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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05276/2026

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 13 / 02/2026 C .

C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 358 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 358 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto GIACHETTI Monica (C.F.: GCHMNC 71L44 E445D ) rappresentatae difesa dall ’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GBB VTR51R18 L219S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fulvio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56C26 E445L ) rappresentato e difeso dall ’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRT LGU78T17 L219V ) GIACHETTI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GCHRMR 47M61 E445A ) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : FRS LRT74H16 L219Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 61C13 G273V) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 602/2023, pubblicatain data 16 giugno 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dato corso ad un pignoramento immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Alla creditrice procedente, de- ceduta nel corso del processo, è succeduta l’erede universale Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA].

Nella procedura esecutiva è intervenuto il creditore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto opposizione, de- ducendo la nullità dell’atto di pignoramento e dell’ipoteca iscritta sui beni pignorati.

L’opposizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dal Tribunale di Ivrea.

La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’ap- pello del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di agire « in proprio e quale successore a titolo particolare dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]», sulla base di tremotivi.

Hanno depositato controricorso sia il [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]- chetti.

Il primo, peraltro, ha, in realtà, aderito al ricorso di Mo- nica Giachetti.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Si premette che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pur essendo la debitrice esecutata, non è stata chiamata a partecipare al giudizio di merito, il cui è oggetto è costituito da una opposi- zione avanzata da un creditore intervenuto che ha contestato la validità dell’attodi pignoramento, oltre all’efficacia delle ipo- teche iscritte sui beni pignorati.

Il ricorso per cassazione è stato, peraltro, avanzato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] «in proprio e quale successore a titolo parti- colare dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]».

Tale “successione a titolo particolare” troverebbe fonte inuna scrittura privata, con la quale, nell’ambito di reciproche conces- sioni, [OSCURATO:PERSONA] si è accollata i debiti del [OSCURATO:PERSONA] nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] relativi al pagamento delle spese Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 processuali del presente giudizio, in primo e secondo grado, li- quidate in suo favore, e quest’ultimo le ha ceduto «il diritto controverso ed altresì il diritto ad impugnare, nelle sedi giuri- sdizionali ritenute competenti, le sentenze n. 542/22 del Tribu- nale di Ivrea e n. 602/23 della Corte d’Appello di Torino» (cioè, appunto, le sentenze di primo e secondo grado del presente giudizio).

Inoltre, sempre sul piano processuale, va rilevato che l’intimato [OSCURATO:PERSONA], in realtà, ha aderito al ricorso principale (onde la sua difesa, rubricata come “controricorso” va qualificata, in realtà, come ricorso incidentale adesivo al principale) e che lacontro- ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tardivamente il proprio controricorso, solo in data 1° luglio 2024 (a fronte di ricorso notificato in data 18 dicembre 2023) e, quindi, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.. 2.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio dovrebbe ritenersiradicalmente inammissibile.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, «la le- gittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata e, pertanto, deve es- sere negata ad altri soggetti, con la consequenziale inammissi- bilità dell’impugnazione da essi proposta, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che i medesimi abbiano veste di litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi» (Cass., Sez.

U, n. 9753 del 18/11/1994; Sez. 3, n. 10894 del 01/10/1999;Sez. 3, n. 3688 del 21/02/2006;Sez. 2, n. 25344 del 15/12/2010). [OSCURATO:PERSONA] non è stata parte del giudizio di merito e, seb- bene fosse litisconsorte necessaria, in quanto debitrice esecu- tata, non può ritenersi legittimata a proporre il presente ricorso per cassazione.

Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 3.Altrettanto è a dirsi con riguardo all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di «successore a titolo partico- lare» del [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta cessione del diritto controverso.

In base alle disposizioni di cui agli artt. 77 ed 81 c.p.c., non si puòvalidamente configurare la cessione a terzi di un diritto me- ramente processuale, quale quello di impugnazione di un prov- vedimento giurisdizionale.

D’altra parte, avendo il [OSCURATO:PERSONA] proposto una opposizione mera- mente formale, relativa alla regolarità degli atti del processo di esecuzione nel quale aveva spiegato intervento, non ha fatto valere nel presente giudizio un diritto sostanziale suscettibile di cessione.

Né il credito posto a base dell’intervento avrebbe po- tuto essere ceduto alla stessa debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA]- chetti, perché esso si sarebbe estinto per confusione.

Anche sotto tale profilo, pertanto, dovrebbe escludersi la legit- timazione processuale all’impugnazione della ricorrente.

4. In ogni caso, al di là di quanto sin qui osservato, ciò che risulta decisivo ed assorbente, ai fini dell’esito della presente impugnazione di legittimità, è il rilievo per cui il gravame av- verso la decisione di primo grado (avanzato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]) è stato dichiarato inammissibile dalla corte d’appello, in quanto la sentenza del tribunale è stata emessa in relazione ad una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ed era, quindi, soggetta esclusivamente a ricorso straordinario per cas- sazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Le censure avverso tale statuizione, in particolare contenute nel secondo motivo del ricorsodella Giachetti, cui ha aderito il Bri- zio(con il quale viene denunciata «Nullità della sentenza e del procedimentoper violazione degli artt. 616 e 618 c.p.c. in re- lazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c.», proprio con ri- guardo alla qualificazione dell’opposizione ed alla conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’appello) e tendenti ad af- fermare che si sarebbe trattato, invece, di una opposizione Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sono manifestamente infondate (e, come tali inammissibili ai sensi dell’art. 360 - bis , comma 1, n. 1, c.p.c.).

È sufficiente osservare, in proposito, che l’opposizione all’ese- cuzione di cui all’art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore (procedente o intervenuto) di procedere ad ese- cuzione forzata, può essere proposta esclusivamente dal debi- tore esecutato.

Le opposizioni eventualmente proposte dalle altre parti del pro- cesso esecutivo e, segnatamente, dai creditori procedente ed intervenuti, possono avere ad oggetto esclusivamente la rego- larità del procedimento e sono, quindi, sempre e comunque, da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Tanto chiarito, resta altresì fermo, peraltro, che sia la contesta- zione della validità dell’atto di pignoramento (finanche per un vizio che si assume insanabile), sia la contestazione dei diritti di prelazione di altri creditori, da parte di un creditore interve- nuto, vanno senz’altro qualificate come opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. 5.I rilievi appena svolti, portando alla conferma dell’inammis- sibilità dell’appello e dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado,con conseguente radicale inammissi- bilità del ricorso per cassazione,hanno carattere assorbente di ogni altra questione, sostanziale e processuale (anche relativa- mente alla regolarità del contraddittorio), e rendono, altresì, superfluo l’esame degli altri motivi del ricorso della Giachetti (cui ha aderito il [OSCURATO:PERSONA]), aventi ad oggetto questioni processuali e sostanziali che restano evidentemente assorbite (in partico- lare, con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c. nella parte della sentenza in cui è stata totalmente omessa la Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 disamina del motivo di appello avente ad oggetto la necessità di integrarsi il contraddittorio nei confronti dell’odierna ricor- rente in qualità di parte debitrice e dunque di litisconsorte ne- cessario», e con il terzo si denunzia «nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 1722 c.c.

I° co. n. 4 c.c. e 182 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c. nella parte della sentenza in cui è stata totalmente omessa la disamina del motivo di appello avente ad oggetto il difetto originario non sanabile dello ius postulandi in capo ai difensori della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deceduta in data prece- dente alla notifica dell’atto di pignoramento»). 6.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , al quale ha aderito [OSCURATO:PERSONA] con il suo controricorso, da qualificarsi come ri- corso incidentale adesivo al principale, è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione non possono essere ricono- sciute in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui costituzione (come già rilevato) è tardiva.

