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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 24668/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA];2956- controricorrente –avverso la sentenza n. 1573/2024 dellaCORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il23/04/2024 R.G.N. 200/2022;Numero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/2026udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso depositato nel novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] conveniva ingiudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.r.l.), deducendo di avere intrattenuto conla stessa, dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2013, un rapporto formalmentequalificato come consulenza professionale, ma in realtà svolto con modalità propriedel lavoro subordinato, con funzioni di direzione dell’area amministrativa efinanziaria.Esponeva che, pur in presenza di un contratto di consulenza stipulato in data1° febbraio 2004 per la durata di un anno, il rapporto si era protratto in modocontinuativo ed esclusivo, con stabile inserimento nell’organizzazione aziendale,assunzione di responsabilità gestionali e coordinamento di uffici e risorse, nonchécostante riferimento all’amministratore unico.

Chiedeva, pertanto, accertarsi lanatura subordinata del rapporto, con inquadramento dirigenziale, e la condannadella società al pagamento delle differenze retributive, dell’indennità sostitutiva delpreavviso, del TFR e di ulteriori emolumenti, nonché al risarcimento conseguenteall’asserita illegittimità del recesso.La società convenuta contestava integralmente le domande, deducendo lanatura autonoma del rapporto, in ragione del titolo contrattuale, della qualificazioneprofessionale del ricorrente (dottore commercialista), delle modalità diremunerazione mediante fatturazione e dell’assenza di vincoli di subordinazione; invia subordinata, negava comunque la configurabilità di una posizione dirigenziale.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4862/2015, accertava la sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale nel periodo dedotto econdannava la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delTFR, rigettando le ulteriori domande.Numero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/20262.

Avverso tale decisione proponevano appello principale la società e appelloincidentale il lavoratore; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12 ottobre2017, rigettava entrambi i gravami, confermando la qualificazione del rapporto ele conseguenti statuizioni.3.

Su ricorso per cassazione di entrambe le parti, la Suprema Corte, conordinanza 19 novembre 2021, n. 35687, accoglieva, per quanto di ragione, ilsecondo motivo del ricorso principale della società, cassava la sentenza impugnatae rinviava alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame,rilevando carenza motivazionale in ordine alla valutazione del nomen iuris attribuitoal rapporto.4.

Riassunto il giudizio, in sede di rinvio, la Corte territoriale confermavanuovamente la natura subordinata e dirigenziale del rapporto, valorizzando lemodalità concrete di svolgimento della prestazione, la continuità dell’inserimentonell’organizzazione aziendale, l’assoggettamento – sia pure attenuato – al poteredirettivo e la mancanza di rischio d’impresa, ritenuti prevalenti rispetto allaqualificazione formale.5.

Avverso tale ultima pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la societàLa società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.6. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il termine di giorni sessanta per il deposito dellamotivazione ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 384 c.p.c. e del principio didiritto enunciato dalla Corte di cassazione, per avere la Corte territoriale, in sededi rinvio, disatteso il dictum rescindente, omettendo di attribuire il dovuto rilievo alnomen iuris del rapporto e alla volontà negoziale delle parti, nonostante la posizioneparitaria e l’elevata qualificazione professionale del lavoratore.Numero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/20261.1.

Il motivo è infondato.La Corte di cassazione ha annullato la precedente sentenza d’appello ritenendoinsufficiente la motivazione sulla qualificazione del rapporto, poiché la Corteterritoriale aveva valorizzato quasi esclusivamente gli elementi di eterodirezioneemersi durante l’esecuzione del rapporto senza dare adeguata ragione dellamancata valorizzazione del nomen iuris scelto dalle parti e, in particolare, dellacircostanza che fosse stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a predisporre un contratto qualificatocome consulenza professionale.

