00, oltreNumero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/2026interessi e rivalutazione monetaria, nonché il diritto al risarcimento deldanno per la sostituzione integrale dei giunti mobili e l'installazione al disopra dei giunti fissi di nuovi giunti a filo pavimentazione, pari alla sommanon inferiore a € 223.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.4.2.

Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda dimanleva svolta dall'appellante nei suoi confronti e, in via subordinata, ladeterminazione del quantum della pronuncia di manleva, tenendo contodello scoperto e delle franchigie contrattualmente previste; sempre in viasubordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle doman-de del Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva di accertare e graduare le sin-gole quote di responsabilità e di incidenza causale e contenere la condan-na di ciascuna parte nel limite della rispettiva quota, escludendo qualsivo-glia responsabilità solidale; in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi dicondanna solidale di [OSCURATO:PERSONA] con altre parti, contenere la condanna diSACE BT nei limiti della quota di responsabilità e di incidenza causaleesclusivamente imputabili alla stessa ovvero, nell'ipotesi di condanna allagaranzia assicurativa per l'intero debito solidale di [OSCURATO:PERSONA], dichiararetenute e condannare le rimanenti parti a rivalere [OSCURATO:PERSONA] di quanto fossecondannata a versare in eccedenza rispetto alla quota di responsabilitàdell'assicurata.5.

Con sentenza n. 976/2020, pubblicata in data 19/05/2020, la Corted'appello di Firenze, confermava il rigetto della domanda principale dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], confermava l'accoglimento della domanda riconvenzio-nale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], seppur con parziale riforma nella de-terminazione dell'importo risarcitorio, confermava la decisione del Tribu-nale in punto di genericità dell'eccezione di prescrizione e decadenza for-mulata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibile l'appello quanto alla legit-timità dell'eccezione di tardività e prescrizione sollevata in primo grado daSACE BT, per non avere quest'ultima impugnato a sua volta la decisionesul punto, e respingeva la domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/2026confermando l'inoperatività delle clausole di garanzia per non essere statal'opera costruita a regola d'arte.6.

Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,notificato in data 13/11/2020, affidato a tre motivi di impugnazione.CONSIDERATO CHE7.

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi delloart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione de-gli artt. 183, comma 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1667, comma 2e 3, e 1669, comma 1 e 2, cod. civ., per avere la Corte di merito confer-mato la pronuncia di primo grado circa l'inammissibilità dell'eccezione diprescrizione e decadenza del diritto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risar-cimento dei danni per assoluta genericità della stessa.8.

In coerenza con l'orientamento espresso in materia da costante giuri-sprudenza di questa Corte ed a cui il Collegio intende dare continuità, ilprimo motivo è fondato. (cfr. Cass. 15895/2019)8.1.

Nello specifico tema della prescrizione estintiva, è stato anche di re-cente ribadito (principio già affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenzan. 10955 del 2002 ) - che l'elemento costitutivo della relativa eccezione, ilcui onere allegativo incombe sulla parte che la deduce, è rappresentatodall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la deter-minazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'ef-fetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identifi-cazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla leg-ge.

Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezio-ne - che, com'è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto -implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato ele-mento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, enon anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso spe-cifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso diNumero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/2026specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice, che - previa attivazio-ne del contraddittorio sulla relativa questione - potrà applicare una normadi previsione di un termine diverso.8.2.

E' stato contestualmente evidenziato che l'identificazione della fatti-specie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione, va corretta-mente compiuta alla stregua del "fatto principale" e che tale fatto va indi-viduato nell'inerzia del titolare; laddove il tempo è configurato soltantocome la dimensione del fatto principale, una circostanza ad esso inerente,che non ha valore costitutivo di un corrispondente tipo di prescrizione(nello stesso senso Cass. 15895/2019).8.3.

Deve, infatti, ribadirsi che l'elemento qualificante dell'eccezione diprescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costitui-sce, appunto, il fatto principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la leggericonnette l'invocato effetto estintivo.8.4.

Per le medesime Sezioni Unite del 2019, elemento qualificante dellaeccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto,che costituisce, appunto, il fatto principale (nei sensi di cui si è detto), alquale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo.

Richiedere alla parteeccipiente, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione, che taleinerzia sia particolarmente connotata con riferimento al termine inizialedella stessa, comporta l'introduzione, sia pur indiretta, di una nuova tipiz-zazione delle diverse forme di prescrizione, che la condivisa pronuncia n.10955 del 2002 (Sez.

