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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:763
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 17 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Tassazione dei dividendi percepiti da un fondo di investimento – Aliquota d’imposta – Disparità di trattamento tra fondi di investimento residenti e fondi di investimento non residenti – Convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione – Neutralizzazione di un’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali mediante la convenzione » Nella causa C‑139/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), con decisione dell’11 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] del Estado contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione,

I. Ziemele (relatrice), A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] ETF, da R. [OSCURATO:PERSONA], A. de la [OSCURATO:PERSONA]Cotera, M. [OSCURATO:PERSONA] e Á. [OSCURATO:PERSONA], abogados; – per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA] e A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo belga, da S. Baeyens e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da A. Giovannini, avvocato dello Stato; – per la Commissione europea, da W. Roels e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] ETF (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e l’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] Tributaria (Agenzia statale dell’amministrazione tributaria, Spagna) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in merito all’aliquota dell’imposta sul reddito dei non residenti applicata ai dividendi derivanti dagli investimenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] in azioni di società spagnole nel corso degli esercizi dal 2007 al 2010.

Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’articolo 10 della convenzione tra il Regno di Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America diretta ad evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a Madrid il 22 febbraio 1990 (in prosieguo: la «CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA]»), prevede quanto segue: «1.

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:

a) il 10% dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene almeno il 25% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi;

b) il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi, negli altri casi. (…)». 4 L’articolo 24, paragrafo 2, di tale Convenzione così prevede: «Conformemente alle disposizioni e fatte salve le limitazioni previste dalla legislazione statunitense (in linea con eventuali modifiche di tale legislazione che non incidono sui suoi principi generali), gli [OSCURATO:PERSONA] consentono ai loro residenti o cittadini di detrarre dall’imposta sul reddito degli [OSCURATO:PERSONA]:

a) l’imposta sul reddito pagata in Spagna da tali cittadini o residenti, o per loro conto, (…) (…)».

Diritto dell ’ Unione 5 L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché tra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi». 6 L’articolo 65 TFUE così recita: «1.

Le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; (…)

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo

63. (…)».

Diritto spagnolo 7 L’articolo 13 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (testo consolidato della legge relativa all’imposta sui redditi dei non residenti), approvato con il [OSCURATO:PERSONA] 5/2004 (regio decreto legislativo n. 5/2004), del 5 marzo 2004 (BOE n. 62, del 12 marzo 2004, pag. 11176), al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Sono considerati redditi ottenuti nel territorio spagnolo i seguenti redditi: (…)

f) i seguenti redditi da capitale mobiliare: 1) i dividendi e gli altri redditi derivanti dalla partecipazione nei fondi propri di entità residenti in Spagna, fatte salve le disposizioni dell’articolo 118 del [texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società) approvato con il [OSCURATO:PERSONA] 4/2004 (regio decreto legislativo n. 4/2004; in prosieguo: la “legge relativa all’imposta sulle società”), del 5 marzo 2004. (…)». 8 L’articolo 25, paragrafo 1, del testo consolidato della legge relativa all’imposta sul reddito dei non residenti così dispone: «L’importo dell’imposta si ottiene applicando alla base imponibile determinata conformemente all’articolo precedente le seguenti aliquote: (…)

f) 19% per quanto riguarda: 1) dividendi e altri redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi propri di un’entità. (…)». 9 L’articolo 28, paragrafo 5, della legge relativa all’imposta sulle società è così formulato: «Sono assoggettati all’aliquota dell’1%:

a) le società di investimento a capitale variabile disciplinate dalla [Ley 35/2003 de Instituciones de [OSCURATO:PERSONA] (legge 35/2003 sugli organismi di investimento collettivo)], del 4 novembre 2003, purché il numero di azionisti richiesto sia almeno quello previsto all’articolo 9, paragrafo 4, di tale legge;

b) i fondi di investimento finanziari previsti da detta legge, purché il numero richiesto di detentori di quote sia almeno quello previsto all’articolo 5, paragrafo 4, della medesima legge; (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 [OSCURATO:PERSONA] è un organismo di investimento collettivo (in prosieguo: un «OIC») con sede negli [OSCURATO:PERSONA] e rispondente alla definizione di società di investimento regolamentata ( regulated investment company ; in prosieguo: la «RIC»), ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] of 1940 (legge statunitense sulle società di investimento del 1940). 11 Nel corso degli esercizi fiscali dal 2007 al 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha percepito dividendi per azioni da essadetenute in società spagnole, dividendi sui quali è stata prelevata in Spagna l’imposta sul reddito dei non residenti mediante una ritenuta alla fonte con un’aliquota del 15%, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA]. 12 Desiderando beneficiare dello stesso trattamento riservato ai fondi di investimento spagnoli che sono soggetti, per i dividendi da essi percepiti, ad un’aliquota d’imposta dell’1%, conformemente all’articolo 28, paragrafo 5, della legge relativa all’imposta sulle società, nella versione applicabile al procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato diverse domande dirette ad ottenere il rimborso della differenza tra l’importo delle ritenute operate, corrispondente all’aliquota d’imposta del 15%, e l’importo corrispondente all’aliquota d’imposta dell’1% calcolata sull’importo del dividendo lordo. 13 A seguito del rigetto di tali domande, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato reclami avverso gli avvisi di accertamento di cui trattasi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico-amministrativo centrale, Spagna), il quale li ha parimenti respinti con decisione del 5 ottobre 2017, con la motivazione che la situazione della [OSCURATO:PERSONA] non era oggettivamente paragonabile a quella degli OIC spagnoli e che, in ogni caso, la restrizione alla libera circolazione risultante dalle imposizioni contestate era stata neutralizzata. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla sezione del contenzioso amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] (Corte centrale, Spagna), la quale, con sentenza del 12 settembre 2022, l’ha accolta e ha dichiarato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso degli importi richiesti, maggiorati degli interessi a decorrere dalla data in cui era stata prelevata la ritenuta alla fonte. 15 Tale giudice ha ammesso, anzitutto, la comparabilità dei RIC e degli OIC e ha poi ritenuto che la neutralizzazione del supplemento d’imposta sopportato dalla [OSCURATO:PERSONA] non fosse dimostrata.

Infatti, in applicazione della normativa spagnola, una ritenuta alla fonte dal 15% al 18% veniva prelevata sui dividendi percepiti dai RIC senza possibilità di rimborso, mentre, secondo tale normativa, veniva applicata un’aliquota dell’1% sui dividendi percepiti dagli enti residenti, pur consentendo a questi ultimi di ottenere il rimborso dell’eccedenza trattenuta, circostanza che essa ha ritenuto discriminatoria e contraria al diritto dell’Unione. 16 Infine, essa ha dichiarato che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto di trasferire agli azionisti o ai detentori di quote il diritto di applicare negli [OSCURATO:PERSONA] il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sostenuta in Spagna non consentiva di affermare che l’amministrazione tributaria fosse riuscita a dimostrare una neutralizzazione totale.

Non sarebbe fondato il diritto di esigere dagli enti di cui trattasi che essi provino che i loro detentori di quote hanno potuto neutralizzare gli effetti della discriminazione utilizzando tale credito d’imposta.

A tale titolo, spetterebbe all’amministrazione tributaria provare una siffatta neutralizzazione utilizzando i mezzi di scambio di informazioni previsti dalle convenzioni fiscali bilaterali dirette ad evitare la doppia imposizione per ottenere le informazioni necessarie, senza che possa essere accettata l’inversione dell’onere della prova sulla base del principio della «facilità probatoria». 17 L’amministrazione tributaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 settembre 2022 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), giudice del rinvio.

Tale amministrazione rileva che la RIC ha potuto, conformemente alla CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] e alla normativa statunitense, neutralizzare interamente la differenza di trattamento fiscale subita in Spagna, attribuendo i redditi che essa aveva percepito ai suoi azionisti o detentori di quote e trasferendo loro il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sostenuta in Spagna.

Sarebbe irrilevante che la neutralizzazione avvenga o meno dal punto di vista dei detentori di quote.

Inoltre, questi ultimi avrebbero potuto detrarre integralmente l’imposizione effettiva subita dalla [OSCURATO:PERSONA] in Spagna, deducendo, nelle loro dichiarazioni fiscali, il 15% equivalente all’imposizione cui sono assoggettati i dividendi negli [OSCURATO:PERSONA]. 18 Il giudice del rinvio precisa che, secondo la normativa statunitense, le RIC esercitano la loro attività in qualità di agenti di investimento per conto dei loro azionisti o detentori di quote, investendo generalmente in valori mobiliari e in titoli di Stato e distribuendo gli utili derivanti da tali investimenti sotto forma di dividendi.

Tali entità sono tassate come soggette all’imposta sulle società statunitense con un’aliquota pari o superiore al 15%, ma possono, a determinate condizioni, scegliere irrevocabilmente il regime fiscale speciale previsto per le RIC. 19 In forza di tale regime speciale, che comporta una trasparenza fiscale delle RIC, i redditi che esse percepiscono non sarebbero tassati a loro nome, ma sarebbero attribuiti ai loro azionisti o detentori di quote, e quindi tassati a nome di questi ultimi, ai quali tali entità avrebbero anche la possibilità di trasferire il «credito d’imposta estero». 20 Sarebbe dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito un credito d’imposta siffatto ai suoi detentori di quote, senza tuttavia che sia dimostrato che questi ultimi erano riusciti a neutralizzare l’onere fiscale generato in Spagna.

Inoltre, sarebbe pacifico che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto di essere assoggettata essa stessa all’imposta statunitense sulle società, al fine di poter detrarre le ritenute alla fonte subìte sui dividendi di fonte estera che essa percepisce, tale scelta l’avrebbe vincolata per tutti i suoi redditi e non solo per quelli ottenuti in Spagna. 21 Il giudice del rinvio aggiunge che la CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] prevede meccanismi volti a neutralizzare la differenza di trattamento applicata ai dividendi versati dalle società spagnole alle RIC.

Peraltro, se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse scelto di trasferire ai suoi azionisti o detentori di quote il diritto di applicare negli [OSCURATO:PERSONA] il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sostenuta in Spagna, essa sarebbe stata assoggettata ad un’aliquota che le avrebbe consentito di detrarre integralmente l’importo versato a titolo dell’imposta sul reddito dei non residenti pagata in Spagna mediante ritenuta alla fonte all’aliquota del 15%, a condizione che detto importo ecceda l’imposizione all’aliquota dell’1% applicata agli OIC residenti. 22 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, conformemente all’articolo 63 TFUE, possa ritenersi neutralizzata l’eventuale restrizione alla libertà di circolazione dei capitali derivante dalla legge sull’IRNR [imposta sui redditi dei non residenti], quando un ente non residente equivalente ai fondi di investimento armonizzati residenti può optare, in base alla rispettiva Convenzione contro la doppia imposizione e alla normativa nazionale del suo paese di residenza cui [tale Convenzione] fa riferimento, per l’assoggettamento all’imposta sui redditi, benché in ultima analisi non l’abbia fatto, avendo deciso di trasferire il suo credito ai detentori di partecipazioni del Fondo, tenuto conto della circostanza che la possibilità di optare per l’assoggettamento a norma del diritto dello Stato di residenza potrebbe consentirgli di detrarre, in linea di principio, l’intera eccedenza dell’onere sostenuto a titolo dell’IRNR, sebbene tale opzione sia vincolante per tutti i redditi percepiti dall’ente».

Sulla questione pregiudiziale 23 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che un’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali possa essere considerata neutralizzata dall’applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa tra lo Stato di residenza di un OIC e lo Stato membro della fonte dei dividendi, qualora un siffatto OIC benefici, nel suo Stato di residenza, di un regime di trasparenza fiscale nell’ambito del quale non è assoggettato ad imposta sui dividendi percepiti e trasferisce ai suoi detentori di quote tali dividendi e il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sopportata nello Stato membro della fonte di questi ultimi. 24 Sebbene la questione pregiudiziale verta principalmente sulle condizioni alle quali l’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere neutralizzata dall’applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, occorre rilevare che i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte hanno contestato sia l’esistenza di tale restrizione sia la comparabilità della situazione di un OIC non residente fiscalmente trasparente con quella di un OIC residente. 25 Ciò premesso, occorre, in primo luogo, stabilire se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale possa costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali. 26 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i paesi terzi (v., in particolare, sentenze del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23, EU:C:2025:290, punto 44, nonché del 30 ottobre 2025, Attal e Associés, C‑321/24, EU:C:2025:836, punto 28). 27 La nozione di «restrizione», ai sensi dell’articolo 63 TFUE, include le misure statali che hanno carattere discriminatorio per il fatto che istituiscono, direttamente o indirettamente, una disparità di trattamento tra i movimenti nazionali di capitali e i movimenti transfrontalieri di capitali che non corrisponde ad una diversità oggettiva di situazioni, e che sono pertanto idonee a dissuadere persone fisiche o giuridiche di altri [OSCURATO:PERSONA] membri o di paesi terzi dall’effettuare movimenti transfrontalieri di capitali (sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23, EU:C:2025:290, punto 45 e giurisprudenza citata). 28 Così, il fatto che uno Stato membro riservi ai redditi versati agli OIC non residenti un trattamento meno favorevole di quello riservato ai redditi versati ad OIC residenti è idoneo a dissuadere gli organismi stabiliti in uno Stato diverso da tale Stato membro dall’effettuare investimenti in quest’ultimo e costituisce, di conseguenza, una restrizione della libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23, EU:C:2025:290, punto 46 e giurisprudenza citata). 29 Costituisce un siffatto trattamento meno favorevole l’applicazione ai dividendi versati a OIC non residenti di un onere fiscale maggiore di quello sostenuto dagli OIC residenti per i dividendi loro versati [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, XX (Contratti detti unit-linked), C‑782/22, EU:C:2024:932, punto 30 e giurisprudenza citata]. 30 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in forza della normativa spagnola di cui trattasi nel procedimento principale, i dividendi distribuiti a un OIC residente sono soggetti all’imposta sulle società all’aliquota dell’1%, mentre i dividendi distribuiti a un OIC con sede negli [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti all’imposta sul reddito dei non residenti la cui aliquota è del 15%, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA]. 31 I dividendi versati agli OIC non residenti subiscono quindi un trattamento fiscale meno vantaggioso rispetto ai dividendi versati agli OIC residenti. 32 Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento del governo spagnolo secondo cui la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non costituirebbe una restrizione alla libera circolazione dei capitali al livello della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima non è tassata a titolo dell’imposta sulle società negli [OSCURATO:PERSONA] sui dividendi percepiti in Spagna, e ha trasferito ai suoi detentori di quote i dividendi e le imposte pagate su tali dividendi in Spagna, senza essere assoggettata a tale ultima imposizione. 33 Occorre rilevare al riguardo che la circostanza che, come nel procedimento principale, tale OIC non residente non sopporti alcuna imposizione nel suo Stato di residenza o che trasferisca l’onere fiscale dei dividendi che ha percepito sui suoi detentori di quote in forza dell’applicazione del regime di trasparenza fiscale non comporta alcuna conseguenza sulla constatazione che i dividendi percepiti da detto OIC subiscono un onere fiscale più elevato di quelli distribuiti agli OIC [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], da parte della Spagna, della sua competenza fiscale. 34 Inoltre, la circostanza che i dividendi distribuiti a un’entità non residente subiscano in Spagna un onere fiscale più gravoso di quello cui sono assoggettati i dividendi versati a un OIC residente esclude, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo, che le considerazioni alle quali la Corte è pervenuta nella sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290), siano trasposte alla presente causa. 35 Infatti, è certamente vero che, nelle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che l’articolo 63 TFUE non osta all’applicazione di una normativa nazionale che prevede un regime fiscale per i fondi di investimento [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] presenta le stesse caratteristiche di un fondo di investimento residente ma ha personalità giuridica ed è, a tal riguardo, comparabile a una persona giuridica residente, sebbene, secondo tale normativa nazionale, un fondo di investimento residente sia considerato trasparente sotto il profilo fiscale e non possa operare in quanto persona giuridica, dato che tale applicazione è condizionata dall’imputazione dei redditi percepiti dall’entità non residente ai suoi detentori di quote e dall’imposizione, nel suo Stato di residenza, non a livello di quest’ultima, bensì a livello dei suoi detentori di quote.

Tuttavia, la Corte ha accolto tale interpretazione, salva la circostanza che i dividendi distribuiti a un’entità non residente non subiscano nello Stato di distribuzione dei dividendi un onere fiscale più gravoso di quello cui sono assoggettati i dividendi versati a un fondo di investimento residente (v. sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23, EU:C:2025:290, punti 51 e 64). 36 In tali circostanze, occorre constatare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che i dividendi distribuiti a un OIC con sede negli [OSCURATO:PERSONA] siano soggetti all’imposta sui redditi dei non residenti la cui aliquota è del 15%, mentre i dividendi distribuiti a un OIC residente sono soggetti in Spagna all’imposta sulle società all’aliquota dell’1%, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. 37 Ciò premesso, occorre rilevare, in secondo luogo, che, in forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. 38 Da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.

Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 67 e giurisprudenza citata]. 39 Infatti, le disparità di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata.

La Corte ha giudicato, pertanto, che tali disparità di trattamento possono essere autorizzate soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 68 e giurisprudenza citata]. 40 Dalla giurisprudenza della Corte risulta, da un lato, che la comparabilità o meno di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime e che, dall’altro, solo i criteri distintivi rilevanti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazione oggettiva (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, L Fund, C‑537/20, EU:C:2023:339, punto 54 e giurisprudenza citata) 41 Dalla normativa nazionale riprodotta nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in Spagna, sono soggetti all’imposta sulle società all’aliquota dell’1% le società di investimento a capitale variabile e i fondi di investimento finanziari, purché siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 28, paragrafo 5, della legge relativa all’imposta sulle società. 42 Sebbene il giudice del rinvio non fornisca precisazioni sull’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, quest’ultima sembra avere lo scopo di attenuare la doppia imposizione di tali dividendi, per le persone giuridiche da essa contemplate e per i loro azionisti o detentori di quote.

Orbene, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che, riguardo alle misure previste da uno Stato membro al fine di prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica di redditi distribuiti da una società residente, gli OIC beneficiari residenti non si trovano necessariamente in una situazione comparabile a quella degli OIC beneficiari non residenti (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2022, AllianzGI-Fonds AEVN, C‑545/19, EU:C:2022:193, punto 64 e giurisprudenza citata). 43 Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro assoggetta, unilateralmente o mediante accordi, all’imposta sui redditi non soltanto gli OIC residenti, ma anche gli OIC non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di detti OIC non residenti si avvicina a quella degli OIC residenti (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2022, AllianzGI-Fonds AEVN, C‑545/19, EU:C:2022:193, punto 65). 44 Per quanto riguarda la valutazione della comparabilità della situazione degli OIC residenti soggetti all’imposta sulle società all’aliquota dell’1% con quella dell’OIC non residente di cui trattasi nel procedimento principale, che spetta al giudice del rinvio, occorre constatare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e, in particolare, dalla formulazione della questione pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene che le RIC statunitensi e gli OIC spagnoli si trovino in situazioni oggettivamente comparabili. 45 Occorre quindi verificare, in terzo luogo, se la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dall’applicazione di un’aliquota d’imposta più elevata ai dividendi versati ad un OIC non residente rispetto a quella applicata ai dividendi versati ad un OIC residente possa essere considerata neutralizzata qualora una convenzione fiscale bilaterale preveda un meccanismo diretto ad evitare la doppia imposizione, nell’ipotesi in cui tale fondo di investimento benefici, nel suo Stato di residenza, di un regime di trasparenza fiscale nell’ambito del quale non è tassato sui dividendi percepiti e trasferisce ai suoi detentori di quote tali dividendi e il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte applicata a questi ultimi. 46 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’obiettivo consistente nel garantire un trattamento equivalente dei dividendi versati a contribuenti residenti e non residenti può essere raggiunto mediante una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro o con uno Stato terzo (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2007, Amurta, C‑379/05, EU:C:2007:655, punti 78 e 79 nonché giurisprudenza citata, e ordinanza del 21 gennaio 2020, Estado do Canadá, C‑613/18, EU:C:2020:19, punto 34), a condizione che l’applicazione di quest’ultima consenta di compensare integralmente gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla normativa nazionale (sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones, C‑572/20, EU:C:2022:469, punto 44). 47 Solo nell’ipotesi in cui l’imposta trattenuta alla fonte, in forza di tale normativa, possa essere detratta dall’imposta dovuta nell’altro Stato membro per un ammontare pari alla differenza di trattamento istituita dalla normativa nazionale, la differenza di trattamento tra i dividendi distribuiti a società residenti e i dividendi distribuiti a società non residenti scompare (v. sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones, C‑572/20, EU:C:2022:469, punto 45). 48 La Corte ha inoltre dichiarato che, al fine di raggiungere l’obiettivo di neutralizzazione, l’applicazione del metodo di detrazione dovrebbe consentire che l’imposta sui dividendi prelevata dallo Stato membro della fonte dei dividendi sia interamente detratta dall’imposta dovuta nello Stato di residenza del contribuente beneficiario di tali dividendi, in modo che, se i dividendi di cui trattasi fossero alla fine tassati in maniera più onerosa rispetto ai dividendi versati ai contribuenti residenti nello Stato membro della fonte dei menzionati dividendi, tale maggior onere fiscale possa essere imputato non più a tale ultimo Stato, bensì allo Stato di residenza del contribuente beneficiario che ha esercitato il suo potere impositivo (sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608, punto 80). 49 La Corte ha aggiunto che un meccanismo previsto in una convenzione fiscale bilaterale che prevedeva che l’imputazione dell’imposta prelevata nello Stato membro della fonte dei dividendi fosse limitata all’imposta dello Stato di residenza, calcolata su tali dividendi, non sembrava tale da garantire in ogni caso la compensazione della differenza di trattamento risultante dalla normativa nazionale, poiché una siffatta compensazione è effettivamente possibile solo nell’ipotesi in cui l’importo dell’imposta nello Stato di residenza del beneficiario dei dividendi calcolato sui dividendi distribuiti sia almeno pari a quello della ritenuta alla fonte prelevata nello Stato membro della fonte dei dividendi (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones, C‑572/20, EU:C:2022:469, punti 46 e 47). 50 Dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 46 a 49 della presente sentenza risulta che, affinché la differenza di trattamento possa essere considerata neutralizzata, l’applicazione della convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione deve garantire che, in tutti i casi, l’importo corrispondente alla differenza delle aliquote d’imposta applicate rispettivamente agli OIC residenti e agli OIC non residenti sia integralmente detratto, sulla base di tale convenzione, dall’imposta dovuta dall’OIC in questione nel suo Stato di residenza. 51 Nel caso di specie, il giudice del rinvio, i governi che hanno presentato osservazioni e la Commissione europea ritengono che la CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] consenta una siffatta detrazione integrale, mentre la [OSCURATO:PERSONA] contesta tale valutazione, facendo valere che l’articolo 24, paragrafo 2, di tale CDI prevede un sistema di imputazione ordinario e che, contrariamente a quanto sostenuto da tale giudice, non sarebbe possibile concludere automaticamente che detta CDI consente di neutralizzare la ritenuta alla fonte, dato che l’eventuale detrazione negli [OSCURATO:PERSONA] dell’imposta assolta in Spagna è in ogni caso condizionata dalle disposizioni adottate unilateralmente dagli [OSCURATO:PERSONA] nella loro normativa interna e dalle limitazioni che essi potrebbero imporre a tal fine. 52 A tal riguardo, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte interpretare le disposizioni di una convenzione fiscale conclusa tra uno Stato membro e uno Stato terzo (ordinanza del 21 gennaio 2020, Estado do Canadá, C‑613/18, EU:C:2020:19, punto 20). 53 Spetta, pertanto, al giudice del rinvio stabilire se l’applicazione della CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] consenta una siffatta detrazione integrale. 54 Ciò premesso, anche supponendo che la CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] consenta una detrazione integrale dell’imposta versata dalla [OSCURATO:PERSONA] in Spagna dall’imposta che quest’ultima deve versare negli [OSCURATO:PERSONA], dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto, in ogni caso, beneficiare essa stessa di una siffatta detrazione, dal momento che ha trasferito i dividendi e ha trasferito l’imposta pagata su tali dividendi in Spagna ai suoi detentori di quote, sotto forma di credito d’imposta, nell’ambito di un regime speciale di trasparenza fiscale, senza essere tassata su detti dividendi negli [OSCURATO:PERSONA]. 55 Pertanto, una siffatta possibilità di detrazione è, per un contribuente come la [OSCURATO:PERSONA], solo teorica. 56 Orbene, non si può affermare che uno Stato membro sia riuscito a garantire il rispetto dei suoi obblighi stipulando una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, quando un OIC non residente, che ha optato per un regime fiscale previsto dalla normativa dello Stato di residenza e che non si sostiene abbia agito così in modo abusivo o fraudolento, non possa, a causa di tale regime fiscale, quand’anche quest’ultimo non gli sia stato imposto, ma sia stato da lui scelto, beneficiare della tutela offerta da tale convenzione. 57 Infatti, in un caso del genere, la differenza di trattamento non è neutralizzata. 58 È vero che, come rilevato dal governo spagnolo, dalla giurisprudenza risulta che la libera circolazione dei capitali non può essere intesa nel senso che uno Stato membro sia obbligato a predisporre le proprie norme tributarie in funzione di quelle di un altro Stato membro al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini qualsivoglia disparità derivante dalle normative tributarie nazionali, considerato che le decisioni adottate da un contribuente riguardo agli investimenti in un altro Stato membro possono essere, a seconda dei casi, più o meno favorevoli o sfavorevoli per il contribuente medesimo [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 59 e giurisprudenza citata]. 59 Tuttavia, nel caso di specie, l’asserito trattamento sfavorevole deriva dalla differenza di trattamento istituita dalla normativa spagnola di cui trattasi nel procedimento principale e non da una disparità tra le normative fiscali spagnola e statunitense. 60 Occorre tuttavia rilevare che, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] consentono ai loro residenti o cittadini di detrarre dall’imposta sul reddito degli [OSCURATO:PERSONA] non solo l’imposta sul reddito pagata in Spagna da essi stessi, ma anche per loro conto. 61 Di conseguenza, non si può escludere che tale CDI possa essere interpretata nel senso che essa prevede la possibilità per i detentori di quote della [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare della detrazione o del credito d’imposta corrispondenti alla ritenuta alla fonte sopportata in Spagna sui dividendi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 62 La presa in considerazione delle possibilità riservate ai detentori di quote non è, nel caso di specie, rimessa in discussione dalla sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones (C‑572/20, EU:C:2022:469, punto 48), nella quale la Corte ha escluso che si tenesse conto della possibilità di imputazione dell’imposta versata nello Stato della fonte dei dividendi a livello degli azionisti diretti o indiretti di una società non residente beneficiaria di questi ultimi. 63 Infatti, la causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones (C‑572/20, EU:C:2022:469), verteva su una normativa nazionale che assoggettava il rimborso dell’imposta sui redditi da capitale versata sui dividendi percepiti da una società non residente alla prova che tale imposta non poteva essere imputata o essere oggetto di un riporto di imputazione da parte di tale società o dei suoi azionisti diretti o indiretti, mentre una siffatta condizione non era richiesta alle società residenti.

Per contro, la presente causa verte su un’eventuale possibilità di neutralizzazione, sulla base della CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA], di una differenza di trattamento nella tassazione dei dividendi percepiti da OIC non residenti che abbiano optato per un regime di trasparenza fiscale mediante una detrazione concessa ai detentori di quote di tali OIC sulla base di tale CDI. 64 Per poter ritenere che tale differenza di trattamento sia neutralizzata dall’applicazione di detta CDI a favore dei detentori di quote, il giudice del rinvio deve assicurarsi che questi ultimi possano effettivamente beneficiare di una siffatta applicazione e che essa consenta, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 46 a 49 della presente sentenza, a tali detentori di quote di detrarre integralmente dall’imposta che essi devono nel loro Stato di residenza l’importo corrispondente alla differenza tra l’aliquota d’imposta applicata nello Stato membro della fonte dei dividendi sui dividendi versati agli OIC non residenti e quella applicata ai dividendi versati agli OIC residenti. 65 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere considerata neutralizzata dall’applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa tra lo Stato di residenza di un OIC e lo Stato membro della fonte dei dividendi, qualora un siffatto OIC benefici, nel suo Stato di residenza, di un regime di trasparenza fiscale nell’ambito del quale non è assoggettato a imposta sui dividendi percepiti e trasferisce ai suoi detentori di quote tali dividendi e il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sopportata nello Stato membro della fonte di questi ultimi, a condizione che tali detentori di quote possano effettivamente beneficiare di una siffatta applicazione, di modo che essa consenta loro di detrarre integralmente dall’imposta da essi dovuta nel loro Stato di residenza l’importo corrispondente alla differenza tra l’aliquota d’imposta applicata nello Stato membro della fonte dei dividendi sui dividendi versati agli OIC non residenti e quella applicata ai dividendi versati agli OIC residenti.

Sulle spese 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere considerata neutralizzata dall’applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa tra lo Stato di residenza di un organismo di investimento collettivo e lo Stato membro della fonte dei dividendi, qualora un siffatto organismo benefici, nel suo Stato di residenza, di un regime di trasparenza fiscale nell’ambito del quale non è assoggettato a imposta sui dividendi percepiti e trasferisce ai suoi detentori di quote tali dividendi e il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sopportata nello Stato membro della fonte di questi ultimi, a condizione che tali detentori di quote possano effettivamente beneficiare di una siffatta applicazione, di modo che essa consenta loro di detrarre integralmente dall’imposta da essi dovuta nel loro Stato di residenza l’importo corrispondente alla differenza tra l’aliquota d’imposta applicata nello Stato membro della fonte dei dividendi sui dividendi versati agli organismi di investimento collettivi non residenti e quella applicata ai dividendi versati agli organismi di investimento collettivi residenti.

Firme * Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 17 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Tassazione dei dividendi percepiti da un fondo di investimento – Aliquota d’imposta – Disparità di trattamento tra fondi di investimento residenti e fondi di investimento non residenti – Convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione – Neutralizzazione di un’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali mediante la convenzione » Nella causa C‑139/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), con decisione dell’11 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] del Estado contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, I. Ziemele (relatrice), A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:PERSONA] ETF, da R. [OSCURATO:PERSONA], A. de la [OSCURATO:PERSONA]Cotera, M. [OSCURATO:PERSONA] e Á. [OSCURATO:PERSONA], abogados; –        per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA] e A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; –        per il governo belga, da S. Baeyens e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; –        per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da A. Giovannini, avvocato dello Stato; –        per la Commissione europea, da W. Roels e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] ETF (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e l’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] Tributaria (Agenzia statale dell’amministrazione tributaria, Spagna) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in merito all’aliquota dell’imposta sul reddito dei non residenti applicata ai dividendi derivanti dagli investimenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] in azioni di società spagnole nel corso degli esercizi dal 2007 al 2010. Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’articolo 10 della convenzione tra il Regno di Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America diretta ad evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a Madrid il 22 febbraio 1990 (in prosieguo: la «CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA]»), prevede quanto segue: «1.      I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2.      Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a)      il 10% dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene almeno il 25% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi; b)      il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi, negli altri casi. (…)». 4 L’articolo 24, paragrafo 2, di tale Convenzione così prevede: «Conformemente alle disposizioni e fatte salve le limitazioni previste dalla legislazione statunitense (in linea con eventuali modifiche di tale legislazione che non incidono sui suoi principi generali), gli [OSCURATO:PERSONA] consentono ai loro residenti o cittadini di detrarre dall’imposta sul reddito degli [OSCURATO:PERSONA]: a)      l’imposta sul reddito pagata in Spagna da tali cittadini o residenti, o per loro conto, (…) (…)». Diritto dell ’ Unione 5 L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché tra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi». 6 L’articolo 65 TFUE così recita: «1.      Le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri: a)      di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; (…) 3.      Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63. (…)». Diritto spagnolo 7 L’articolo 13 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (testo consolidato della legge relativa all’imposta sui redditi dei non residenti), approvato con il [OSCURATO:PERSONA] 5/2004 (regio decreto legislativo n. 5/2004), del 5 marzo 2004 (BOE n. 62, del 12 marzo 2004, pag. 11176), al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Sono considerati redditi ottenuti nel territorio spagnolo i seguenti redditi: (…) f)      i seguenti redditi da capitale mobiliare: 1)      i dividendi e gli altri redditi derivanti dalla partecipazione nei fondi propri di entità residenti in Spagna, fatte salve le disposizioni dell’articolo 118 del [texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società) approvato con il [OSCURATO:PERSONA] 4/2004 (regio decreto legislativo n. 4/2004; in prosieguo: la “legge relativa all’imposta sulle società”), del 5 marzo 2004. (…)». 8 L’articolo 25, paragrafo 1, del testo consolidato della legge relativa all’imposta sul reddito dei non residenti così dispone: «L’importo dell’imposta si ottiene applicando alla base imponibile determinata conformemente all’articolo precedente le seguenti aliquote: (…) f)      19% per quanto riguarda: 1)      dividendi e altri redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi propri di un’entità. (…)». 9 L’articolo 28, paragrafo 5, della legge relativa all’imposta sulle società è così formulato: «Sono assoggettati all’aliquota dell’1%: a)      le società di investimento a capitale variabile disciplinate dalla [Ley 35/2003 de Instituciones de [OSCURATO:PERSONA] (legge 35/2003 sugli organismi di investimento collettivo)], del 4 novembre 2003, purché il numero di azionisti richiesto sia almeno quello previsto all’articolo 9, paragrafo 4, di tale legge; b)      i fondi di investimento finanziari previsti da detta legge, purché il numero richiesto di detentori di quote sia almeno quello previsto all’articolo 5, paragrafo 4, della medesima legge; (…)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 [OSCURATO:PERSONA] è un organismo di investimento collettivo (in prosieguo: un «OIC») con sede negli [OSCURATO:PERSONA] e rispondente alla definizione di società di investimento regolamentata ( regulated investment company ; in prosieguo: la «RIC»), ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] of 1940 (legge statunitense sulle società di investimento del 1940). 11 Nel corso degli esercizi fiscali dal 2007 al 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha percepito dividendi per azioni da essadetenute in società spagnole, dividendi sui quali è stata prelevata in Spagna l’imposta sul reddito dei non residenti mediante una ritenuta alla fonte con un’aliquota del 15%, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA]. 12 Desiderando beneficiare dello stesso trattamento riservato ai fondi di investimento spagnoli che sono soggetti, per i dividendi da essi percepiti, ad un’aliquota d’imposta dell’1%, conformemente all’articolo 28, paragrafo 5, della legge relativa all’imposta sulle società, nella versione applicabile al procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato diverse domande dirette ad ottenere il rimborso della differenza tra l’importo delle ritenute operate, corrispondente all’aliquota d’imposta del 15%, e l’importo corrispondente all’aliquota d’imposta dell’1% calcolata sull’importo del dividendo lordo. 13 A seguito del rigetto di tali domande, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato reclami avverso gli avvisi di accertamento di cui trattasi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico-amministrativo centrale, Spagna), il quale li ha parimenti respinti con decisione del 5 ottobre 2017, con la motivazione che la situazione della [OSCURATO:PERSONA] non era oggettivamente paragonabile a quella degli OIC spagnoli e che, in ogni caso, la restrizione alla libera circolazione risultante dalle imposizioni contestate era stata neutralizzata. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla sezione del contenzioso amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] (Corte centrale, Spagna), la quale, con sentenza del 12 settembre 2022, l’ha accolta e ha dichiarato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso degli importi richiesti, maggiorati degli interessi a decorrere dalla data in cui era stata prelevata la ritenuta alla fonte. 15 Tale giudice ha ammesso, anzitutto, la comparabilità dei RIC e degli OIC e ha poi ritenuto che la neutralizzazione del supplemento d’imposta sopportato dalla [OSCURATO:PERSONA] non fosse dimostrata. Infatti, in applicazione della normativa spagnola, una ritenuta alla fonte dal 15% al 18% veniva prelevata sui dividendi percepiti dai RIC senza possibilità di rimborso, mentre, secondo tale normativa, veniva applicata un’aliquota dell’1% sui dividendi percepiti dagli enti residenti, pur consentendo a questi ultimi di ottenere il rimborso dell’eccedenza trattenuta, circostanza che essa ha ritenuto discriminatoria e contraria al diritto dell’Unione. 16 Infine, essa ha dichiarato che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto di trasferire agli azionisti o ai detentori di quote il diritto di applicare negli [OSCURATO:PERSONA] il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sostenuta in Spagna non consentiva di affermare che l’amministrazione tributaria fosse riuscita a dimostrare una neutralizzazione totale. Non sarebbe fondato il diritto di esigere dagli enti di cui trattasi che essi provino che i loro detentori di quote hanno potuto neutralizzare gli effetti della discriminazione utilizzando tale credito d’imposta. A tale titolo, spetterebbe all’amministrazione tributaria provare una siffatta neutralizzazione utilizzando i mezzi di scambio di informazioni previsti dalle convenzioni fiscali bilaterali dirette ad evitare la doppia imposizione per ottenere le informazioni necessarie, senza che possa essere accettata l’inversione dell’onere della prova sulla base del principio della «facilità probatoria». 17 L’amministrazione tributaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 settembre 2022 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), giudice del rinvio. Tale amministrazione rileva che la RIC ha potuto, conformemente alla CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] e alla normativa statunitense, neutralizzare interamente la differenza di trattamento fiscale subita in Spagna, attribuendo i redditi che essa aveva percepito ai suoi azionisti o detentori di quote e trasferendo loro il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sostenuta in Spagna. Sarebbe irrilevante che la neutralizzazione avvenga o meno dal punto di vista dei detentori di quote. Inoltre, questi ultimi avrebbero potuto detrarre integralmente l’imposizione effettiva subita dalla [OSCURATO:PERSONA] in Spagna, deducendo, nelle loro dichiarazioni fiscali, il 15% equivalente all’imposizione cui sono assoggettati i dividendi negli [OSCURATO:PERSONA]. 18 Il giudice del rinvio precisa che, secondo la normativa statunitense, le RIC esercitano la loro attività in qualità di agenti di investimento per conto dei loro azionisti o detentori di quote, investendo generalmente in valori mobiliari e in titoli di Stato e distribuendo gli utili derivanti da tali investimenti sotto forma di dividendi. Tali entità sono tassate come soggette all’imposta sulle società statunitense con un’aliquota pari o superiore al 15%, ma possono, a determinate condizioni, scegliere irrevocabilmente il regime fiscale speciale previsto per le RIC. 19 In forza di tale regime speciale, che comporta una trasparenza fiscale delle RIC, i redditi che esse percepiscono non sarebbero tassati a loro nome, ma sarebbero attribuiti ai loro azionisti o detentori di quote, e quindi tassati a nome di questi ultimi, ai quali tali entità avrebbero anche la possibilità di trasferire il «credito d’imposta estero». 20 Sarebbe dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito un credito d’imposta siffatto ai suoi detentori di quote, senza tuttavia che sia dimostrato che questi ultimi erano riusciti a neutralizzare l’onere fiscale generato in Spagna. Inoltre, sarebbe pacifico che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto di essere assoggettata essa stessa all’imposta statunitense sulle società, al fine di poter detrarre le ritenute alla fonte subìte sui dividendi di fonte estera che essa percepisce, tale scelta l’avrebbe vincolata per tutti i suoi redditi e non solo per quelli ottenuti in Spagna. 21 Il giudice del rinvio aggiunge che la CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] prevede meccanismi volti a neutralizzare la differenza di trattamento applicata ai dividendi versati dalle società spagnole alle RIC. Peraltro, se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse scelto di trasferire ai suoi azionisti o detentori di quote il diritto di applicare negli [OSCURATO:PERSONA] il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sostenuta in Spagna, essa sarebbe stata assoggettata ad un’aliquota che le avrebbe consentito di detrarre integralmente l’importo versato a titolo dell’imposta sul reddito dei non residenti pagata in Spagna mediante ritenuta alla fonte all’aliquota del 15%, a condizione che detto importo ecceda l’imposizione all’aliquota dell’1% applicata agli OIC residenti. 22 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, conformemente all’articolo 63 TFUE, possa ritenersi neutralizzata l’eventuale restrizione alla libertà di circolazione dei capitali derivante dalla legge sull’IRNR [imposta sui redditi dei non residenti], quando un ente non residente equivalente ai fondi di investimento armonizzati residenti può optare, in base alla rispettiva Convenzione contro la doppia imposizione e alla normativa nazionale del suo paese di residenza cui [tale Convenzione] fa riferimento, per l’assoggettamento all’imposta sui redditi, benché in ultima analisi non l’abbia fatto, avendo deciso di trasferire il suo credito ai detentori di partecipazioni del Fondo, tenuto conto della circostanza che la possibilità di optare per l’assoggettamento a norma del diritto dello Stato di residenza potrebbe consentirgli di detrarre, in linea di principio, l’intera eccedenza dell’onere sostenuto a titolo dell’IRNR, sebbene tale opzione sia vincolante per tutti i redditi percepiti dall’ente». Sulla questione pregiudiziale 23 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che un’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali possa essere considerata neutralizzata dall’applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa tra lo Stato di residenza di un OIC e lo Stato membro della fonte dei dividendi, qualora un siffatto OIC benefici, nel suo Stato di residenza, di un regime di trasparenza fiscale nell’ambito del quale non è assoggettato ad imposta sui dividendi percepiti e trasferisce ai suoi detentori di quote tali dividendi e il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sopportata nello Stato membro della fonte di questi ultimi. 24 Sebbene la questione pregiudiziale verta principalmente sulle condizioni alle quali l’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere neutralizzata dall’applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, occorre rilevare che i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte hanno contestato sia l’esistenza di tale restrizione sia la comparabilità della situazione di un OIC non residente fiscalmente trasparente con quella di un OIC residente. 25 Ciò premesso, occorre, in primo luogo, stabilire se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale possa costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali. 26 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i paesi terzi (v., in particolare, sentenze del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23, EU:C:2025:290, punto 44, nonché del 30 ottobre 2025, Attal e Associés, C‑321/24, EU:C:2025:836, punto 28). 27 La nozione di «restrizione», ai sensi dell’articolo 63 TFUE, include le misure statali che hanno carattere discriminatorio per il fatto che istituiscono, direttamente o indirettamente, una disparità di trattamento tra i movimenti nazionali di capitali e i movimenti transfrontalieri di capitali che non corrisponde ad una diversità oggettiva di situazioni, e che sono pertanto idonee a dissuadere persone fisiche o giuridiche di altri [OSCURATO:PERSONA] membri o di paesi terzi dall’effettuare movimenti transfrontalieri di capitali (sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23, EU:C:2025:290, punto 45 e giurisprudenza citata). 28 Così, il fatto che uno Stato membro riservi ai redditi versati agli OIC non residenti un trattamento meno favorevole di quello riservato ai redditi versati ad OIC residenti è idoneo a dissuadere gli organismi stabiliti in uno Stato diverso da tale Stato membro dall’effettuare investimenti in quest’ultimo e costituisce, di conseguenza, una restrizione della libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23, EU:C:2025:290, punto 46 e giurisprudenza citata). 29 Costituisce un siffatto trattamento meno favorevole l’applicazione ai dividendi versati a OIC non residenti di un onere fiscale maggiore di quello sostenuto dagli OIC residenti per i dividendi loro versati [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, XX (Contratti detti unit-linked), C‑782/22, EU:C:2024:932, punto 30 e giurisprudenza citata]. 30 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in forza della normativa spagnola di cui trattasi nel procedimento principale, i dividendi distribuiti a un OIC residente sono soggetti all’imposta sulle società all’aliquota dell’1%, mentre i dividendi distribuiti a un OIC con sede negli [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti all’imposta sul reddito dei non residenti la cui aliquota è del 15%, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA]. 31 I dividendi versati agli OIC non residenti subiscono quindi un trattamento fiscale meno vantaggioso rispetto ai dividendi versati agli OIC residenti. 32 Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento del governo spagnolo secondo cui la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non costituirebbe una restrizione alla libera circolazione dei capitali al livello della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima non è tassata a titolo dell’imposta sulle società negli [OSCURATO:PERSONA] sui dividendi percepiti in Spagna, e ha trasferito ai suoi detentori di quote i dividendi e le imposte pagate su tali dividendi in Spagna, senza essere assoggettata a tale ultima imposizione. 33 Occorre rilevare al riguardo che la circostanza che, come nel procedimento principale, tale OIC non residente non sopporti alcuna imposizione nel suo Stato di residenza o che trasferisca l’onere fiscale dei dividendi che ha percepito sui suoi detentori di quote in forza dell’applicazione del regime di trasparenza fiscale non comporta alcuna conseguenza sulla constatazione che i dividendi percepiti da detto OIC subiscono un onere fiscale più elevato di quelli distribuiti agli OIC [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], da parte della Spagna, della sua competenza fiscale. 34 Inoltre, la circostanza che i dividendi distribuiti a un’entità non residente subiscano in Spagna un onere fiscale più gravoso di quello cui sono assoggettati i dividendi versati a un OIC residente esclude, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo, che le considerazioni alle quali la Corte è pervenuta nella sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290), siano trasposte alla presente causa. 35 Infatti, è certamente vero che, nelle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che l’articolo 63 TFUE non osta all’applicazione di una normativa nazionale che prevede un regime fiscale per i fondi di investimento [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] presenta le stesse caratteristiche di un fondo di investimento residente ma ha personalità giuridica ed è, a tal riguardo, comparabile a una persona giuridica residente, sebbene, secondo tale normativa nazionale, un fondo di investimento residente sia considerato trasparente sotto il profilo fiscale e non possa operare in quanto persona giuridica, dato che tale applicazione è condizionata dall’imputazione dei redditi percepiti dall’entità non residente ai suoi detentori di quote e dall’imposizione, nel suo Stato di residenza, non a livello di quest’ultima, bensì a livello dei suoi detentori di quote. Tuttavia, la Corte ha accolto tale interpretazione, salva la circostanza che i dividendi distribuiti a un’entità non residente non subiscano nello Stato di distribuzione dei dividendi un onere fiscale più gravoso di quello cui sono assoggettati i dividendi versati a un fondo di investimento residente (v. sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23, EU:C:2025:290, punti 51 e 64). 36 In tali circostanze, occorre constatare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che i dividendi distribuiti a un OIC con sede negli [OSCURATO:PERSONA] siano soggetti all’imposta sui redditi dei non residenti la cui aliquota è del 15%, mentre i dividendi distribuiti a un OIC residente sono soggetti in Spagna all’imposta sulle società all’aliquota dell’1%, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. 37 Ciò premesso, occorre rilevare, in secondo luogo, che, in forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. 38 Da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 67 e giurisprudenza citata]. 39 Infatti, le disparità di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata. La Corte ha giudicato, pertanto, che tali disparità di trattamento possono essere autorizzate soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 68 e giurisprudenza citata]. 40 Dalla giurisprudenza della Corte risulta, da un lato, che la comparabilità o meno di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime e che, dall’altro, solo i criteri distintivi rilevanti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazione oggettiva (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, L Fund, C‑537/20, EU:C:2023:339, punto 54 e giurisprudenza citata) 41 Dalla normativa nazionale riprodotta nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in Spagna, sono soggetti all’imposta sulle società all’aliquota dell’1% le società di investimento a capitale variabile e i fondi di investimento finanziari, purché siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 28, paragrafo 5, della legge relativa all’imposta sulle società. 42 Sebbene il giudice del rinvio non fornisca precisazioni sull’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, quest’ultima sembra avere lo scopo di attenuare la doppia imposizione di tali dividendi, per le persone giuridiche da essa contemplate e per i loro azionisti o detentori di quote. Orbene, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che, riguardo alle misure previste da uno Stato membro al fine di prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica di redditi distribuiti da una società residente, gli OIC beneficiari residenti non si trovano necessariamente in una situazione comparabile a quella degli OIC beneficiari non residenti (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2022, AllianzGI-Fonds AEVN, C‑545/19, EU:C:2022:193, punto 64 e giurisprudenza citata). 43 Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro assoggetta, unilateralmente o mediante accordi, all’imposta sui redditi non soltanto gli OIC residenti, ma anche gli OIC non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di detti OIC non residenti si avvicina a quella degli OIC residenti (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2022, AllianzGI-Fonds AEVN, C‑545/19, EU:C:2022:193, punto 65). 44 Per quanto riguarda la valutazione della comparabilità della situazione degli OIC residenti soggetti all’imposta sulle società all’aliquota dell’1% con quella dell’OIC non residente di cui trattasi nel procedimento principale, che spetta al giudice del rinvio, occorre constatare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e, in particolare, dalla formulazione della questione pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene che le RIC statunitensi e gli OIC spagnoli si trovino in situazioni oggettivamente comparabili. 45 Occorre quindi verificare, in terzo luogo, se la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dall’applicazione di un’aliquota d’imposta più elevata ai dividendi versati ad un OIC non residente rispetto a quella applicata ai dividendi versati ad un OIC residente possa essere considerata neutralizzata qualora una convenzione fiscale bilaterale preveda un meccanismo diretto ad evitare la doppia imposizione, nell’ipotesi in cui tale fondo di investimento benefici, nel suo Stato di residenza, di un regime di trasparenza fiscale nell’ambito del quale non è tassato sui dividendi percepiti e trasferisce ai suoi detentori di quote tali dividendi e il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte applicata a questi ultimi. 46 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’obiettivo consistente nel garantire un trattamento equivalente dei dividendi versati a contribuenti residenti e non residenti può essere raggiunto mediante una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro o con uno Stato terzo (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2007, Amurta, C‑379/05, EU:C:2007:655, punti 78 e 79 nonché giurisprudenza citata, e ordinanza del 21 gennaio 2020, Estado do Canadá, C‑613/18, EU:C:2020:19, punto 34), a condizione che l’applicazione di quest’ultima consenta di compensare integralmente gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla normativa nazionale (sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones, C‑572/20, EU:C:2022:469, punto 44). 47 Solo nell’ipotesi in cui l’imposta trattenuta alla fonte, in forza di tale normativa, possa essere detratta dall’imposta dovuta nell’altro Stato membro per un ammontare pari alla differenza di trattamento istituita dalla normativa nazionale, la differenza di trattamento tra i dividendi distribuiti a società residenti e i dividendi distribuiti a società non residenti scompare (v. sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones, C‑572/20, EU:C:2022:469, punto 45). 48 La Corte ha inoltre dichiarato che, al fine di raggiungere l’obiettivo di neutralizzazione, l’applicazione del metodo di detrazione dovrebbe consentire che l’imposta sui dividendi prelevata dallo Stato membro della fonte dei dividendi sia interamente detratta dall’imposta dovuta nello Stato di residenza del contribuente beneficiario di tali dividendi, in modo che, se i dividendi di cui trattasi fossero alla fine tassati in maniera più onerosa rispetto ai dividendi versati ai contribuenti residenti nello Stato membro della fonte dei menzionati dividendi, tale maggior onere fiscale possa essere imputato non più a tale ultimo Stato, bensì allo Stato di residenza del contribuente beneficiario che ha esercitato il suo potere impositivo (sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608, punto 80). 49 La Corte ha aggiunto che un meccanismo previsto in una convenzione fiscale bilaterale che prevedeva che l’imputazione dell’imposta prelevata nello Stato membro della fonte dei dividendi fosse limitata all’imposta dello Stato di residenza, calcolata su tali dividendi, non sembrava tale da garantire in ogni caso la compensazione della differenza di trattamento risultante dalla normativa nazionale, poiché una siffatta compensazione è effettivamente possibile solo nell’ipotesi in cui l’importo dell’imposta nello Stato di residenza del beneficiario dei dividendi calcolato sui dividendi distribuiti sia almeno pari a quello della ritenuta alla fonte prelevata nello Stato membro della fonte dei dividendi (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones, C‑572/20, EU:C:2022:469, punti 46 e 47). 50 Dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 46 a 49 della presente sentenza risulta che, affinché la differenza di trattamento possa essere considerata neutralizzata, l’applicazione della convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione deve garantire che, in tutti i casi, l’importo corrispondente alla differenza delle aliquote d’imposta applicate rispettivamente agli OIC residenti e agli OIC non residenti sia integralmente detratto, sulla base di tale convenzione, dall’imposta dovuta dall’OIC in questione nel suo Stato di residenza. 51 Nel caso di specie, il giudice del rinvio, i governi che hanno presentato osservazioni e la Commissione europea ritengono che la CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] consenta una siffatta detrazione integrale, mentre la [OSCURATO:PERSONA] contesta tale valutazione, facendo valere che l’articolo 24, paragrafo 2, di tale CDI prevede un sistema di imputazione ordinario e che, contrariamente a quanto sostenuto da tale giudice, non sarebbe possibile concludere automaticamente che detta CDI consente di neutralizzare la ritenuta alla fonte, dato che l’eventuale detrazione negli [OSCURATO:PERSONA] dell’imposta assolta in Spagna è in ogni caso condizionata dalle disposizioni adottate unilateralmente dagli [OSCURATO:PERSONA] nella loro normativa interna e dalle limitazioni che essi potrebbero imporre a tal fine. 52 A tal riguardo, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte interpretare le disposizioni di una convenzione fiscale conclusa tra uno Stato membro e uno Stato terzo (ordinanza del 21 gennaio 2020, Estado do Canadá, C‑613/18, EU:C:2020:19, punto 20). 53 Spetta, pertanto, al giudice del rinvio stabilire se l’applicazione della CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] consenta una siffatta detrazione integrale. 54 Ciò premesso, anche supponendo che la CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA] consenta una detrazione integrale dell’imposta versata dalla [OSCURATO:PERSONA] in Spagna dall’imposta che quest’ultima deve versare negli [OSCURATO:PERSONA], dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto, in ogni caso, beneficiare essa stessa di una siffatta detrazione, dal momento che ha trasferito i dividendi e ha trasferito l’imposta pagata su tali dividendi in Spagna ai suoi detentori di quote, sotto forma di credito d’imposta, nell’ambito di un regime speciale di trasparenza fiscale, senza essere tassata su detti dividendi negli [OSCURATO:PERSONA]. 55 Pertanto, una siffatta possibilità di detrazione è, per un contribuente come la [OSCURATO:PERSONA], solo teorica. 56 Orbene, non si può affermare che uno Stato membro sia riuscito a garantire il rispetto dei suoi obblighi stipulando una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, quando un OIC non residente, che ha optato per un regime fiscale previsto dalla normativa dello Stato di residenza e che non si sostiene abbia agito così in modo abusivo o fraudolento, non possa, a causa di tale regime fiscale, quand’anche quest’ultimo non gli sia stato imposto, ma sia stato da lui scelto, beneficiare della tutela offerta da tale convenzione. 57 Infatti, in un caso del genere, la differenza di trattamento non è neutralizzata. 58 È vero che, come rilevato dal governo spagnolo, dalla giurisprudenza risulta che la libera circolazione dei capitali non può essere intesa nel senso che uno Stato membro sia obbligato a predisporre le proprie norme tributarie in funzione di quelle di un altro Stato membro al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini qualsivoglia disparità derivante dalle normative tributarie nazionali, considerato che le decisioni adottate da un contribuente riguardo agli investimenti in un altro Stato membro possono essere, a seconda dei casi, più o meno favorevoli o sfavorevoli per il contribuente medesimo [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 59 e giurisprudenza citata]. 59 Tuttavia, nel caso di specie, l’asserito trattamento sfavorevole deriva dalla differenza di trattamento istituita dalla normativa spagnola di cui trattasi nel procedimento principale e non da una disparità tra le normative fiscali spagnola e statunitense. 60 Occorre tuttavia rilevare che, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] consentono ai loro residenti o cittadini di detrarre dall’imposta sul reddito degli [OSCURATO:PERSONA] non solo l’imposta sul reddito pagata in Spagna da essi stessi, ma anche per loro conto. 61 Di conseguenza, non si può escludere che tale CDI possa essere interpretata nel senso che essa prevede la possibilità per i detentori di quote della [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare della detrazione o del credito d’imposta corrispondenti alla ritenuta alla fonte sopportata in Spagna sui dividendi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 62 La presa in considerazione delle possibilità riservate ai detentori di quote non è, nel caso di specie, rimessa in discussione dalla sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones (C‑572/20, EU:C:2022:469, punto 48), nella quale la Corte ha escluso che si tenesse conto della possibilità di imputazione dell’imposta versata nello Stato della fonte dei dividendi a livello degli azionisti diretti o indiretti di una società non residente beneficiaria di questi ultimi. 63 Infatti, la causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones (C‑572/20, EU:C:2022:469), verteva su una normativa nazionale che assoggettava il rimborso dell’imposta sui redditi da capitale versata sui dividendi percepiti da una società non residente alla prova che tale imposta non poteva essere imputata o essere oggetto di un riporto di imputazione da parte di tale società o dei suoi azionisti diretti o indiretti, mentre una siffatta condizione non era richiesta alle società residenti. Per contro, la presente causa verte su un’eventuale possibilità di neutralizzazione, sulla base della CDI tra la Spagna e gli [OSCURATO:PERSONA], di una differenza di trattamento nella tassazione dei dividendi percepiti da OIC non residenti che abbiano optato per un regime di trasparenza fiscale mediante una detrazione concessa ai detentori di quote di tali OIC sulla base di tale CDI. 64 Per poter ritenere che tale differenza di trattamento sia neutralizzata dall’applicazione di detta CDI a favore dei detentori di quote, il giudice del rinvio deve assicurarsi che questi ultimi possano effettivamente beneficiare di una siffatta applicazione e che essa consenta, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 46 a 49 della presente sentenza, a tali detentori di quote di detrarre integralmente dall’imposta che essi devono nel loro Stato di residenza l’importo corrispondente alla differenza tra l’aliquota d’imposta applicata nello Stato membro della fonte dei dividendi sui dividendi versati agli OIC non residenti e quella applicata ai dividendi versati agli OIC residenti. 65 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere considerata neutralizzata dall’applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa tra lo Stato di residenza di un OIC e lo Stato membro della fonte dei dividendi, qualora un siffatto OIC benefici, nel suo Stato di residenza, di un regime di trasparenza fiscale nell’ambito del quale non è assoggettato a imposta sui dividendi percepiti e trasferisce ai suoi detentori di quote tali dividendi e il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sopportata nello Stato membro della fonte di questi ultimi, a condizione che tali detentori di quote possano effettivamente beneficiare di una siffatta applicazione, di modo che essa consenta loro di detrarre integralmente dall’imposta da essi dovuta nel loro Stato di residenza l’importo corrispondente alla differenza tra l’aliquota d’imposta applicata nello Stato membro della fonte dei dividendi sui dividendi versati agli OIC non residenti e quella applicata ai dividendi versati agli OIC residenti. Sulle spese 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere considerata neutralizzata dall’applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa tra lo Stato di residenza di un organismo di investimento collettivo e lo Stato membro della fonte dei dividendi, qualora un siffatto organismo benefici, nel suo Stato di residenza, di un regime di trasparenza fiscale nell’ambito del quale non è assoggettato a imposta sui dividendi percepiti e trasferisce ai suoi detentori di quote tali dividendi e il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sopportata nello Stato membro della fonte di questi ultimi, a condizione che tali detentori di quote possano effettivamente beneficiare di una siffatta applicazione, di modo che essa consenta loro di detrarre integralmente dall’imposta da essi dovuta nel loro Stato di residenza l’importo corrispondente alla differenza tra l’aliquota d’imposta applicata nello Stato membro della fonte dei dividendi sui dividendi versati agli organismi di investimento collettivi non residenti e quella applicata ai dividendi versati agli organismi di investimento collettivi residenti. Firme * Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris