CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23283/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26662/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 367/2020 del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 16 gennaio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo) per sentir dichiarare che la banca aveva indebitamente [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26662/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] incassato la somma di euro 135.914,54, assegnatale all’esito di una procedura espropriativa immobiliare promossa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e nella quale l’istituto di credito aveva spiegato intervento; a suffragio della domanda, rappresentò di aver - unitamente ad altri soggetti -prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni della società OndaclearS.p.A. e che, a seguito del fallimento di quest’ultima, la banca si era dapprima insinuata al passivo ed aveva poi ottenuto decreto monitorio nei riguardi di tutti i fideiussori della società; dedusse altresì che, nelle more del procedimento espropriativo, il credito della banca era stato estinto - con il pagamento di euro 100.000, somma così determinata in via transattiva - da altro fideiussore della società fallita,[OSCURATO:PERSONA], la quale era stata poi ammessa al passivo fallimentare per il corrispondente importo, in surroga della banca; la domanda attorea è stata disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio; per quanto qui ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto che la transazione intercorsa tra la banca ed il cofideiussore [OSCURATO:PERSONA] avesse riguardato esclusivamente la quota di debito di quest’ultima, escludendo pertanto l’applicabilità dell’art. 1304, primo comma, cod. civ., nonché dell’art. 61, secondo comma, della legge fallimentare, regolante la diversa ipotesi della insinuazione al passivo dei condebitori solidali in via di regresso; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un motivo; resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].; parte controricorrente deposita memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che l’unico motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 61, secondo comma, della legge fallimentare e dell’art. 1304 cod. civ., in r.g. n. 26662/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.: in estrema sintesi, assume il ricorrente che l’insinuazione al passivo fallimentare della fideiubente [OSCURATO:PERSONA] postulava l’integrale soddisfacimento del credito dell’istituto bancario e rendeva pertanto illegittima la prosecuzione dell’azione esecutiva individuale da parte di quest’ultimo ed indebita l’assegnazione di somme all’esito; il motivo è infondato, pur occorrendo correggere -a mente dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. - la motivazione della sentenza impugnata, conforme a diritto nella parte dispositiva; giova premettere, in linea generale, che connotato comune a (e proprio di) tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive è la tendenziale definitività degli stessi, da intendersi non già alla stregua di una (inesistente ed inconcepibile, considerata la natura di dette procedure) tensione al giudicato, bensì come impossibilità di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento volte a porne in discussione la validità degli atti o degli effetti (da ultimo, cfr. Cass. 14/06/2023, n. 17021, ove altri riferimenti); più specificamente, la stabilità dei risultati dell’espropriazione forzata è il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento (le varie tipologie di opposizioni,ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall’ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti; da ciò consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass. 28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che abbia fatto abbia r.g. n. 26662/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fatto valere detta illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso (Cass. 24/10/2018, n. 26927); per queste ragioni, preliminari ed assorbenti rispetto ad ogni altra questione, l’originariadomanda dell’odierno ricorrente - siccome tesa alla ripetizione di importi dal creditore intervenutopercepiti all’esito di un’espropriazione immobiliare non connotata dall’esperimento dei rimedi interni a detto procedimento -non poteva essere accolta; il ricorso è, con tale correzione della motivazione della gravata sentenza,rigettato; le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa professionale, come in dispositivo; atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.700 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento r.g. n. 26662/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del