La Corte di legittimità ha quindi richiesto diverificare rigorosamente se il contenuto del contratto si fosse tradotto in uncomportamento coerente delle parti nel corso del rapporto.In sede di rinvio, la Corte d’appello ha esaminato il contratto del 1° febbraio2004, che configurava una consulenza professionale autonoma, limitata a specificiinterventi e da svolgersi con piena autonomia organizzativa, rilevando però che lerisultanze istruttorie avevano evidenziato un netto scostamento tra l’assettonegoziale formalmente pattuito e quello concretamente attuato.Dalle prove testimoniali e documentali era emerso, ad avviso del giudice delrinvio, che [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva un’attività di consulenza occasionale o limitata asingole proposte, ma era stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale, in cuidirigeva il settore amministrativo e finanziario, coordinava il personale dell’ufficioamministrativo, impartiva istruzioni ai dipendenti e operava come referente internoed esterno della società.La Corte ha inoltre valorizzato la presenza quotidiana di [OSCURATO:PERSONA] in azienda percirca nove anni, l’utilizzo esclusivo di strutture e mezzi della società, l’assenza dirischio imprenditoriale, la continuità della prestazione e il costante rapporto conl’amministratore unico Procacci, dal quale riceveva direttive e al quale riferivaregolarmente l’attività svolta.

Anche la documentazione prodotta, comprese le e-mail e gli atti societari, confermava il suo ruolo di Direttore amministrativo efinanziario e la sua piena integrazione nella struttura organizzativa della [OSCURATO:SOCIETA].Sono stati invece ritenuti non decisivi gli elementi invocati dalla società, quali ilpossesso della partita IVA, l’iscrizione all’albo dei commercialisti, la titolarità di unoNumero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/2026studio professionale e l’elevato compenso percepito, tutti considerati compatibilianche con un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale.Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro intellettuale edirigenziale, la Corte ha osservato che la subordinazione può manifestarsi in formedella prestazione, il coordinamento con l’organizzazione aziendale, la retribuzioneperiodica, l’assenza di rischio d’impresa e l’inserimento stabile nella strutturaproduttiva.

Alla luce di tali elementi ha concluso che il rapporto presentava tutti icaratteri del lavoro subordinato dirigenziale, attribuendo prevalenza alle concretemodalità di svolgimento del rapporto rispetto alla qualificazione formale adottatadalle parti.Dunque, avendo il giudice del rinvio valutato il nomen iuris attribuito all’attonegoziale alla luce dell’intero compendio probatorio, delle concrete modalità con lequali si è svolto il rapporto e della ritenuta non consequenziale concretaesplicazione del rapporto stesso nei termini contrattuali, non risulta violato ildisposto di cui all’art. 384 cod.proc.civ., avendo la giurisprudenza di questa Corte(tra le altre Cass.

S.U. n. 18303/2020) affermato che in caso di ricorso percassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedentestatuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteripropri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione,si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche allaindagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessielementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispettoai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacificio accertati definitivamente.2.

Con il secondo ed il terzo motivo, che si affrontano congiuntamente per laloro intima connessione, si denuncia, rispettivamente: con il secondo motivo,violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1362 e segg. del c.c., dell’art. 2222c.c., dell’art. 2229 c.c. e dell’art. 2094 c.c. per l’erronea qualificazione del rapportosiccome subordinato e l’utilizzazione di elementi di parametro giuridicamente nonNumero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026rilevanti o non esclusivamente riconducibili all’art. 2094 Cod.

Civ.; con il terzoData pubblicazione 17/08/2026motivo, erronea interpretazione dell’art. 61 D.lgs. 276/2003, omessa integralevalutazione dei presupposti giuridici relativi ad una qualificazione del rapporto comeautonomo e/o come riconducibile ad una collaborazione coordinata e continuativadi lavoratore autonomo iscritto ad un albo professionale.3.

Sostanzialmente si censura la decisione per avere la Corte d’appelloerroneamente qualificato come subordinato un rapporto che, secondo laprospettazione della ricorrente, presentava i caratteri propri della prestazioneautonoma o, comunque, parasubordinata.