U, n. 10955 del 25 luglio 2002, Rv. 556223-01) haespressamente voluto escludere.8.4.

Ciò posto, il primo motivo va accolto, perché la Corte territoriale, di-chiarando l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, non si è attenutaal suddetto principio ermeneutico.Conseguentemente, l'eccezione in esame deve essere rivalutata dal giudi-ce del merito sulla base dei sin qui richiamati principi interpretativi.Numero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/20269.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 331 e 346 cod.proc. civ., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'eccezionedi decadenza formulata da [OSCURATO:PERSONA] e fatta propria dall'attore in sede digravame.9.1.

Il motivo è assorbito nella statuizione di fondatezza del primo motivo(cfr. Cass. Sez.

Un. 13195/2018; Cass. 13534/2018).10.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., della violazione dell'art. 1362 cod. civ., per nonavere la Corte ricercato la comune volontà delle parti nel contratto; viola-zione dell'art. 1363 cod. civ., per non avere interpretato le clausole le uneper mezzo delle altre; violazione dell'art. 1367 cod. civ., per avere adotta-to un'interpretazione che privava il contratto di effetto; violazione dell'art.1370 cod. civ. per aver interpretato una clausola ambigua a favore delpredisponente.10.1.

Il motivo è parimenti assorbito nella statuizione di fondatezza delprimo motivo.11.

In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, conassorbimento degli altri due, cassazione della sentenza impugnata e rinvioalla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la rego-lamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri due, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29670/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]   C [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 976/2020depositata il 19/05/2020.Numero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. In data 01/08/01, [OSCURATO:PERSONA]   C. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di seguito, perbrevità, [OSCURATO:PERSONA]) stipulava con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] un contrat-to d'appalto, rep. 9272, registrato in Firenze in data 03/08/01, n. 5904serie 1/A, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di costruzione del se-condo lotto dell'asse stradale Prato-Firenze, dal ponte Lama sul fiume Bi-senzio a via Allende.1.1. A seguito dell'avvenuta consegna dell'opera e dell'ultimazione dei la-vori di asfaltatura, il manto di usura realizzato sulle rotatorie, sugli svincolie sulle rampe di accesso mostrava, sin da subito, evidenti segni di deterio-ramento.La committente, ravvisando la causa nella presunta inadeguatezza degliinerti utilizzati dall'appaltatrice nella confezione del conglomerato bitumi-noso, le intimava di procedere al ripristino del manto stradale nelle zonepiù deteriorate, prescrivendo l'impiego di un bitume realizzato secondouna nuova miscela predisposta dalla Direzione dei Lavori.1.2. L'impresa, conformandosi all'ordine di servizio impartito, provvedevaalla demolizione del manto preesistente e alla successiva esecuzione delnuovo manto di usura in conformità alle prescrizioni tecniche ricevute.1.3. Per quanto concerne il manto di usura dell'asse principale del trattostradale, la Direzione dei Lavori, ipotizzando che anche tale parte potesserisultare viziata e, quindi, soggetta a progressivo deterioramento, dispo-neva l'applicazione di una riduzione pari allo 0,7814% del corrispettivopattuito per l'appaltatrice. Con successivo ordine di servizio, il [OSCURATO:PERSONA] le intimava, dunque, di provvedere al rifacimento anche di que-sto manto, avvertendola che, in caso di mancata esecuzione, la riduzionedel corrispettivo sarebbe stata definitivamente applicata; l'impresa, tutta-Numero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/2026via, sottoscriveva con riserva detto ordine di servizio e non ottemperava,non ritenendosi responsabile per eventuali vizi del manto stradale che ri-teneva essere stato eseguito conformemente al progetto e alle indicazionidella Direzione dei Lavori.1.4. A seguito di tali eventi, provvedeva ad iscrivere riserve nei registri dicontabilità, con le quali chiedeva l'eliminazione delle detrazioni operate inrelazione al manto stradale dell'asse principale, demandando, altresì, il ri-conoscimento del maggior corrispettivo per i lavori supplementari di de-molizione e rifacimento del manto eseguiti su rotatorie, svincoli e rampe,estranei all'originario oggetto dell'appalto.2. Per le suddette ragioni, la società [OSCURATO:PERSONA]  C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Comune di CampiBisenzio, al fine di sentir accertare il proprio diritto a percepire la sommadi € 480.808,12 (oltre interessi ex d.lgs. 231/2002), di cui € 106.224,14corrispondenti alla detrazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la ste-sura del manto sull'asse principale del tratto stradale, € 352.741,34 qualecompenso per la rimozione ed il rifacimento del manto stradale sulle rota-torie, sugli svincoli e nelle rampe, ed infine € 21.842,64 quale compensoper la realizzazione di cordolo bituminoso ai margini delle carreggiate, ilquale non era stato contabilizzato.2.1. Nel costituirsi in giudizio, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] contestava leargomentazioni di parte attrice, addebitando i vizi alla cattiva qualità degliinerti utilizzati, ed adducendo a fondamento di tale constatazione la con-sulenza tecnica effettuata per il Comune dalla Prof.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Eccepiva,inoltre, la tardività della riserva n. 7 azionata in giudizio dall'impresa, eproponeva domanda riconvenzionale risarcitoria avente ad oggetto i giuntidi dilatazione dei viadotti, rivelatisi in seguito anch'essi difettosi. In parti-colare, il Comune domandava il rimborso della spesa sostenuta per i giuntigià sostituiti ed il pagamento delle spese necessarie per la sostituzione diquelli ancora in sede.Numero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/20262.2. Alla prima udienza la società [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'intervenuta pre-scrizione e decadenza del diritto al risarcimento azionato dal Comune invia riconvenzionale e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudiziola propria compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., al fine di essere rilevataindenne da ogni eventuale conseguenza derivante dall'accoglimento di taledomanda.2.3. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepiva, a sua volta, la decadenzadel Comune dall'azione risarcitoria ed affermava, quanto alla manleva,l'assenza di copertura assicurativa in riferimento alle opere in contestazio-ne, in quanto subordinata alla realizzazione delle opere a regola d'arte.3. In data 07/07/2015, il Tribunale di Firenze, pronunciandosi con senten-za n. 2499, respingeva la domanda attorea a causa della tardività della ri-serva, accertava il diritto della società [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il pagamentodella somma di € 8.304,67, quale valore - stimato dal C.T.U. - del cordolobituminoso, accoglieva la domanda riconvenzionale del Comune, condan-nando l'appaltatrice al pagamento di € 189.729,66, oltre rivalutazionemonetaria ed interessi, riteneva di rigettare (solo in motivazione) la do-manda di manleva per inoperatività della polizza.4. Avverso detta pronuncia, la società [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, affi-dato a sei motivi, al fine di ottenere la condanna del Comune al pagamen-to di € 480.808,12, quale somma dovuta a saldo dei lavori effettuati, il ri-getto della domanda riconvenzionale del committente in quanto infondatain fatto e diritto anche alla luce delle eccepite prescrizione e decadenza,nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a mantenerla indenne dalle conseguenzederivanti dall'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionaleavanzata dal Comune.4.1. Si costituiva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il ri-getto della domanda attorea e proponendo, a sua volta, appello incidenta-le volto ad ottenere il riconoscimento delle spese sostenute per gli inter-venti dallo stesso eseguiti per l'importo non inferiore a € 62.000,00, oltreNumero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/2026interessi e rivalutazione monetaria, nonché il diritto al risarcimento deldanno per la sostituzione integrale dei giunti mobili e l'installazione al disopra dei giunti fissi di nuovi giunti a filo pavimentazione, pari alla sommanon inferiore a € 223.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.4.2. Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda dimanleva svolta dall'appellante nei suoi confronti e, in via subordinata, ladeterminazione del quantum della pronuncia di manleva, tenendo contodello scoperto e delle franchigie contrattualmente previste; sempre in viasubordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle doman-de del Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva di accertare e graduare le sin-gole quote di responsabilità e di incidenza causale e contenere la condan-na di ciascuna parte nel limite della rispettiva quota, escludendo qualsivo-glia responsabilità solidale; in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi dicondanna solidale di [OSCURATO:PERSONA] con altre parti, contenere la condanna diSACE BT nei limiti della quota di responsabilità e di incidenza causaleesclusivamente imputabili alla stessa ovvero, nell'ipotesi di condanna allagaranzia assicurativa per l'intero debito solidale di [OSCURATO:PERSONA], dichiararetenute e condannare le rimanenti parti a rivalere [OSCURATO:PERSONA] di quanto fossecondannata a versare in eccedenza rispetto alla quota di responsabilitàdell'assicurata.5. Con sentenza n. 976/2020, pubblicata in data 19/05/2020, la Corted'appello di Firenze, confermava il rigetto della domanda principale dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], confermava l'accoglimento della domanda riconvenzio-nale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], seppur con parziale riforma nella de-terminazione dell'importo risarcitorio, confermava la decisione del Tribu-nale in punto di genericità dell'eccezione di prescrizione e decadenza for-mulata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibile l'appello quanto alla legit-timità dell'eccezione di tardività e prescrizione sollevata in primo grado daSACE BT, per non avere quest'ultima impugnato a sua volta la decisionesul punto, e respingeva la domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/2026confermando l'inoperatività delle clausole di garanzia per non essere statal'opera costruita a regola d'arte.6. Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,notificato in data 13/11/2020, affidato a tre motivi di impugnazione.CONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi delloart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione de-gli artt. 183, comma 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1667, comma 2e 3, e 1669, comma 1 e 2, cod. civ., per avere la Corte di merito confer-mato la pronuncia di primo grado circa l'inammissibilità dell'eccezione diprescrizione e decadenza del diritto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risar-cimento dei danni per assoluta genericità della stessa.8. In coerenza con l'orientamento espresso in materia da costante giuri-sprudenza di questa Corte ed a cui il Collegio intende dare continuità, ilprimo motivo è fondato. (cfr. Cass. 15895/2019)8.1. Nello specifico tema della prescrizione estintiva, è stato anche di re-cente ribadito (principio già affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenzan. 10955 del 2002 ) - che l'elemento costitutivo della relativa eccezione, ilcui onere allegativo incombe sulla parte che la deduce, è rappresentatodall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la deter-minazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'ef-fetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identifi-cazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla leg-ge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezio-ne - che, com'è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto -implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato ele-mento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, enon anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso spe-cifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso diNumero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/2026specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice, che - previa attivazio-ne del contraddittorio sulla relativa questione - potrà applicare una normadi previsione di un termine diverso.8.2. E' stato contestualmente evidenziato che l'identificazione della fatti-specie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione, va corretta-mente compiuta alla stregua del "fatto principale" e che tale fatto va indi-viduato nell'inerzia del titolare; laddove il tempo è configurato soltantocome la dimensione del fatto principale, una circostanza ad esso inerente,che non ha valore costitutivo di un corrispondente tipo di prescrizione(nello stesso senso Cass. 15895/2019).8.3. Deve, infatti, ribadirsi che l'elemento qualificante dell'eccezione diprescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costitui-sce, appunto, il fatto principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la leggericonnette l'invocato effetto estintivo.8.4. Per le medesime Sezioni Unite del 2019, elemento qualificante dellaeccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto,che costituisce, appunto, il fatto principale (nei sensi di cui si è detto), alquale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Richiedere alla parteeccipiente, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione, che taleinerzia sia particolarmente connotata con riferimento al termine inizialedella stessa, comporta l'introduzione, sia pur indiretta, di una nuova tipiz-zazione delle diverse forme di prescrizione, che la condivisa pronuncia n.10955 del 2002 (Sez. U, n. 10955 del 25 luglio 2002, Rv. 556223-01) haespressamente voluto escludere.8.4. Ciò posto, il primo motivo va accolto, perché la Corte territoriale, di-chiarando l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, non si è attenutaal suddetto principio ermeneutico.Conseguentemente, l'eccezione in esame deve essere rivalutata dal giudi-ce del merito sulla base dei sin qui richiamati principi interpretativi.Numero registro generale 29670/2020Numero sezionale 3654/2025Numero di raccolta generale 7904/2026Data pubblicazione 31/03/20269. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 331 e 346 cod.proc. civ., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'eccezionedi decadenza formulata da [OSCURATO:PERSONA] e fatta propria dall'attore in sede digravame.9.1. Il motivo è assorbito nella statuizione di fondatezza del primo motivo(cfr. Cass. Sez. Un. 13195/2018; Cass. 13534/2018).10. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., della violazione dell'art. 1362 cod. civ., per nonavere la Corte ricercato la comune volontà delle parti nel contratto; viola-zione dell'art. 1363 cod. civ., per non avere interpretato le clausole le uneper mezzo delle altre; violazione dell'art. 1367 cod. civ., per avere adotta-to un'interpretazione che privava il contratto di effetto; violazione dell'art.1370 cod. civ. per aver interpretato una clausola ambigua a favore delpredisponente.10.1. Il motivo è parimenti assorbito nella statuizione di fondatezza delprimo motivo.11. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, conassorbimento degli altri due, cassazione della sentenza impugnata e rinvioalla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la rego-lamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri due, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO
Sentenza Cassazione n. 07904/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris