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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28404/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35795-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1492/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari l'avviso con il quale l'Ufficio recuperava il credito Iva, indebitamente utilizzato dalla società controllante per l'anno di imposta 2009, a seguito di compensazione tra società infragruppo per avere la società omesso di prestare la polizza fideiussoria all'atto del trasferimento dell'eccedenza di credito Iva.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l'appello osservando, in conformità con le argomentazioni del giudice di primo grado, che nessuna fideiussione o garanzia doveva essere prestata dalla società essendo il credito Iva, per l'annualità precedente, riconosciuto e accertato.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi.

L'intimata non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'ad 132 comma 2 cpc Ric. 2019 n. 35795 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -2- si afferma che la motivazione dell'impugnata sentenza è apparente. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 73 comma 3 dPR 633/72, in combinato disposto con l'art 2909 cc, 38 bis Dpr 633/72 e 6 DM 13/12/1999 in relazione all'art. 360 1 comma nr. 3 cpc; si sostiene l' erroneità della decisione della CTR per non aver ritenuto che l'omessa prestazione della garanzia determinasse l'inutilizzabilitàt da parte della controllante, in compensazione delle eccedenze Iva trasferitele dalle società controllate partecipanti all'Iva di gruppo. 2.11 primo motivo non è fondato. 2.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". 2.2 Nella specie la CTR ha spiegato, sia pur in maniera non corretta come di seguito sarà chiarito, le ragioni del proprio i Ric. 2019 n. 35795 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -3- decisum nella superfluità della predisposizione della garanzie previste per legge che debbono essere presentate in sede di dichiarazione dalle società del gruppo essendo stato il credito di imposta maturato in una precedente annualità riconosciuto dall'amministrazione.

3. Il secondo motivo è fondato. 3.1 II D.M. 13 dicembre 1979, in attuazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c., ha introdotto disposizioni in ordine agli adempimenti e alle procedure necessarie in tema di liquidazioni periodiche, di dichiarazione annuale e di versamenti del tributo da parte dei soggetti appartenenti a uno stesso gruppo.

Per quanto interessa in questa sede l'art. 6, comma 3, del citato D.M., ha previsto che <<per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis.

Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale.

In caso di mancata prestazione delle garanzie l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale>>. 3.2 Questa Corte ha ripetutamente affermato che la norma, testè passata in rassegna, da un lato opera un rinvio recettizio all'art. 38 bis cit. e, dall'altro, impone che le garanzie suddette debbono essere prestate in sede di presentazione della dichiarazione annuale della società il cui credito è stato soddisfatto nel modo suindicato, occorrendo altrimenti versare Ric. 2019 n. 35795 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -4- all'Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate II rinvio operato al D.P.R. citato, art. 38 bis, e la previsione dell'obbligo di garanzia ne fa derivare che l'omessa presentazione della garanzia integra un comportamento di omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione alla prescritta scadenza oggettivamente sanzionabile a norma del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

Si è soggiunto che l'interpretazione contraria finirebbe per svilire la "rado" del D.M. citato, art. 6, volta ad assicurare il recupero di quanto dovuto all'erario qualora sia accertata, successivamente all'estinzione del credito mediante compensazione la mancanza dei presupposti giustificativi della definizione agevolata deriva infra gruppo (cfr. da ultimo Cass. n. 25328/2015, 21299/18 e 6647/19). 3.3 La CTR, nel ritenere la violazione non fonte di danno per l'erario, nè fonte di pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo, ha errato atteso il carattere sostanziale della violazione che determina l'obbligo di versare l'imposta non garantita e, quindi, un omesso versamento del tributo alla scadenza. 4 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte : accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria Ric. 2019 n. 35795 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -5- regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35795-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1492/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari l'avviso con il quale l'Ufficio recuperava il credito Iva, indebitamente utilizzato dalla società controllante per l'anno di imposta 2009, a seguito di compensazione tra società infragruppo per avere la società omesso di prestare la polizza fideiussoria all'atto del trasferimento dell'eccedenza di credito Iva. 2. La CTP accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l'appello osservando, in conformità con le argomentazioni del giudice di primo grado, che nessuna fideiussione o garanzia doveva essere prestata dalla società essendo il credito Iva, per l'annualità precedente, riconosciuto e accertato. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. L'intimata non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'ad 132 comma 2 cpc Ric. 2019 n. 35795 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- si afferma che la motivazione dell'impugnata sentenza è apparente. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 73 comma 3 dPR 633/72, in combinato disposto con l'art 2909 cc, 38 bis Dpr 633/72 e 6 DM 13/12/1999 in relazione all'art. 360 1 comma nr. 3 cpc; si sostiene l' erroneità della decisione della CTR per non aver ritenuto che l'omessa prestazione della garanzia determinasse l'inutilizzabilitàt da parte della controllante, in compensazione delle eccedenze Iva trasferitele dalle società controllate partecipanti all'Iva di gruppo. 2.11 primo motivo non è fondato. 2.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". 2.2 Nella specie la CTR ha spiegato, sia pur in maniera non corretta come di seguito sarà chiarito, le ragioni del proprio i Ric. 2019 n. 35795 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- decisum nella superfluità della predisposizione della garanzie previste per legge che debbono essere presentate in sede di dichiarazione dalle società del gruppo essendo stato il credito di imposta maturato in una precedente annualità riconosciuto dall'amministrazione. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1 II D.M. 13 dicembre 1979, in attuazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c., ha introdotto disposizioni in ordine agli adempimenti e alle procedure necessarie in tema di liquidazioni periodiche, di dichiarazione annuale e di versamenti del tributo da parte dei soggetti appartenenti a uno stesso gruppo. Per quanto interessa in questa sede l'art. 6, comma 3, del citato D.M., ha previsto che <<per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di mancata prestazione delle garanzie l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale>>. 3.2 Questa Corte ha ripetutamente affermato che la norma, testè passata in rassegna, da un lato opera un rinvio recettizio all'art. 38 bis cit. e, dall'altro, impone che le garanzie suddette debbono essere prestate in sede di presentazione della dichiarazione annuale della società il cui credito è stato soddisfatto nel modo suindicato, occorrendo altrimenti versare Ric. 2019 n. 35795 sez. MT - ud. 25-05-2021 -4- all'Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate II rinvio operato al D.P.R. citato, art. 38 bis, e la previsione dell'obbligo di garanzia ne fa derivare che l'omessa presentazione della garanzia integra un comportamento di omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione alla prescritta scadenza oggettivamente sanzionabile a norma del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Si è soggiunto che l'interpretazione contraria finirebbe per svilire la "rado" del D.M. citato, art. 6, volta ad assicurare il recupero di quanto dovuto all'erario qualora sia accertata, successivamente all'estinzione del credito mediante compensazione la mancanza dei presupposti giustificativi della definizione agevolata deriva infra gruppo (cfr. da ultimo Cass. n. 25328/2015, 21299/18 e 6647/19). 3.3 La CTR, nel ritenere la violazione non fonte di danno per l'erario, nè fonte di pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo, ha errato atteso il carattere sostanziale della violazione che determina l'obbligo di versare l'imposta non garantita e, quindi, un omesso versamento del tributo alla scadenza. 4 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte : accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria Ric. 2019 n. 35795 sez. MT - ud. 25-05-2021 -5- regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anc
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