La Corte avrebbe violato le norme intema di qualificazione del rapporto e dei criteri distintivi tra subordinazione eautonomia, fondando la decisione su elementi ritenuti non decisivi o equivoci etrascurando invece circostanze rilevanti incompatibili con la subordinazione.3.1.

I motivi sono infondati.In ragione della motivazione fornita, di cui si è dato atto sopra, la sentenza hafatto corretta applicazione della regola elaborata dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui - ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale illavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore dilavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmentenell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con lanatura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di meritodeve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di unasituazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettividell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi dellasubordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzatodalla c.d. subordinazione attenuata (Cass. n. 3640 del 13/02/2020 (Rv. 657171 -01).Tale regola di giudizio è stata correttamente applicata.

La doglianza, indefinitiva finisce per censurare l’esito del giudizio medesimo, esulando del tutto dailimiti del controllo di legittimità sull’apprezzamento delle circostanze in fattoappurate dal giudice del merito.Numero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/2026Con specifico riferimento all’art. 61 del d.lgs. cit, la Corte ha escluso lariconducibilità del contratto alla norma indicata per assenza di uno specificoprogetto, sicchè anche la prospettazione dell’omesso esame si rivela infondata.4.

Con il quarto motivo, si deduce, in via subordinata, la violazione degli art.2222 e 2229 c.c. e dell’art. 2094 c.c., per l’erronea valutazione della fattispecie el’erronea equiparazione della disciplina giuridica relativa al periodo di vigenzaannuale del contratto di consulenza sottoscritto nel gennaio 2004 con la disciplinadel periodo successivo alla scadenza di detto contratto.

Ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 4 c.p.c., si denuncia la omissione totale di motivazione sul punto.5.

Il motivo è infondato.

A pag. 17 e a pag. 23 della motivazione della sentenzaimpugnata si afferma che, ai fini della qualificazione del contratto e del rilievo daconcreto atteggiarsi del successivo rapporto non sarebbe stato comunque possibileper il periodo successivo alla scadenza dello stesso (gennaio 2005), dovendosiconsiderare venuti meno gli effetti dell’accordo e dovendosi apprezzare il vincolocontrattuale nella sua esclusiva dimensione temporale.

Tale considerazione risultalogicamente connessa all’accertamento degli indici della subordinazione di cui si èdetto e costituisce idonea motivazione sul punto indicato nel motivo in esame.6.

Con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione delladisciplina collettiva (CCNL dirigenti industria) e dei principi in tema diinquadramento, per avere la Corte riconosciuto la qualifica dirigenziale, in assenza– secondo la ricorrente – dei presupposti sostanziali e organizzativi che lagiustificano.6.1.

Il motivo è infondato.

In particolare, la Corte ha valorizzato: il rapportodiretto con l'amministratore unico Procacci, senza l'intermediazione di altridirigenti; la responsabilità autonoma del settore amministrativo, contabile efinanziario dell'impresa; il coordinamento del personale amministrativo e l'eserciziodi poteri organizzativi; la partecipazione alle riunioni aziendali insieme agli altriNumero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/2026dirigenti e responsabili apicali; i rapporti diretti con banche, finanziarie ed altrisoggetti esterni; l'esercizio di poteri che consentivano di impegnare la società versoi terzi e di spenderne il nome all'esterno; il possesso di procure e deleghe relativealla gestione dei rapporti bancari e finanziari.Secondo la Corte, proprio la capacità di rappresentare e impegnare la societànei confronti dei terzi, unitamente alla direzione autonoma di un settore essenzialedell'impresa, costituiva il tratto distintivo rispetto alla figura del quadro, la qualerappresenta una categoria intermedia tra impiegati e dirigenti e non implicanormalmente tali poteri di rappresentanza e decisione.Per questo la Corte ha ritenuto che le mansioni concretamente esercitate daAltea fossero incompatibili con l'inquadramento come quadro, secondo le previsionidel CCNL, e integrassero invece gli estremi della qualifica dirigenziale.Si tratta di accertamento certamente valido al fine della corretta applicazionedella regola di giudizio relativa all’inquadramento del dirigente, là dove, come nelcaso di specie, il CCNL applicabile non prevede la qualifica dirigenziale, ma quelladi quadro.7.

Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2013 cod.civ. e dell’art. 2120 cod. civ. – erronea esclusione del t.f.r. e dell’indennità dimancato preavviso dalla retribuzione assorbibile in punto di conversione globale delrapporto, nonché vizio di motivazione e violazione dell’art. 2118 cod. civ. e 2120cod. civ. e l’erronea inclusione, nella retribuzione considerata presupposto diquantificazione di istituti non assorbibili, di tutti i compensi erogati al dott. [OSCURATO:PERSONA],anche da terzi destinatari di autonome fatture o, pur percepiti dalla [OSCURATO:SOCIETA], mariferibili incontestabilmente a compenso di lavoro autonomoIn sostanza, si deduce la violazione dei principi in materia di assorbimento e diquantificazione del trattamento economico, per avere la Corte escluso l’assorbibilitàdelle somme corrisposte a titolo di compenso professionale rispetto alle indennitàriconosciute (preavviso e TFR).7.1.

Il motivo è infondato.

Correttamente è stato negato l’assorbimento del TFRnelle somme asseritamente versate in eccesso rispetto alle previsioni del CcnlNumero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026ritenuto applicabile, essendo stato affermato da questa Corte di cassazione (Cass.Data pubblicazione 17/08/2026n. 5552 del 09/03/2011 Rv. 616448 - 01) che, in tema di determinazione deltrattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, una volta accertata ingiudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con laqualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, il principiodell’assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto chematurano al momento della cessazione del rapporto medesimo.8.

