CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo di ricorso, la mancata disapplicazione della recidiva contestata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; Rilevato che il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto solo con il ricorso per cassazione è stata dedotta l'illegittimità della valutazione delle condanne di cui ai numeri 2 e 4 del certificato del casellario, in ragione dell'esito positivo dell'affidamento ai servizi sociali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 20