Né vi è luogo a provvedere in ordine a tali spese, nei rapporti tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e l’intimato [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito al ricorso della prima, assumendo la posizione di ri- corrente in via incidentale, in adesione al ricorso principale.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , al quale haaderito [OSCURATO:PERSONA]; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti (principale e incidentale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 13 / 02/2026 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 358 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 358 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto GIACHETTI Monica (C.F.: GCHMNC 71L44 E445D ) rappresentatae difesa dall ’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GBB VTR51R18 L219S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fulvio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56C26 E445L ) rappresentato e difeso dall ’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRT LGU78T17 L219V ) GIACHETTI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GCHRMR 47M61 E445A ) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : FRS LRT74H16 L219Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 61C13 G273V) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 602/2023, pubblicatain data 16 giugno 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dato corso ad un pignoramento immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Alla creditrice procedente, de- ceduta nel corso del processo, è succeduta l’erede universale Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA]. Nella procedura esecutiva è intervenuto il creditore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto opposizione, de- ducendo la nullità dell’atto di pignoramento e dell’ipoteca iscritta sui beni pignorati. L’opposizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dal Tribunale di Ivrea. La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’ap- pello del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di agire « in proprio e quale successore a titolo particolare dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]», sulla base di tremotivi. Hanno depositato controricorso sia il [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]- chetti. Il primo, peraltro, ha, in realtà, aderito al ricorso di Mo- nica Giachetti. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Si premette che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pur essendo la debitrice esecutata, non è stata chiamata a partecipare al giudizio di merito, il cui è oggetto è costituito da una opposi- zione avanzata da un creditore intervenuto che ha contestato la validità dell’attodi pignoramento, oltre all’efficacia delle ipo- teche iscritte sui beni pignorati. Il ricorso per cassazione è stato, peraltro, avanzato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] «in proprio e quale successore a titolo parti- colare dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]». Tale “successione a titolo particolare” troverebbe fonte inuna scrittura privata, con la quale, nell’ambito di reciproche conces- sioni, [OSCURATO:PERSONA] si è accollata i debiti del [OSCURATO:PERSONA] nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] relativi al pagamento delle spese Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 processuali del presente giudizio, in primo e secondo grado, li- quidate in suo favore, e quest’ultimo le ha ceduto «il diritto controverso ed altresì il diritto ad impugnare, nelle sedi giuri- sdizionali ritenute competenti, le sentenze n. 542/22 del Tribu- nale di Ivrea e n. 602/23 della Corte d’Appello di Torino» (cioè, appunto, le sentenze di primo e secondo grado del presente giudizio). Inoltre, sempre sul piano processuale, va rilevato che l’intimato [OSCURATO:PERSONA], in realtà, ha aderito al ricorso principale (onde la sua difesa, rubricata come “controricorso” va qualificata, in realtà, come ricorso incidentale adesivo al principale) e che lacontro- ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tardivamente il proprio controricorso, solo in data 1° luglio 2024 (a fronte di ricorso notificato in data 18 dicembre 2023) e, quindi, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.. 2.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio dovrebbe ritenersiradicalmente inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, «la le- gittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata e, pertanto, deve es- sere negata ad altri soggetti, con la consequenziale inammissi- bilità dell’impugnazione da essi proposta, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che i medesimi abbiano veste di litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi» (Cass., Sez. U, n. 9753 del 18/11/1994; Sez. 3, n. 10894 del 01/10/1999;Sez. 3, n. 3688 del 21/02/2006;Sez. 2, n. 25344 del 15/12/2010). [OSCURATO:PERSONA] non è stata parte del giudizio di merito e, seb- bene fosse litisconsorte necessaria, in quanto debitrice esecu- tata, non può ritenersi legittimata a proporre il presente ricorso per cassazione. Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 3.Altrettanto è a dirsi con riguardo all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di «successore a titolo partico- lare» del [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta cessione del diritto controverso. In base alle disposizioni di cui agli artt. 77 ed 81 c.p.c., non si puòvalidamente configurare la cessione a terzi di un diritto me- ramente processuale, quale quello di impugnazione di un prov- vedimento giurisdizionale. D’altra parte, avendo il [OSCURATO:PERSONA] proposto una opposizione mera- mente formale, relativa alla regolarità degli atti del processo di esecuzione nel quale aveva spiegato intervento, non ha fatto valere nel presente giudizio un diritto sostanziale suscettibile di cessione. Né il credito posto a base dell’intervento avrebbe po- tuto essere ceduto alla stessa debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA]- chetti, perché esso si sarebbe estinto per confusione. Anche sotto tale profilo, pertanto, dovrebbe escludersi la legit- timazione processuale all’impugnazione della ricorrente. 4. In ogni caso, al di là di quanto sin qui osservato, ciò che risulta decisivo ed assorbente, ai fini dell’esito della presente impugnazione di legittimità, è il rilievo per cui il gravame av- verso la decisione di primo grado (avanzato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]) è stato dichiarato inammissibile dalla corte d’appello, in quanto la sentenza del tribunale è stata emessa in relazione ad una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ed era, quindi, soggetta esclusivamente a ricorso straordinario per cas- sazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. Le censure avverso tale statuizione, in particolare contenute nel secondo motivo del ricorsodella Giachetti, cui ha aderito il Bri- zio(con il quale viene denunciata «Nullità della sentenza e del procedimentoper violazione degli artt. 616 e 618 c.p.c. in re- lazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c.», proprio con ri- guardo alla qualificazione dell’opposizione ed alla conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’appello) e tendenti ad af- fermare che si sarebbe trattato, invece, di una opposizione Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sono manifestamente infondate (e, come tali inammissibili ai sensi dell’art. 360 - bis , comma 1, n. 1, c.p.c.). È sufficiente osservare, in proposito, che l’opposizione all’ese- cuzione di cui all’art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore (procedente o intervenuto) di procedere ad ese- cuzione forzata, può essere proposta esclusivamente dal debi- tore esecutato. Le opposizioni eventualmente proposte dalle altre parti del pro- cesso esecutivo e, segnatamente, dai creditori procedente ed intervenuti, possono avere ad oggetto esclusivamente la rego- larità del procedimento e sono, quindi, sempre e comunque, da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Tanto chiarito, resta altresì fermo, peraltro, che sia la contesta- zione della validità dell’atto di pignoramento (finanche per un vizio che si assume insanabile), sia la contestazione dei diritti di prelazione di altri creditori, da parte di un creditore interve- nuto, vanno senz’altro qualificate come opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. 5.I rilievi appena svolti, portando alla conferma dell’inammis- sibilità dell’appello e dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado,con conseguente radicale inammissi- bilità del ricorso per cassazione,hanno carattere assorbente di ogni altra questione, sostanziale e processuale (anche relativa- mente alla regolarità del contraddittorio), e rendono, altresì, superfluo l’esame degli altri motivi del ricorso della Giachetti (cui ha aderito il [OSCURATO:PERSONA]), aventi ad oggetto questioni processuali e sostanziali che restano evidentemente assorbite (in partico- lare, con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c. nella parte della sentenza in cui è stata totalmente omessa la Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 disamina del motivo di appello avente ad oggetto la necessità di integrarsi il contraddittorio nei confronti dell’odierna ricor- rente in qualità di parte debitrice e dunque di litisconsorte ne- cessario», e con il terzo si denunzia «nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 1722 c.c. I° co. n. 4 c.c. e 182 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c. nella parte della sentenza in cui è stata totalmente omessa la disamina del motivo di appello avente ad oggetto il difetto originario non sanabile dello ius postulandi in capo ai difensori della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deceduta in data prece- dente alla notifica dell’atto di pignoramento»). 6.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , al quale ha aderito [OSCURATO:PERSONA] con il suo controricorso, da qualificarsi come ri- corso incidentale adesivo al principale, è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione non possono essere ricono- sciute in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui costituzione (come già rilevato) è tardiva. Né vi è luogo a provvedere in ordine a tali spese, nei rapporti tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e l’intimato [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito al ricorso della prima, assumendo la posizione di ri- corrente in via incidentale, in adesione al ricorso principale. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , al quale haaderito [OSCURATO:PERSONA]; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il Ric. n. 358/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti (principale e incidentale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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