Tale principio, come correttamente osservato dalla Corte di merito, riguardadunque anche l’indennità di preavviso che pure matura al momento in cui ilrapporto di lavoro si estingue.9.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nellamisura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 10.000,00per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 17 giugno 2026.La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA];2956- controricorrente –avverso la sentenza n. 1573/2024 dellaCORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il23/04/2024 R.G.N. 200/2022;Numero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/2026udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato nel novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] conveniva ingiudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.r.l.), deducendo di avere intrattenuto conla stessa, dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2013, un rapporto formalmentequalificato come consulenza professionale, ma in realtà svolto con modalità propriedel lavoro subordinato, con funzioni di direzione dell’area amministrativa efinanziaria.Esponeva che, pur in presenza di un contratto di consulenza stipulato in data1° febbraio 2004 per la durata di un anno, il rapporto si era protratto in modocontinuativo ed esclusivo, con stabile inserimento nell’organizzazione aziendale,assunzione di responsabilità gestionali e coordinamento di uffici e risorse, nonchécostante riferimento all’amministratore unico. Chiedeva, pertanto, accertarsi lanatura subordinata del rapporto, con inquadramento dirigenziale, e la condannadella società al pagamento delle differenze retributive, dell’indennità sostitutiva delpreavviso, del TFR e di ulteriori emolumenti, nonché al risarcimento conseguenteall’asserita illegittimità del recesso.La società convenuta contestava integralmente le domande, deducendo lanatura autonoma del rapporto, in ragione del titolo contrattuale, della qualificazioneprofessionale del ricorrente (dottore commercialista), delle modalità diremunerazione mediante fatturazione e dell’assenza di vincoli di subordinazione; invia subordinata, negava comunque la configurabilità di una posizione dirigenziale.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4862/2015, accertava la sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale nel periodo dedotto econdannava la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delTFR, rigettando le ulteriori domande.Numero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/20262. Avverso tale decisione proponevano appello principale la società e appelloincidentale il lavoratore; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12 ottobre2017, rigettava entrambi i gravami, confermando la qualificazione del rapporto ele conseguenti statuizioni.3. Su ricorso per cassazione di entrambe le parti, la Suprema Corte, conordinanza 19 novembre 2021, n. 35687, accoglieva, per quanto di ragione, ilsecondo motivo del ricorso principale della società, cassava la sentenza impugnatae rinviava alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame,rilevando carenza motivazionale in ordine alla valutazione del nomen iuris attribuitoal rapporto.4. Riassunto il giudizio, in sede di rinvio, la Corte territoriale confermavanuovamente la natura subordinata e dirigenziale del rapporto, valorizzando lemodalità concrete di svolgimento della prestazione, la continuità dell’inserimentonell’organizzazione aziendale, l’assoggettamento – sia pure attenuato – al poteredirettivo e la mancanza di rischio d’impresa, ritenuti prevalenti rispetto allaqualificazione formale.5. Avverso tale ultima pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la societàLa società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.6. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il termine di giorni sessanta per il deposito dellamotivazione ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 384 c.p.c. e del principio didiritto enunciato dalla Corte di cassazione, per avere la Corte territoriale, in sededi rinvio, disatteso il dictum rescindente, omettendo di attribuire il dovuto rilievo alnomen iuris del rapporto e alla volontà negoziale delle parti, nonostante la posizioneparitaria e l’elevata qualificazione professionale del lavoratore.Numero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/20261.1. Il motivo è infondato.La Corte di cassazione ha annullato la precedente sentenza d’appello ritenendoinsufficiente la motivazione sulla qualificazione del rapporto, poiché la Corteterritoriale aveva valorizzato quasi esclusivamente gli elementi di eterodirezioneemersi durante l’esecuzione del rapporto senza dare adeguata ragione dellamancata valorizzazione del nomen iuris scelto dalle parti e, in particolare, dellacircostanza che fosse stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a predisporre un contratto qualificatocome consulenza professionale. La Corte di legittimità ha quindi richiesto diverificare rigorosamente se il contenuto del contratto si fosse tradotto in uncomportamento coerente delle parti nel corso del rapporto.In sede di rinvio, la Corte d’appello ha esaminato il contratto del 1° febbraio2004, che configurava una consulenza professionale autonoma, limitata a specificiinterventi e da svolgersi con piena autonomia organizzativa, rilevando però che lerisultanze istruttorie avevano evidenziato un netto scostamento tra l’assettonegoziale formalmente pattuito e quello concretamente attuato.Dalle prove testimoniali e documentali era emerso, ad avviso del giudice delrinvio, che [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva un’attività di consulenza occasionale o limitata asingole proposte, ma era stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale, in cuidirigeva il settore amministrativo e finanziario, coordinava il personale dell’ufficioamministrativo, impartiva istruzioni ai dipendenti e operava come referente internoed esterno della società.La Corte ha inoltre valorizzato la presenza quotidiana di [OSCURATO:PERSONA] in azienda percirca nove anni, l’utilizzo esclusivo di strutture e mezzi della società, l’assenza dirischio imprenditoriale, la continuità della prestazione e il costante rapporto conl’amministratore unico Procacci, dal quale riceveva direttive e al quale riferivaregolarmente l’attività svolta. Anche la documentazione prodotta, comprese le e-mail e gli atti societari, confermava il suo ruolo di Direttore amministrativo efinanziario e la sua piena integrazione nella struttura organizzativa della [OSCURATO:SOCIETA].Sono stati invece ritenuti non decisivi gli elementi invocati dalla società, quali ilpossesso della partita IVA, l’iscrizione all’albo dei commercialisti, la titolarità di unoNumero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/2026studio professionale e l’elevato compenso percepito, tutti considerati compatibilianche con un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale.Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro intellettuale edirigenziale, la Corte ha osservato che la subordinazione può manifestarsi in formedella prestazione, il coordinamento con l’organizzazione aziendale, la retribuzioneperiodica, l’assenza di rischio d’impresa e l’inserimento stabile nella strutturaproduttiva. Alla luce di tali elementi ha concluso che il rapporto presentava tutti icaratteri del lavoro subordinato dirigenziale, attribuendo prevalenza alle concretemodalità di svolgimento del rapporto rispetto alla qualificazione formale adottatadalle parti.Dunque, avendo il giudice del rinvio valutato il nomen iuris attribuito all’attonegoziale alla luce dell’intero compendio probatorio, delle concrete modalità con lequali si è svolto il rapporto e della ritenuta non consequenziale concretaesplicazione del rapporto stesso nei termini contrattuali, non risulta violato ildisposto di cui all’art. 384 cod.proc.civ., avendo la giurisprudenza di questa Corte(tra le altre Cass. S.U. n. 18303/2020) affermato che in caso di ricorso percassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedentestatuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteripropri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione,si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche allaindagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessielementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispettoai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacificio accertati definitivamente.2. Con il secondo ed il terzo motivo, che si affrontano congiuntamente per laloro intima connessione, si denuncia, rispettivamente: con il secondo motivo,violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1362 e segg. del c.c., dell’art. 2222c.c., dell’art. 2229 c.c. e dell’art. 2094 c.c. per l’erronea qualificazione del rapportosiccome subordinato e l’utilizzazione di elementi di parametro giuridicamente nonNumero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026rilevanti o non esclusivamente riconducibili all’art. 2094 Cod. Civ.; con il terzoData pubblicazione 17/08/2026motivo, erronea interpretazione dell’art. 61 D.lgs. 276/2003, omessa integralevalutazione dei presupposti giuridici relativi ad una qualificazione del rapporto comeautonomo e/o come riconducibile ad una collaborazione coordinata e continuativadi lavoratore autonomo iscritto ad un albo professionale.3. Sostanzialmente si censura la decisione per avere la Corte d’appelloerroneamente qualificato come subordinato un rapporto che, secondo laprospettazione della ricorrente, presentava i caratteri propri della prestazioneautonoma o, comunque, parasubordinata. La Corte avrebbe violato le norme intema di qualificazione del rapporto e dei criteri distintivi tra subordinazione eautonomia, fondando la decisione su elementi ritenuti non decisivi o equivoci etrascurando invece circostanze rilevanti incompatibili con la subordinazione.3.1. I motivi sono infondati.In ragione della motivazione fornita, di cui si è dato atto sopra, la sentenza hafatto corretta applicazione della regola elaborata dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui - ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale illavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore dilavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmentenell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con lanatura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di meritodeve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di unasituazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettividell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi dellasubordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzatodalla c.d. subordinazione attenuata (Cass. n. 3640 del 13/02/2020 (Rv. 657171 -01).Tale regola di giudizio è stata correttamente applicata. La doglianza, indefinitiva finisce per censurare l’esito del giudizio medesimo, esulando del tutto dailimiti del controllo di legittimità sull’apprezzamento delle circostanze in fattoappurate dal giudice del merito.Numero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/2026Con specifico riferimento all’art. 61 del d.lgs. cit, la Corte ha escluso lariconducibilità del contratto alla norma indicata per assenza di uno specificoprogetto, sicchè anche la prospettazione dell’omesso esame si rivela infondata.4. Con il quarto motivo, si deduce, in via subordinata, la violazione degli art.2222 e 2229 c.c. e dell’art. 2094 c.c., per l’erronea valutazione della fattispecie el’erronea equiparazione della disciplina giuridica relativa al periodo di vigenzaannuale del contratto di consulenza sottoscritto nel gennaio 2004 con la disciplinadel periodo successivo alla scadenza di detto contratto. Ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 4 c.p.c., si denuncia la omissione totale di motivazione sul punto.5. Il motivo è infondato. A pag. 17 e a pag. 23 della motivazione della sentenzaimpugnata si afferma che, ai fini della qualificazione del contratto e del rilievo daconcreto atteggiarsi del successivo rapporto non sarebbe stato comunque possibileper il periodo successivo alla scadenza dello stesso (gennaio 2005), dovendosiconsiderare venuti meno gli effetti dell’accordo e dovendosi apprezzare il vincolocontrattuale nella sua esclusiva dimensione temporale. Tale considerazione risultalogicamente connessa all’accertamento degli indici della subordinazione di cui si èdetto e costituisce idonea motivazione sul punto indicato nel motivo in esame.6. Con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione delladisciplina collettiva (CCNL dirigenti industria) e dei principi in tema diinquadramento, per avere la Corte riconosciuto la qualifica dirigenziale, in assenza– secondo la ricorrente – dei presupposti sostanziali e organizzativi che lagiustificano.6.1. Il motivo è infondato. In particolare, la Corte ha valorizzato: il rapportodiretto con l'amministratore unico Procacci, senza l'intermediazione di altridirigenti; la responsabilità autonoma del settore amministrativo, contabile efinanziario dell'impresa; il coordinamento del personale amministrativo e l'eserciziodi poteri organizzativi; la partecipazione alle riunioni aziendali insieme agli altriNumero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/2026dirigenti e responsabili apicali; i rapporti diretti con banche, finanziarie ed altrisoggetti esterni; l'esercizio di poteri che consentivano di impegnare la società versoi terzi e di spenderne il nome all'esterno; il possesso di procure e deleghe relativealla gestione dei rapporti bancari e finanziari.Secondo la Corte, proprio la capacità di rappresentare e impegnare la societànei confronti dei terzi, unitamente alla direzione autonoma di un settore essenzialedell'impresa, costituiva il tratto distintivo rispetto alla figura del quadro, la qualerappresenta una categoria intermedia tra impiegati e dirigenti e non implicanormalmente tali poteri di rappresentanza e decisione.Per questo la Corte ha ritenuto che le mansioni concretamente esercitate daAltea fossero incompatibili con l'inquadramento come quadro, secondo le previsionidel CCNL, e integrassero invece gli estremi della qualifica dirigenziale.Si tratta di accertamento certamente valido al fine della corretta applicazionedella regola di giudizio relativa all’inquadramento del dirigente, là dove, come nelcaso di specie, il CCNL applicabile non prevede la qualifica dirigenziale, ma quelladi quadro.7. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2013 cod.civ. e dell’art. 2120 cod. civ. – erronea esclusione del t.f.r. e dell’indennità dimancato preavviso dalla retribuzione assorbibile in punto di conversione globale delrapporto, nonché vizio di motivazione e violazione dell’art. 2118 cod. civ. e 2120cod. civ. e l’erronea inclusione, nella retribuzione considerata presupposto diquantificazione di istituti non assorbibili, di tutti i compensi erogati al dott. [OSCURATO:PERSONA],anche da terzi destinatari di autonome fatture o, pur percepiti dalla [OSCURATO:SOCIETA], mariferibili incontestabilmente a compenso di lavoro autonomoIn sostanza, si deduce la violazione dei principi in materia di assorbimento e diquantificazione del trattamento economico, per avere la Corte escluso l’assorbibilitàdelle somme corrisposte a titolo di compenso professionale rispetto alle indennitàriconosciute (preavviso e TFR).7.1. Il motivo è infondato. Correttamente è stato negato l’assorbimento del TFRnelle somme asseritamente versate in eccesso rispetto alle previsioni del CcnlNumero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026ritenuto applicabile, essendo stato affermato da questa Corte di cassazione (Cass.Data pubblicazione 17/08/2026n. 5552 del 09/03/2011 Rv. 616448 - 01) che, in tema di determinazione deltrattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, una volta accertata ingiudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con laqualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, il principiodell’assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto chematurano al momento della cessazione del rapporto medesimo.8. Tale principio, come correttamente osservato dalla Corte di merito, riguardadunque anche l’indennità di preavviso che pure matura al momento in cui ilrapporto di lavoro si estingue.9. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nellamisura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 10.000,00per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 17 giugno 2026.La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 17093/2024Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 24668/2026Data pubblicazione 17/08/2026
Sentenza Cassazione n. 24668/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris