CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1997
Cassazione n. 26889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 cod.pen;ritenuto che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esuladai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 -06/02/2004, Elia, Rv. 229369);che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento (vedi pagine4-5 della sentenzaimpugnata) fondato sul rinvenimento dell'imputato in possesso di un'autorubata;considerato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto dellalegge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propriavalutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che larispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può esserededotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione chesiano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che lacontraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi',dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi dimacroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze.(Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099)che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI